
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 3, del Decr. Ass. Territorio e Ambiente 5 agosto 2016.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 luglio 2011
G.U.R.S. 19 agosto 2011, n. 35
Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 3, del Decr. Ass. Territorio e Ambiente 5 agosto 2016.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, che rinvia alle previsioni dei Piani di utilizzo del demanio marittimo la disciplina delle attività e delle opere consentite sul demanio marittimo regionale, demandando all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione di detti piani, su proposta dei comuni costieri;
Visto il decreto 25 maggio 2006, recante le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana;
Vista la mozione del 10 luglio 2007, con la quale l'Assemblea regionale siciliana ha, tra l'altro, impegnato l'Assessore al ramo a un nuovo assetto della pianificazione demaniale, in conformità ai principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, mediante la redazione di apposite linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo;
Visto l'art. 56 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, che ha stabilito che "le regole della formazione del PUDM non si applicano alle concessioni già esistenti al momento di entrata in vigore della legge n. 15/2005 e che nelle attività di programmazione, le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 15/2005";
Visto il D.P.Reg. n. 370//2010, recante la definizione della struttura organizzativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare le linee guida approvate con decreto 25 maggio 2006, al fine di fornire alle amministrazioni comunali interessate ogni indicazione necessaria per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, ai sensi della citata legge regionale n. 15/2005;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 3, del Decr. Ass. Territorio e Ambiente 5 agosto 2016.
Sono approvate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, allegate al presente decreto, di cui fanno parte integrante sotto la lettera "A", e che sostituiscono quelle approvate con decreto 25 maggio 2006.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 3, del Decr. Ass. Territorio e Ambiente 5 agosto 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente www.artasicilia.eu.
Palermo, 4 luglio 2011.
SPARMA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 3, del Decr. Ass. Territorio e Ambiente 5 agosto 2016.
Allegato A
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLA REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE N. 15/2005
Parte Prima - DIRETTIVE OPERATIVE
1. Definizione
Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, in seguito denominato P.U.D.M., è il documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.
Sono tenuti a redigere il P.U.D.M., ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, tutti i comuni della Regione Siciliana il cui territorio sia prospiciente sul demanio marittimo. Il P.U.D.M redatto da ciascun comune interessato riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo.
2. Contenuti obbligatori
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime devono avere riferimento alla disciplina delle seguenti attività e delle opere che vi sono connesse:
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto. Inoltre, i piani devono prevedere:
- appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.
Sono tenuti a redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo (acronimo: PUDM), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005, tutti i comuni della Regione Siciliana il cui territorio sia prospiciente il demanio marittimo.
Il P.U.D.M redatto da ciascun comune interessato deve avere riferimento alla fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza, che appartiene al pubblico demanio marittimo.
Al fine di attribuire alle previsioni dei P.U.D.M comunali opportuni momenti di continuità, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in sede di approvazione di ciascun piano, tiene conto delle previsioni contenute nei P.U.D.M. adottati dalle amministrazioni comunali dei territori limitrofi, dettando se del caso opportune prescrizioni atte a mitigare eventuali ipotesi di confliggenza o contraddittorietà tra previsioni di piani di diversi comuni riferite ad aree territoriali che presentino caratteri ambientali, paesaggistici e di utilizzazione omogenei.
Per le stesse finalità, su istanza di due o più comuni limitrofi, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente può autorizzare la redazione di un P.U.D.M redatto d'intesa tra più comuni limitrofi fino al raggiungimento di un fronte costiero di ampiezza complessiva non inferiore ai 5 km.
3. Natura giuridica
Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per l'esercizio di attività rimesse alla libera iniziativa e regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pub-blico demanio marittimo.
4. Procedimento di approvazione
Il PUDM è redatto dall'amministrazione comunale competente e sottoposto ad espressa condivisione dell'organo consiliare, previa pubblicazione nell'albo pretorio per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante i quali ogni portatore di interesse legittimo potrà proporre osservazioni.
Il dipartimento regionale competente alla sua approvazione è quello dell'ambiente, preposto alla tutela e gestione del demanio marittimo regionale.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 15/2005, i comuni presentano il PUDM entro centottanta giorni dalla emanazione del decreto di approvazione delle presenti linee guida al dipartimento regionale sopra indicato.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, decorso infruttuosamente tale termine, può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
Sono fatti salvi i piani già inoltrati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, purché redatti in conformità ai principi contenuti nelle presenti linee guida, nonché i commissariamenti già in corso alla data di emanazione del suddetto decreto.
I P.U.D.M. redatti secondo i criteri contenuti nelle presenti linee guida vengono presentati dai comuni al dipartimento regionale dell'ambiente - servizio 5 demanio marittimo, il quale, dopo una preliminare valutazione, individua gli enti da interessare ai fini dell'approvazione ed entro il termine di sessanta giorni, sempreché non necessitino ulteriori integrazioni e/o chiarimenti, convoca la conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/90 da tenersi presso i locali dell'Assessorato, finalizzata all'acquisizione dei pareri degli enti sottoelencati, demandando al comune stesso l'onere della trasmissione di copia del piano agli enti stessi:
- Capitaneria di porto territorialmente competente
- Soprintendenza BB.CC.AA.
- Agenzia delle dogane
- Genio civile regionale
- Dipartimento regionale urbanistica
- Dipartimento regionale del turismo
- Soprintendenza del mare.
In relazione ai contenuti del piano possono essere altresì invitati ad esprimere parere i seguenti enti:
- Dipartimento dell'ambiente - Servizio 1 V.A.S.V.I.A.
- Dipartimento dell'ambiente - Servizio 3 Difesa del suolo
- Enti gestori aree marine protette
- Enti parco
- Enti gestori riserve naturali
- Altri enti territorialmente competenti che possano avere a vario titolo competenza nell'espressione di pareri, autorizzazioni, ecc.
L'ARTA, nel riservarsi una definitiva valutazione, provvede quindi con proprio decreto assessoriale all'approvazione del piano, ovvero, alla restituzione al comune, con le relative osservazioni, per la sua rielaborazione.
In detta ultima ipotesi il comune, entro trenta giorni dalla sua restituzione, rielabora il piano secondo le prescrizioni e/o le osservazioni dettate dall'ARTA.
In caso di inosservanza, l'Assessore può nominare un commissario ad acta. Dopo l'approvazione, il piano resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano secondo le modalità sopra elencate. Eventuali varianti al piano devono comunque essere adeguatamente motivate dal comune proponente, condivise dall'organo consiliare e sottoposte alle medesime procedure di pubblicità già previste dal precedente comma 1, ed approvazione.
5. Documentazione
Il P.U.D.M è redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal Sistema informativo del demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il P,U.D.M si compone dei seguenti elaborati:
a) stato di fatto, scala 1:10.000, 1:1.000;
b) previsione di piano, scala 1:10.000., 1:1.000;
c) relazione tecnica descrittiva;
d) documentazione fotografica;
e) definizione/legenda delle destinazioni d'uso;
f) planimetrie di dettaglio delle strutture previste, scala 1:200;
g) C.D. supporto informatico.
Laddove i piani prevedano la realizzazione di nuove opere all'interno di S.I.C. o Z.P.S. gli stessi devono essere corredati da apposita relazione d'incidenza sulla quale dovrà esprimere parere, nella predetta conferenza di servizi, il competente servizio 1 V.A.S./V.I.A, del dipartimento regionale dell'ambiente.
6. Regime transitorio
Nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2005, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola, con la quale il concessionario si impegni ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo.
Le concessioni rilasciate ai sensi del comma precedente devono rispettare i parametri e le disposizioni contenute nelle presenti linee guida.
Parte Seconda - INDIRIZZI METODOLOGICI
7. Redazione del piano di utilizzo del demanio marittimo - indirizzi generali
Al fine di dare una corretta ed organica sistemazione agli ambiti costituenti il demanio marittimo della Regione Siciliana, si indirizzano alle competenti amministrazioni comunali le seguenti indicazioni metodologiche:
A) Zonizzazione
I comuni costieri suddividono il demanio marittimo di propria competenza territoriale in aree, zone e lotti.
L'area identifica l'insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei e cioè aventi medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali. Ogni area deve costituire inoltre la rappresentazione di uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente la loro finalità secondo criteri che consentano una trattazione unitaria dei territori da essa individuati e delle norme ad esso collegate.
Inoltre, per tenere conto di particolarità specifiche di alcune zone del litorale comunale, le cui esigue dimensioni non possano costituire un'area, e che siano tali da giustificare una regolamentazione specifica, è possibile individuare zone territoriali la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche ambientali (pericolo geologico; fenomeni erosivi; salvaguardia degli ecosistemi; salvaguardia del paesaggio) ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo degli ambiti territoriali, e comunque funzionali al riassetto del territorio costiero.
Ove possibile dovranno essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici, individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche, che hanno formato o che sono destinate a formare oggetto di concessioni demaniali marittime. Le componenti del P.U.D.M. quindi risulteranno le aree, ed eventualmente le zone ed i lotti individuati dalla cartografia e dalle norme in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli normativi.
Per ogni area si prevede l'indicazione di:
- un simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI);
- una descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare;
- la destinazione d'uso che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso dell'area stessa, nonché della percentuale di superfici libere da riservare alla libera fruizione;
- una descrizione di tutte le concessioni ammissibili in relazione alle attività da prevedere ai sensi della legge regionale n. 15/05;
- gli eventuali vincoli gravanti;
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo (LFDM);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) - (LFDMI);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC).
B) Parametri di riferimento
Allo scopo di indirizzare l'attività pianificatoria di comuni, si indicano i seguenti parametri minimi di riferimento che le nuove concessioni demaniali marittime da rilasciare devono rispettare, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.):
- tra ogni concessione di nuova previsione, esclusivamente per le tipologie meglio descritte ai successivi punti E), F) e I) e precisamente stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml.; la medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni anche rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica delle suddette distanze non vengono considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.
L'obbligo di rispetto della distanza minima non trova comunque applicazione per le concessioni all'interno degli ambiti portuali, e, con riguardo alla particolare strutturazione morfologica, al sistema delle isole minori.
- il fronte mare di ogni singola concessione di nuova previsione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
- l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare 4,5 m. da terra;
- l'altezza per le cabine non potrà superare m. 2,70;
- gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
- i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-biocompatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori, di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;
- negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
- l'eventuale eccezionale mantenimento degli stabilimenti balneari oltre il periodo della balneazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2005, può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività collaterali alla balneazione, purché ammesse dal titolo concessorio e, comunque, limitatamente alla parte delle strutture effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze. Il mancato smontaggio a fine stagione delle porzioni non autorizzate al mantenimento comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 C.N.;
- gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;
- eventuali deroghe ai suddetti parametri possono essere valutate in sede di approvazione dei piani, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali.
Per la particolare strutturazione morfologica e le peculiarità proprie delle Isole minori, potranno essere consentite deroghe ai suddetti parametri, proposte, nell'ambito dei PUDM da parte delle amministrazioni competenti.
C) Accessi al demanio marittimo
Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sul-l'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono consentite istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
Tali accessi dovranno, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 mt l'uno dall'altro.
E' vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
D) Specchi acquei e imbarcazioni
1) Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.
2) La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3) Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4) I prelievi per gli usi consentiti di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5) Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previa la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per territorio o dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
E) Stabilimenti balneari
I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:
- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto per un minimo di 2;
- docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq., e quella coperta non può essere più dei 10%. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.
F) Aree attrezzate per la balneazione Servizi minimi:
- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta dei rifiuti. Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000 mq. di cui non più del 5% coperta.
G) Aree attrezzate per pratiche sportive
Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi:
- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.
H) Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione
Si dovranno prevedere in prossimità di alcuni stabilimenti balneari degli spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05.
In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 200, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
I) Punto di ristoro
Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.
Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc..
L) Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti
Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.
Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:
- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La superficie coperta delle suddette strutture, in linea di massima, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:
- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".
Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.
M) Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell'ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi deil mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 mq. di cui non più dei 50% coperta.
N) Giochi
E' ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludiche sportive.
O) Spazi ombreggiati
Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggia-ti, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.
P) Porti e approdi turistici
Nei P.U.D.M. possono essere previsti, a titolo meramente indicativo, delle aree per la realizzazione di porti e/o approdi turistici regolamentati da precisa normativa in materia.
Le eventuali scelte per il posizionamento di queste aree devono tenere conto:
1) della rete dei collegamenti turistici costieri;
2) del dimensionamento legato alle reali esigenze del mercato;
3) della dotazione quali-quantitativa dei servizi.
Nel caso particolare della portualità turistica sono due le azioni di trasformazione indicate:
- il recupero delle strutture preesistenti;
- la costruzione di nuove strutture.
Nei casi in cui è possibile procedere con il completamento, il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture portuali esistenti, poiché non sempre le condizioni attorno lo permettono, occorre ottimizzare l'uso del bacino portuale tramite la scelta dello schema con cui disporre i pontili e dotare l'area di parcheggi, strade di accesso e servizi in relazione agli standard richiesti.
In generale, i porti turistici non devono essere concepiti e gestiti come posteggi di barche di proprietà dei residenti, ma devono rappresentare una attrattiva per incentivare flussi turistici che accedendo dal mare, inizino itinerari di fruizione turistica non limitati alle attrattive costiere, ma che spazino su tutti i segmenti che compongono l'offerta turistica dell'isola, da quello culturale, a quello enogastronomico, dai circuiti tematici alle tradizioni etnoantropologiche.
Sono fatte salve le procedure di cui al D.P.R. n. 509/97, come recepite in Sicilia dall'art. 78 della legge regionale n. 4/2003.
Q) Altre attività
Nella predisposizione dei P.U.D.M. i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005.