
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE, 7 giugno 2011
G.U.U.E. 15 giugno 2011, n. L 157
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/1845)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 22 giugno 2011
Applicabile dal: 22 giugno 2011
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 3, secondo comma, l'articolo 103 nonies, l'articolo 121, lettera a), gli articoli 127 e 134, l'articolo 143, lettera b), gli articoli 148 e 179, l'articolo 192, paragrafo 2, l'articolo 194 e l'articolo 203 bis, paragrafo 8, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
2) Le modalità di applicazione relative ai settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2). Detto regolamento è stato modificato varie volte. Per motivi di chiarezza è opportuno riunire in un nuovo regolamento tutte le modalità di applicazione, apportandovi contemporaneamente le modifiche rivelatesi necessarie in base all'esperienza, e abrogare il regolamento (CE) n. 1580/2007.
3) Occorre fissare le campagne di commercializzazione per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Poiché in questi settori non esistono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo di raccolta dei prodotti, è possibile armonizzare la durata delle campagne di commercializzazione e farla corrispondere all'anno civile.
4) A norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire norme di commercializzazione rispettivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi e per i prodotti ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 113 bis, paragrafo 1, del citato regolamento, i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per armonizzare l'applicazione di tale disposizione, è opportuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.
5) E' opportuno adottare norme di commercializzazione specifiche per i prodotti per i quali appare necessaria l'adozione di una norma, previa valutazione della sua pertinenza, tenendo conto in particolare dei prodotti maggiormente commercializzati in termini di valore in base ai dati contenuti nella banca dati di riferimento della Commissione europea sugli scambi internazionali, Comext.
6) Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme devono corrispondere a quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell'Unione, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la conformità ad una norma UNECE vigente.
7) E' tuttavia opportuno prevedere esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o effettuate all'inizio del circuito d'immissione in commercio, oppure nel caso degli ortofrutticoli secchi ed essiccati e dei prodotti destinati alla trasformazione. In considerazione del loro sviluppo naturale e della loro deperibilità è necessario disporre che determinati prodotti, non classificati nella categoria "Extra", possono presentare una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. Determinati prodotti che di norma non sono venduti interi devono essere esentati dalla norma di commercializzazione generale che prescrive tale requisito.
8) Le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione devono figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta in modo ben visibile. Al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme devono essere disponibili per il consumatore prima dell'acquisto, in particolare nel caso delle vendite a distanza, per le quali l'esperienza ha evidenziato rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore prevista dalle norme.
9) In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno diffondendo sul mercato imballaggi che contengono specie diverse di ortofrutticoli. La lealtà commerciale implica che gli ortofrutticoli venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme stabilite dall'Unione, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo alle disposizioni generali. Per i miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni in materia di etichettatura. Tali disposizioni devono tuttavia essere semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di commercializzazione, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull'etichetta.
10) Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione.
11) Ai fini della selettività dei controlli sulla base di un'analisi del rischio, a norma dell'articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre stabilire le modalità applicabili a tali controlli. In particolare, occorre porre l'accento sul ruolo della valutazione del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli.
12) Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. E' opportuno incaricare uno di questi organismi del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.
13) Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri, è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli. Per garantire che siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializzazione e per la certezza del diritto è opportuno adottare una definizione dettagliata di "operatore".
14) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, è opportuno che gli Stati membri adottino disposizioni intese a concentrare i controlli in via prioritaria su determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è necessario che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione.
15) Gli Stati membri devono garantire e certificare la conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, in conformità alle disposizioni del protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
16) Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali prodotti nel territorio doganale dell'Unione, deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di conformità alle norme, le operazioni di controllo prima dell'esportazione possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l'efficacia e la qualità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell'esportazione.
17) Occorre garantire che i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, non siano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. E' opportuno che tali prodotti siano adeguatamente etichettati.
18) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno applicare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. E' tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.
19) E' opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione.
20) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno regni una stabilità ottimale. L'adesione ad un'organizzazione di produttori deve quindi avere una durata minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali acquista efficacia il recesso del socio.
21) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo.
22) Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né nel calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività. Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
23) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. E' opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali, trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono essere le stesse dell'organizzazione di produttori.
24) E' opportuno stabilire modalità di applicazione relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per coerenza è opportuno che tali modalità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.
25) Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
26) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori e/o ad un'associazione di organizzazioni produttori.
27) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione.
28) Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano di riconoscimento.
29) Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito.
30) Occorre definire le informazioni che i gruppi di produttori devono fornire nel piano di riconoscimento. Per permettere ai gruppi di produttori di conformarsi meglio ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare le modificazioni del piano di riconoscimento. A questo scopo, è necessario adottare disposizioni che diano agli Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produttori l'adozione di misure correttive per consentire la realizzazione del piano.
31) E' possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti per il riconoscimento prima del completamento del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano a tali gruppi di presentare una domanda di riconoscimento unitamente ad un progetto di programma operativo. Per coerenza, la concessione del riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare necessariamente la fine del piano di riconoscimento e l'interruzione della concessione dell'aiuto corrispondente. Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti pluriennali di investimenti, è opportuno permettere che gli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto siano riportati ai programmi operativi.
32) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie di gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi.
33) Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa allo statuto di gruppo di produttori riconosciuto, è opportuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse regole sulle attività principali e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori.
34) Per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto in caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione.
35) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e specificare quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si calcola il valore della produzione commercializzata. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno usare, per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che rappresenta il valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, e le attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per produrre ortofrutticoli trasformati varia notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, è necessario che i valori forfettari rispecchino tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che copre esclusivamente il valore del prodotto di base. E' altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzabile in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi nell'applicazione del regime, è opportuno vietare, come regola generale, alle organizzazioni di produttori di modificare il metodo di fissazione dei periodi di riferimento nel corso di un dato programma.
36) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai nuovi programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, ferma restando la possibilità di modificare questi ultimi programmi in conformità agli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per lo stesso motivo, occorre calcolare secondo le nuove regole il valore della produzione commercializzata corrispondente al periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data.
37) Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, occorre stabilire norme che disciplinano la gestione dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e possano partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.
38) Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo è ottimizzare l'allocazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia.
39) Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
40) E' opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare annualmente i programmi operativi per l'anno successivo, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. E' altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro comunicazione obbligatoria alle autorità competenti.
41) Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte dai programmi operativi.
42) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà del socio o dell'organizzazione.
43) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno precisare le informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.
44) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. E' opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all'applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007. E' opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni devono prevenire gli abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse devono garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.
45) Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni specifiche per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare, occorre adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e talune altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, se questi sono stati sottoposti a trasformazione. Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che il ritiro dal mercato si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a massimali dell'indennità di ritiro fissata dall'Unione ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), è opportuno continuare ad applicare detti massimali, eventualmente maggiorati per tener conto del fatto che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare massimali del sostegno. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.
46) Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, con una definizione di cosa si intende per livello di organizzazione scarso. Occorre prevedere le procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale, per l'approvazione del rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione nonché per la fissazione dell'importo e dell'aliquota del rimborso. Tali procedure dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.
47) E' necessario adottare disposizioni specifiche, in particolare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Nei casi in cui la produzione è venduta sull'albero, occorre precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.
48) Per monitorare le importazioni di mele e garantire che non passino inosservati bruschi aumenti delle importazioni di mele in un periodo di tempo relativamente breve, nel 2006 è stato introdotto, quale strumento transitorio, il regime di titoli di importazione per le mele di cui al codice della nomenclatura combinata (codice NC) 0808 10 80. Nel frattempo sono stati messi a punto nuovi mezzi precisi di monitoraggio delle importazioni di mele, meno onerosi per gli operatori del vigente regime dei titoli. E' pertanto opportuno che l'obbligo della presentazione di titoli di importazione per le mele del codice NC 0808 10 80 cessi di applicarsi a breve.
49) Occorre adottare disposizioni specifiche riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti in conto consegna, è particolarmente difficile determinare il valore di tali prodotti. E' necessario stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di importazione in base alla media ponderata dei prezzi medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei prodotti di una determinata origine. E' opportuno prevedere la costituzione di una cauzione, in determinate circostanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema.
50) Occorre adottare disposizioni specifiche in merito ai dazi di importazione addizionali, rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale comune, che possono essere imposti a taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l'Unione sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere disposizioni specifiche per queste merci.
51) E' opportuno disporre un adeguato monitoraggio e un'adeguata valutazione dei programmi e dei regimi in corso, per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di valutarne l'efficienza e l'efficacia.
52) E' opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni devono includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva o imprecisa di tali comunicazioni.
53) Occorre adottare misure relative ai controlli necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Tali misure riguardano sia i controlli e le sanzioni specificamente previsti a livello dell'Unione, sia eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. I controlli e le sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. E' opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.
54) Occorre adottare disposizioni per portare avanti una transizione armoniosa dal regime previgente, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4) e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (4), al nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (5) e successivamente al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 1580/2007 e infine al presente regolamento, e all'attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 203 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
55) Per limitare gli effetti dell'abolizione del regime dei titoli di importazione per le mele sui flussi commerciali, è necessario che il disposto dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 continui ad applicarsi fino al 31 agosto 2011.
56) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 350 del 31.12.2007.
GU L 297 del 21.11.1996.
GU L 297 del 21.11.1996.
GU L 273 del 17.10.2007.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Campagne di commercializzazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 1), del Reg. (UE) 2017/891)
[Le campagne di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Norme di commercializzazione; detentori
1. I requisiti di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.
Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
2. Le norme di commercializzazione specifiche di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell'allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:
a) mele;
b) agrumi;
c) kiwi;
d) lattughe, indivie ricce e scarole;
e) pesche e pesche noci; (1)
f) pere;
g) fragole;
h) peperoni dolci;
i) uve da tavola;
j) pomodori.
3. Ai fini dell'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per "detentore" la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2014, n. L 70.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 594/213)
1. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:
a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura "destinati alla trasformazione" o "destinati all'alimentazione animale" o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti
i) destinati alla trasformazione industriale, o
ii) destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;
d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi "pronti al consumo" o "pronti da cucinare";
e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno di una data regione di produzione:
a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri e
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
3. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo ed etichettati con la dicitura "prodotti destinati alla trasformazione" o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo.
4. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri.
5. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria "Extra" possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro deperibilità.
6. In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:
a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59;
b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40;
c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50;
h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00;
j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20;
k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85;
l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90;
m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805;
n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20.
7. All'autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d'uso.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Indicazioni esterne
1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.
2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto.
4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.
GU L 144 del 4.6.1997.
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Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
2. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.
GU L 41 del 14.2.2003.
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Miscugli
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/428)
1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:
a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;
b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e
c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
3. Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:
a) «miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;
b) «miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;
c) «miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».
(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
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Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Autorità di coordinamento e organismi di controllo
1. Gli Stati membri designano:
a) un'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata "l'autorità di coordinamento" e
b) uno o più organismi di controllo incaricati dell'applicazione del presente capo, in appresso "gli organismi di controllo".
Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);
b) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e
c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.
3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene opportuni.
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Banca dati degli operatori
1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "operatore" qualsiasi persona fisica o giuridica:
a) che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di
i) esporli o metterli in vendita;
ii) venderli o
iii) commercializzarli in ogni altro modo o
b) che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.
Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:
a) la vendita a distanza, via internet o con altri canali;
b) le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e
c) le stesse attività svolte nell'Unione e/o nell'ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:
a) gli operatori che, per l'attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 4, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e
b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto.
4. Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento garantisce l'uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.
5. La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore:
a) il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo;
b) le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un'indicazione dell'importanza dell'impresa;
c) informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;
d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.
6. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
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Controlli di conformità
1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un'analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I criteri per la valutazione del rischio includono l'esistenza del certificato di conformità di cui all'articolo 14, rilasciato da un'autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 15. L'esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.
I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:
a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;
b) le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);
c) l'esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell'attrezzatura tecnica utilizzata;
d) l'affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;
e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell'Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;
f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.
2. L'analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all'articolo 10 e classifica gli operatori in categorie di rischio.
Gli Stati membri fissano anticipatamente:
a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;
b) sulla base di un'analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.
Sulla base di un'analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.
3. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.
4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di conformità.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Operatori riconosciuti
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 594/213)
1. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II e/o a firmare il certificato di conformità di cui all'articolo 14.
2. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.
3. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:
a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;
b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.
4. Lo Stato membro revoca l'autorizzazione all'operatore che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione.
5. In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 21 giugno 2011.
Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 22 giugno 2011 continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Accettazione delle dichiarazioni in dogana
1. Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:
a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o
b) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o
c) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
Tale accettazione non pregiudica l'eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 11.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, e ai prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all'analisi di rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Certificato di conformità
1. Un'autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente norma di commercializzazione (in appresso "certificato"). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell'Unione figura nell'allegato III.
I paesi terzi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell'Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell'Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.
2. Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica.
3. Ogni certificato reca il timbro dell'autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
4. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
5. Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L'autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato.
6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nell'Unione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 594/213)
1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell'Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell'Unione.
Il riconoscimento indica l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l'Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati.
Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
3. Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o metodi equivalenti.
4. L'elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l'elenco dei relativi prodotti figurano nell'allegato IV.
La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità
La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
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Metodi di controllo
1. I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell'allegato V.
Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.
2. Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato III.
3. In caso di non conformità alle norme, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l'autorizzazione dell'organismo di controllo che l'ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall'organismo di controllo.
Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L'organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all'allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.
Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l'operatore ne informa l'organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l'attestato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.
Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.
Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
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Comunicazioni
1. Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto del condizionamento, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati.
2. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l'immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell'elenco di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di controllo e di analisi del rischio. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
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Definizioni
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "produttore", un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) "socio produttore", un produttore o una cooperativa di produttori, socio di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;
c) "filiale", impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori;
d) "organizzazione di produttori transnazionale", qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;
e) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori", qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;
f) "obiettivo di convergenza", l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione dell'Unione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
g) "misura",
i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
iii) azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),
iv) ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
v) azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,
vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all'articolo 103 quater, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1234/2007,
vii) azioni ambientali di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,
viii) altre azioni, compreso l'acquisto di immobilizzazioni diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
h) "azione", una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
i) "sottoprodotto", un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;
j) "preparazione", le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;
k) "livello interprofessionale" ai sensi dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, una o più delle attività elencate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione;
l) "indicatore iniziale", un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
i) nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo,
ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo, e/o
iii) nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo.
2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche tenute a conformarsi, nel loro territorio, all'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del caso, gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e prevedono inoltre, se appropriato, disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 125 ter succitato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 2
[Requisiti applicabili alle organizzazioni di produttori]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Prodotti
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Numero minimo di soci
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Periodo minimo di adesione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 122 e all'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
c) la gestione commerciale e finanziaria e
d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Valore o volume della produzione commercializzabile
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Ai fini dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 50 e 51 del presente regolamento.
2. Se uno o più soci di un'organizzazione di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della loro produzione commercializzabile può essere calcolato come corrispondente al valore medio della loro produzione commercializzabile dei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento e in cui i soci dell'organizzazione erano effettivamente produttori.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Mezzi tecnici
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[Ai fini dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci, o attraverso filiali, o mediante il ricorso all'esternalizzazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Attività principali delle organizzazioni di produttori
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 594/213 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.
La commercializzazione è effettuata dall'organizzazione di produttori, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 27. Essa comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.
L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.
2. Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 50.
3. Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali non è riconosciuta.
4. In caso di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali a decorrere dal 1° gennaio 2012.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
1) vendere al consumatore per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, non più di una determinata percentuale della produzione e/o dei prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%;
2) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;
3) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Esternalizzazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) riguardano gli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.
2. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale con contratto scritto con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.
3. La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che il contratto di esternalizzazione:
a) contenga disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;
b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione e i termini che consentono all'organizzazione di produttori di valutare le attività esternalizzate e di esercitare un effettivo controllo sulle stesse.
I contratti di esternalizzazione, nonché le comunicazioni di cui alla lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno 5 anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.]
Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Organizzazioni di produttori transnazionali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Un'organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:
a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;
b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;
c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire, entro un periodo ragionevole di tempo, la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e
d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Fusioni di organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si sostituisce alle organizzazioni costituenti. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.
La nuova entità sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione. I programmi operativi sono fusi alle condizioni stabilite dagli articoli 66 e 67.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a continuare a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Soci non produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii), e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:
a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori (1)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50% dei diritti di voto totali e inferiore al 50% delle quote. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.
In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.
2. Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche.
3. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.]
Il presente articolo precedentemente sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 è stato sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2015, n. L 162.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 3
[Associazioni di organizzazioni di produttori]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Norme riguardanti le organizzazione di produttori applicabili alle associazioni di organizzazione di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[Le disposizioni dell'articolo 22, dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 27 e 31 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori svolge l'attività di vendita, si applica mutatis mutandis l'articolo 26, paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento.
2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai suoi soci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Membri di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare membro di un'associazione di organizzazioni di produttori.
2. I membri di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:
a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali membri sulle decisioni relative ai programmi operativi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 2), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:
a) riconoscere l'associazione;
b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;
c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni.
Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e
d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Presentazione del piano di riconoscimento
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
1. Il piano di riconoscimento di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2. Gli Stati membri fissano:
a) i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;
b) le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;
c) il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un'organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l'organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e
d) le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.
e) le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell'aiuto dell'Unione destinato ai gruppi di produttori.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Contenuto del piano di riconoscimento
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:
a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull'infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, compresa l'infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori;
b) la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni e
c) le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il riconoscimento.
Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell'allegato V bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Approvazione del piano di riconoscimento
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
1. L'autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.
2. Gli Stati membri possono adottare norme supplementari in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese nell'ambito del piano di riconoscimento, comprese norme sull'ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori all'articolo 125 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. In seguito ai controlli di conformità di cui all'articolo 111, l'autorità competente dello Stato membro:
a) accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;
b) chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori. L'accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.
4. L'autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1° luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell'allegato V ter.
5. Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l'autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.
6. L'autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Attuazione del piano di riconoscimento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
1. L'attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali che iniziano il 1° gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.
Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell'articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento inizia:
a) il 1° gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall'autorità nazionale competente, oppure
b) il primo giorno successivo alla data di approvazione.
Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.
Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all'aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente dello Stato membro.
I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l'importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5% al massimo dell'importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l'importo complessivo della spesa dell'Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell'Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell'articolo 47, paragrafo 4.
Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell'articolo 48, il limite del 5% si applica all'importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.
3. L'autorità competente dello Stato membro decide in merito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte.
In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori
1. I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell'articolo 63.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Attività principali dei gruppi di produttori
1. L'attività principale di un gruppo di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è prericonosciuto.
2. Un gruppo di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un gruppo di produttori, purché sia riconosciuto per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei suoi soci e dei soci di altri gruppi di produttori.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Valore della produzione commercializzata
1. Si applicano mutatis mutandis ai gruppi di produttori le disposizioni dell'articolo 50, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7.
2. Se si verifica una riduzione di almeno il 35% del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore totale della produzione commercializzata si considera rappresentare il 65% del valore totale dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.
3. Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Finanziamento dei piani di riconoscimento
1. I tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1.000.000 EUR.
2. L'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100.000 EUR.
3. L'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234//2007 è versato:
a) in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento,
oppure
b) in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.
Per calcolare l'importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.
4. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
Gli investimenti connessi all'attuazione dei piani di riconoscimento di cui all'articolo 37, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il prericonoscimento.
Sono esclusi dall'aiuto concesso dall'Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.
Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Domanda di aiuto
1. Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:
a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
b) che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall'Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell'ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall'Unione in virtù del presente regolamento.
3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell'aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Ammissibilità
Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Partecipazione finanziaria dell'Unione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:
a) al 75% nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
b) al 50% nelle altre regioni.
Lo Stato membro può versare l'aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l'uso che sarà fatto dell'aiuto stesso.
2. La partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:
a) al 50% nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
b) al 30% nelle altre regioni.
Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5% al costo dell'investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari:
a) al 25% nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e
b) al 45% nelle altre regioni.
3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:
a) per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70%, del 50% e del 20% del valore della produzione commercializzata;
b) per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*), la partecipazione finanziaria dell'Unione si limita al 25%, 20%, 15%, 10% e 5% del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.
4. La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10.000.000 EUR per anno civile.
In base alle notifiche di cui all'articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell'Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l'importo totale risultante dalle notifiche di cui all'articolo 38, paragrafo 4, non supera l'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.
La partecipazione finanziaria dell'Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell'Unione.
Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell'Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all'articolo 38, paragrafo 4.
___________
(*) GU L 265 del 26.9.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Fusioni
1. Gli aiuti previsti all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.
2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.
3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.
4. Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un'organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua di organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l'organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l'articolo 29.
Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Conseguenze del riconoscimento
1. L'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.
2. In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.
3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell'aiuto a copertura dei costi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.
4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l'esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori.
Tale periodo non supera quattro mesi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Base di calcolo
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino in virtù dell'articolo 4.
2. Il valore della produzione commercializzata include la produzione dei soci che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi.
3. Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.
Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli ortofrutticoli trasformati elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato VI del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o dalle loro filiali di cui al paragrafo 9 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:
a) al 53% per i succhi di frutta;
b) al 73% per i succhi concentrati;
c) al 77% per il concentrato di pomodoro;
d) al 62% per gli ortofrutticoli congelati;
e) al 48% per le conserve di frutta e verdura;
f) al 70% per i funghi in scatola del genere Agaricus;
g) all'81% per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;
h) all'81% per la frutta essiccata;
i) al 27% per altri ortofrutticoli trasformati;
j) al 12% per le erbe aromatiche trasformate;
k) al 41% per la paprika in polvere.
4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.
5. Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati nel periodo precedente dalla stessa organizzazione di produttori.
6. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci produttori da essa commercializzata. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci, a norma dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.
7. Se del caso, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori ", quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:
a) l'IVA;
b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto e giustificano adeguatamente nella loro strategia nazionale la distanza da considerare significativa.
8. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di "uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori" e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7.
9. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di "uscita dalla filiale", secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga:
a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, e/o
b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 122, primo comma, lettera c), e all'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
10. Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 9.
11. In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Periodo di riferimento
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.
2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:
a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non prima del 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, oppure
b) al valore medio di tre periodi consecutivi di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e scadenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.
3. Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.
Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.
4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35% per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.
L'organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all'autorità competente dello Stato membro.
5. Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.
Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai nuovi soci di un'organizzazione di produttori che vi aderiscono per la prima volta.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.
7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.
Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.
Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell'approvazione del programma operativo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 2
[Fondi di esercizio]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Gestione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Finanziamento dei fondi di esercizio
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono fissati dall'organizzazione di produttori.
2. Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione dell'importo indicativo
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo dell'Unione, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.
2. Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 3
[Programmi operativi]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Strategia nazionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. La struttura generale e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti in conformità alle linee guida contenute nell'allegato VII. La strategia può comprendere elementi regionali.
La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione della parte II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente titolo.
2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.
La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.
5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Oltre alla notifica prevista all'articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.
2. La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo, ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello di tale sezione.
La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la disciplina nazionale indica:
a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.
3. Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del programma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell'ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all'articolo 126, paragrafo 3, del presente regolamento.
La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al primo comma ed eventualmente l'obbligo di proseguire l'azione nell'ambito di un programma operativo successivo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Norme complementari degli Stati membri
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Rapporto con i programmi di sviluppo rurale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 (1).
2. Se a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 il sostegno è stato concesso in via eccezionale per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.
A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 55 del presente regolamento indichi i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.
3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 bis, paragrafo 3, dell'articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell'articolo 47 del presente regolamento, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non supera quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.
4. Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 55 del presente regolamento e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori. I massimali per le azioni agroambientali possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni connesse alle priorità indicate nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.]
GU L 277 del 21.10.2005.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Contenuto dei programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[I programmi operativi contengono:
a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali elencati nell'allegato VIII;
b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio
dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:
i) siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi,
ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione;
d) la durata del programma e
e) gli aspetti finanziari, in particolare:
i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e
iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 755/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato IX sono escluse dai programmi operativi.
2. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:
a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell'allegato IX;
b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente e
c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (1).
Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.
3. Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50% in valore dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50% solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applica mutatis mutandis l'articolo 50.
4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:
a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;
b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
[c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).] (lettera soppressa)
[Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui all'articolo 55 del presente regolamento, una percentuale massima della spesa annua nell'ambito di un programma operativo da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi rispettosa dell'ambiente. Tale percentuale non supera il 20%, salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali specifiche da giustificare nella strategia nazionale.] (comma soppressa)
5. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.
In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori
oppure
b) detratto dal costo della sostituzione.
6. Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, o dell'associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.
7. Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui all'articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Documenti da presentare
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[I programmi operativi sono corredati in particolare di:
a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;
b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un programma operativo completo o parziale, composto di azioni identificate, ma non eseguite, da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi.
2. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono considerati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate, anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dall'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei soci delle associazioni di organizzazioni di produttori costituiti da organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai soci produttori delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 34;
b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori partecipante e
c) non vi siano rischi di doppi aiuti.
4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, dell'articolo 61, lettere b) e c), e degli articoli da 63 a 67 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività previsto dall'articolo 59, lettera b).
5. Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Termini per la presentazione dei programmi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro e non oltre il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.
2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 64, paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Decisione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato membro:
a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle del presente capo;
b) approva i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure
c) respinge i programmi operativi o parti dei medesimi.
2. La competente autorità dello Stato membro adotta una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.
Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.
2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.
3. L'autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione delle stesse.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono.
2. L'autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi presentate a norma del paragrafo 1 entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di modifica.
3. Nel corso dell'anno, la competente autorità dello Stato membro può autorizzare le organizzazioni di produttori:
a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;
b) a modificare il contenuto del programma operativo;
c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;
d) ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'articolo 93.
4. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Modalità di esecuzione dei programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.
In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 4
[Aiuto]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Importo approvato dell'aiuto
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto, come previsto dall'articolo 103 octies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. In caso di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Domande di aiuto
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) l'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata;
c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
g) il rispetto dell'articolo 103 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, nonché dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dallo Stato membro o dall'Unione per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto in forza del presente regolamento e
i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi di cui all'articolo 60, paragrafo 2, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi.
3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:
a) le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
b) dette azioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e
c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.
L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 71, paragrafo 3 è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.
4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 70.
5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei propri soci se questi sono organizzazioni di produttori e se ognuno di essi presenta i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Pagamento dell'aiuto
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 956/2013 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.
Tuttavia, l'aiuto per i programmi attuati durante il 2012 per quanto riguarda gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione può essere versato entro il 31 dicembre 2013.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Anticipi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato della parte dell'aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.
2. Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l'80% dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.
3. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110% del loro importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).
Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli articoli 52 e 53 del presente regolamento e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.
4. Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.
Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80% dell'importo degli anticipi versati.
5. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 61, lettere b) e c), del presente regolamento.
Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 61, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.
In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.]
GU L 205 del 3.8.1985.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Pagamenti parziali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.
I pagamenti parziali richiesti possono essere effettuati nella misura massima dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
CAPO III
[Misure di prevenzione e gestione delle crisi]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 1
[Disposizioni generali]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 103 quater, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere riportati ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 2
[Ritiri dal mercato]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Definizione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Ai fini del presente capo, per "prodotti ritirati dal mercato", "prodotti ritirati" e "prodotti non posti in vendita" si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Norme di commercializzazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione di cui al titolo II, il medesimo prodotto ritirato dal mercato è conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.
Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, sono conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato X. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Il limite del 5% del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.
2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:
a) se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili,
oppure
b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.]
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Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare.
La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 108.
Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 76.
2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempistica.
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:
a) procede ad un controllo a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo,
oppure
b) nei casi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l'operazione di ritiro comunicata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sostegno
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato XI per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno.
Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto delle entrate nette realizzate dall'organizzazione di produttori per i prodotti ritirati dal mercato. Possono beneficiare del sostegno i prodotti ritirati dal circuito commerciale degli ortofrutticoli.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5% del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del presente regolamento.
Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti.
In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.
3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il contributo finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Destinazioni dei prodotti ritirati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dal sostegno per i ritiri dal mercato nell'ambito del programma operativo.
2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.
Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Quando le organizzazioni e le istituzioni caritative in questione hanno ottenuto l'autorizzazione, oltre agli obblighi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, esse tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.
Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano effettivamente destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, da essi riconosciute.
3. E' consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione.
Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Spese di trasporto
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell'allegato XII, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.
In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato XII si applica un coefficiente correttore di 0,6.
2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione;
c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie
e i mezzi di trasporto utilizzati e
d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Spese di cernita e di imballaggio
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi in base ai tassi forfettari specificati nell'allegato XIII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture riportate nell'allegato XIII, parte B.
3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione e
c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si impegnano a:
a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;
b) tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;
c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.
Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi modesti.
La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
2. I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:
a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;
b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;
c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
d) non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 3
[Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Definizione di raccolta verde e di mancata raccolta degli ortofrutticoli
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "raccolta verde", la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo;
b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.
2. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:
a) adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;
b) adottano disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;
c) verificano la corretta applicazione delle misure, anche alla luce delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e, se constatano inadempienze, non autorizzano l'applicazione delle misure stesse.
2. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.
[La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.] (comma soppresso) (1)
3. La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.
Il primo comma non si applica tuttavia nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione dopo l'avvenuta operazione.
Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l'applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.
La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.
4. Gli Stati membri fissano l'importo per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori,
a) ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all'applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure
b) ad un livello tale da coprire non più del 90% del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 4
[Promozione e comunicazione]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione. Tali modalità permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'organizzazione di produttori interessata, non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 5
[Formazione]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Applicazione delle misure di formazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle misure di formazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 6
[Assicurazione del raccolto]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:
a) l'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
b) il 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da avversità atmosferiche e
ii) delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione pari al 60% ai sensi dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Ai fini del presente articolo, le "avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" hanno lo stesso significato della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (1).]
GU L 358 del 16.12.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri, se includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti, in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie come misura di crisi, stabiliscono le specie e, se necessario, le varietà ammissibili e le condizioni relative all'applicazione di tale misura. In caso di estirpazione per motivi fitosanitari, le misure adottate dagli Stati membri per il reimpianto di frutteti si conformano alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (1) .
Il reimpianto di frutteti copre non più del 20% dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.]
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 7
[Sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, comprende sia il contributo dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione non supera complessivamente le seguenti percentuali del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo:
a) 10%, 8% e 4% negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data;
b) 5%, 4% e 2% negli altri Stati membri.
3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente:
a) all'8% e al 4% negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data;
b) al 4% e al 2% negli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
CAPO IV
[Aiuto finanziario nazionale]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Livello di organizzazione dei produttori e definizione di "regione"
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 72/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione.
Il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori di cui al primo comma comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni di produttori, loro associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si applicano mutatis mutandis. Ai fini del calcolo di tale valore si prende in considerazione solo la produzione delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, dei gruppi di produttori e dei loro membri ottenuta nella regione in questione e commercializzata da organizzazioni di produttori, da loro associazioni o da gruppi di produttori.
Ai fini del calcolo del valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Il livello di organizzazione dei produttori di una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, è inferiore al 20%.
3. Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.
4. Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità al paragrafo 1.
Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno 5 anni, salvo che tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.]
____________________
(*) GU L 33 del 5.2.2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare in quell'anno.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento, e che l'aiuto è destinato unicamente a prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione in questione, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto richiesto e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Modifiche al programma operativo
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 65 o dell'articolo 66.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli articoli 69 e 70.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state rispettate in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dall'Unione, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale), dalle organizzazioni di produttori e dai loro soci.
2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta.
La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario nazionale o quando lo Stato membro richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi di cui al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (1).
4. La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60% dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.
La quota di rimborso non è superiore al 48% dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
GU L 171 del 23.6.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
CAPO V
[Disposizioni generali]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 1
[Relazioni e comunicazioni]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, i gruppi di produttori e le organizzazioni di produttori forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 97, lettera b).
2. A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi.
Dette relazioni riguardano:
a) i programmi operativi attuati nel corso dell'anno precedente;
b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi e
c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.
3. Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale
riporta:
a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell'allegato VIII e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale e
b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.
Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.
4. Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.
Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.
5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, se un gruppo di produttori o un'organizzazione di produttori omette di effettuare una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la comunicazione risulta inesatta in base agli elementi oggettivi di cui lo Stato membro dispone, quest'ultimo sospende il prericonoscimento del gruppo di produttori o il riconoscimento dell'organizzazione di produttori finché la comunicazione sia effettuata correttamente.
Lo Stato membro riferisce su tali casi nella relazione annuale di cui all'articolo 97, lettera b), del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 996/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e documenti:
a) entro il 31 gennaio, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica chiaramente sia l'importo complessivo dei fondi di esercizio, sia l'importo totale dell'aiuto concesso dall'Unione a favore di tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;
b) entro il 15 novembre, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell'anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell'allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*);
c) entro il 31 gennaio, l'importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento incluso l'attuale anno di esecuzione. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:
i) l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell'Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;
ii) una ripartizione tra gli aiuti contemplati all'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
____________________
(*) GU L 228 dell'1.9.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012, soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891 e soppressione riconfermata dall'art. 15 del Reg. (UE) 2017/1185)
[1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, per ogni giorno di mercato, i prezzi medi rilevati degli ortofrutticoli commercializzati sui mercati rappresentativi elencati nell'allegato XV, parte A.
Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale, sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.
I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.
Se dispongono di dati in proposito, gli Stati membri comunicano i prezzi corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e/o alle forme di presentazione di cui all'allegato XV, parte A. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri e/o forme di presentazione diversi da quelli indicati nell'allegato XV, parte A, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e/o le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.
2. Gli Stati membri identificano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli considerati, sulla base delle transazioni avvenute su mercati fisicamente identificabili quali mercati all'ingrosso, aste e altri luoghi fisici di incontro tra la domanda e l'offerta, oppure sulla base delle transazioni dirette tra produttori, comprese le organizzazioni di produttori, e singoli acquirenti quali grossisti, intermediari, centri di distribuzione o altri operatori interessati. E' possibile identificare i mercati rappresentativi anche sulla base di una combinazione di transazioni effettuate su mercati fisicamente identificabili e di transazioni dirette.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare volontariamente alla Commissione i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli e di altri prodotti elencati nell'allegato XV, parte B.
4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in base a modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano fino a che il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non sia stato informato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 2
[Controlli]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sistema di identificazione unico
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri provvedono all'applicazione di un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto presentate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1).]
GU L 30 del 31.1.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Procedura di presentazione delle domande
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Campionamento
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati membri assicurano, sulla base di un'analisi dei rischi, che i controlli siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli amministrativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi possibili e opportuni. Le procedure richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli in loco
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) le azioni, le misure e i documenti controllati e
d) i risultati del controllo.
2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
3. E' possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione in materia di sovvenzioni agricole.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Prima di riconoscere un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l'organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.
2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell'articolo 64, l'autorità competente dello Stato membro verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in particolare:
a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 59, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
b) la conformità dei programmi con l'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;
c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte e
e) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell'Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco a campione, come previsto all'articolo 106.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per la domanda presentata:
a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all'esecuzione del programma operativo;
b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;
d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato;
e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
3. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto bancari, attestanti l'avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista all'articolo 50, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato IX, punto 2, lettera b) sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Nell'ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
b) l'utilizzo del fondo di esercizio nell'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra natura;
c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30% dell'importo totale dell'aiuto richiesto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute.
Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad almeno un controllo.
3. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.
4. Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l'importo dell'aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento casuale e
d) altri parametri fissati dagli Stati membri.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:
a) l'esecuzione delle azioni contemplate nel programma operativo;
b) la coerenza dell'esecuzione, effettiva o prevista, dell'azione con l'utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;
c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla normativa dell'Unione e al capitolato approvato;
d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura e
e) il valore della produzione commercializzata.
2. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.
3. Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all'articolo 106, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, in un controllo fisico, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 76, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 78, paragrafo 1, entro i termini di cui all'articolo 78, paragrafo 2.
2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano l'intero quantitativo (100%) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 80.
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al 10% dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro effettuano controlli supplementari.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 106 gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro.
Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri definiscono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell'aiuto dell'Unione. Detti controlli comprendono in particolare:
a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;
b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;
c) la verifica della correttezza della contabilità, in particolare della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché della proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, per accertare che i rispettivi importi siano esatti e
d) la verifica della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell'adeguata denaturazione, per accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5% dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):
a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e
c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare:
a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 80, paragrafo 2, secondo comma;
e
b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
[Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all'articolo 85, paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale.] (comma soppresso) (1)
2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.
Qualora si applichi l'articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, ossia che non sia stata effettuata una raccolta parziale.
2 bis. Qualora si applichi l'articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole alle quali sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione.
3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 109, paragrafi 1, 2, 3 e 6.]
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli prima dell'approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell'articolo 125 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.
2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:
a) l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;
b) la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione;
c) l'ammissibilità delle azioni e l'ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte e
d) la conformità degli interventi oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa dello Stato membro e dell'Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli sulle domande di aiuto dei gruppi di produttori
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori, nonché controlli in loco a campione.
2. In seguito alla presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori per accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto per l'anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato e
b) il valore della produzione commercializzata nonché l'esecuzione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30% dell'importo totale dell'aiuto.
Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni.
3 bis. I risultati dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 sono valutati per stabilire se i problemi incontrati siano di natura sistemica, segnalando il rischio di irregolarità per quanto riguarda azioni, beneficiari od enti simili. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di una regione oppure per uno specifico gruppo di produttori, lo Stato membro procede a controlli supplementari durante l'anno in esame ed aumenta la percentuale di domande corrispondenti da sottoporre a verifica nel corso dell'anno successivo.
3 ter. Lo Stato membro stabilisce i gruppi di produttori da sottoporre a controlli in loco in base ad un'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l'importo dell'aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento per garantire la randomizzazione e
d) altri parametri che spetta agli Stati membri definire.
4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 105 e 107.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori transnazionale o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione, in particolare per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio, e se del caso commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 3
[Sanzioni]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Inosservanza dei criteri di riconoscimento
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connesso ai requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 31, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.
2. Se i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 non sono rispettati entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che non supera 12 mesi dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2% per ogni mese civile iniziato durante il quale il riconoscimento è stato sospeso.
La sospensione cessa il giorno in cui il controllo dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
3. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
4. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta altri criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.
5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1% per ciascun mese civile iniziato che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
6. Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.
7. Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70, se necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Frodi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri:
a) revocano il riconoscimento dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori in questione;
b) escludono le azioni o gli interventi in causa dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali interventi e
c) escludono l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento per l'anno successivo.
2. Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti loro destinati, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Gruppi di produttori
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli articoli 114 e/o 117 con riguardo ai piani di riconoscimento.
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:
a) il 100% degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori, oppure
b) il 50% degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Programma operativo
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:
a) l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;
b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.
3. Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3% l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una penale. L'importo della penale corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.
Non si applica tuttavia alcuna penale se l'organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 108, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all'articolo 76, il beneficiario è tenuto a:
a) versare una penale equivalente all'importo del contributo dell'Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10% dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 78 per l'operazione di ritiro in questione;
b) versare una penale equivalente al doppio dell'importo del contributo dell'Unione, se tali quantitativi sono compresi fra il 10% e il 25% dei quantitativi comunicati, oppure
c) versare una penale equivalente all'importo del contributo dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato ai sensi dell'articolo 78, se tali quantitativi superano il 25% del quantitativo comunicato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le penali di cui all'articolo 117 si applicano agli aiuti richiesti per operazioni di ritiro facenti parte integrante delle spese del programma operativo.
2. Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua destinazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Se, all'atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 108 e 109, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:
a) i destinatari non possono più ricevere prodotti ritirati e
b) i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Per quanto riguarda la raccolta verde, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
[a) lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui all'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta verde non era giustificata in base all'analisi della situazione prevedibile del mercato esistente in quel momento;] (lettera soppressa) (1)
b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure
c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata.
2. Per quanto riguarda la mancata raccolta, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure
c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.
Qualora si applichi l'articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.
3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un'eventuale penale imposta a norma dell'articolo 117.]
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Impossibilità di effettuare un controllo in loco
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente nel caso in cui l'organizzazione di produttori, un suo socio o un suo rappresentante impediscano la realizzazione di un controllo in loco.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, con gli interessi e pagano le penali previste nella presente sezione.
Gli interessi sono calcolati:
a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le penali sono versati al Fondo europeo agricolo di garanzia.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione delle irregolarità
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[L'applicazione delle sanzioni amministrative e delle penali nonché il recupero degli importi indebitamente versati ai sensi della presente sezione non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (1).]
GU L 355 del 15.12.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 4
[Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Indicatori comuni di rendimento
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Sia le strategie nazionali che i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.
2. I progressi, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell'allegato VIII, relativi alla situazione iniziale nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi attuati.
3. Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia stessa, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell'insieme di indicatori comuni di rendimento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 594/213 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 125 e, se opportuno, degli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.
A tal fine esse istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti indicatori.
2. La sorveglianza è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il programma operativo. Essa è effettuata mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. I risultati della sorveglianza permettono di:
a) verificare la qualità dell'esecuzione del programma;
b) individuare l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, dello stesso;
c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione del programma operativo.
Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all'articolo 96, paragrafo 2, che l'organizzazione di produttori è tenuta a trasmettere all'autorità nazionale incaricata della gestione della strategia nazionale.
3. La valutazione si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta.
L'esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto con l'aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficienza e l'efficacia del programma operativo, nonché a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, ai risultati ed eventualmente all'impatto.
Se del caso, l'esercizio di valutazione intermedio comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:
a) la prevenzione dell'erosione del suolo;
b) un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari;
c) la protezione degli habitat e della biodiversità, oppure
d) la tutela del paesaggio.
I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:
a) migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori;
b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo;
c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione dei programmi operativi e
d) trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori.
L'esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il periodo di esecuzione del programma operativo, in tempo utile affinché i risultati possano essere presi in considerazione per l'elaborazione del programma operativo successivo.
La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 96, paragrafo 1.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 125 e, se opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.
2. Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 125. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.
3. La sorveglianza è permanente ed è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi operativi.
I risultati dell'esercizio di sorveglianza sono utilizzati per:
a) verificare la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;
b) individuare l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi e
c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.
4. La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produttori.
I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:
a) migliorare la qualità della strategia;
b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia e
c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.
La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, alla relazione nazionale annuale di cui all'articolo 97, lettera b). La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi attuati, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in rapporto agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in particolare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi, traguardi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di definire nuovi strumenti.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
CAPO VI
[Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[La comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 125 septies, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 125 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:
a) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle regole;
b) il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione;
c) il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori durante l'ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili;
d) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata e
e) la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.
2. Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:
a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;
b) delle vendite dirette di cui alla lettera a);
c) dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Contributo finanziario
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Lo Stato membro che decide, conformemente all'articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che i produttori non soci di un'organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l'osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo.
Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l'importo unitario, il beneficiario o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate all'articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell'estensione.
Essi revocano l'estensione a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.
Gli Stati membri informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all'allegato XVI bis, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
TITOLO IV
[SCAMBI CON I PAESI TERZI]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
CAPO I
[Dazi all'importazione e regime del prezzo di entrata]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 1
[Regime del prezzo di entrata]
(soppressa dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Campo di applicazione e definizioni
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. La presente sezione stabilisce le norme per l'applicazione dell'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "partita", la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e b) "importatore", il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1).]
GU L 302 del 19.10.1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 565/2013 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:
a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi elencati nell'allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e
b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati:
a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A;
b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.
Essi sono ridotti dei seguenti importi:
a) un margine di commercializzazione del 15% per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8% per le altre piazze e
b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione.
3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti dapprima di un importo pari al 9% per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi:
a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50% dei quantitativi totali commercializzati;
b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, se i prodotti di questa categoria rappresentano meno del 50% dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50% dei quantitativi totali commercializzati;
c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese di origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
Per i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Mercati rappresentativi
(soppresso dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 565/2013 e dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati elencati nell'allegato XVII che sono considerati mercati rappresentativi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Valore forfettario all'importazione
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 134, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e i periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A è fissato un valore forfettario all'importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1). In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.
Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.
5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato XVI, parte A non si applica alcun valore forfettario all'importazione.
6. Per la conversione dei prezzi rappresentativi in euro si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.
7. La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all'importazione espressi in euro.]
GU L 302 del 19.10.1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Base del prezzo di entrata
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 499/2014 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ed è superiore di oltre l'8% all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione;
Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), e se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la cauzione.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore.
5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.
La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.
Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.
Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.
6. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.]
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sezione 2
[Dazi addizionali all'importazione]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Campo di applicazione e definizioni
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito "dazi addizionali") possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVIII alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali sono fissati nell'allegato XVIII.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazione dei volumi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVIII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la settimana precedente.
2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali possono accettare, su richiesta dell'importatore, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all'articolo 254 dello stesso regolamento, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli altri elementi richiesti, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata all'articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica alle importazioni dei prodotti contemplati nella presente sezione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Imposizione di un dazio addizionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Non appena si constata, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all'allegato XVIII, che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a) la classificazione tariffaria dei prodotti, effettuata conformemente all'articolo 137, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Importo del dazio addizionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 140 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.
Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, in caso di applicazione dell'articolo 140, paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Esenzioni dal dazio addizionale
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Sono esenti dal dazio addizionale:
a) le merci importate nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) (di seguito "la nomenclatura combinata");
b) le merci in fase di inoltro nell'Unione ai sensi del paragrafo 2.
2. Sono considerate in fase di inoltro nell'Unione le merci che:
a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e
b) sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale.
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di imposizione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:
a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.]
GU L 256 del 7.9.1987.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
TITOLO V
[DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI]
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Controlli
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dello Stato membro o dell'Unione o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati;
b) le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
c) siano predisposti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Sanzioni nazionali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Situazioni create artificialmente
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono erogati pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Comunicazioni
(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 565/2013, dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 2015/2000 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:
a) organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori ai sensi dell'articolo 97 del presente regolamento;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 98;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 134;
d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 139.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.
L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
3. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
5. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (1) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.]
GU L 209 dell'11.8.2005.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Errori palesi
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Forza maggiore e circostanze eccezionali
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 3), del Reg. (UE) 2017/891)
[Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario irrogare una sanzione o una penale o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione o la penale non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009.
I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'interessato è in grado di farlo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato.
Tuttavia, l'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si applica fino al 31 agosto 2011.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIX.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Disposizioni transitorie
1. I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui al titolo II del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell'allegato XX.
3. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell'accettazione ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (1) sono finanziati ai tassi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell'accettazione ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di:
a) giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 7, lettera b);
b) fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.
5. I programmi operativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono proseguire fino alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima di cui all'articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.
GU L 265 del 26.9.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Il presente allegato è stato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 594/2013, da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2014, n. L 70, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/428 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1890. Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1845.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO IV
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 594/2013, dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/2102 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1926)
Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 e prodotti interessati
Paese | Prodotti |
Svizzera | Ortofrutticoli freschi |
Marocco | Ortofrutticoli freschi |
Sud Africa | Ortofrutticoli freschi |
Israele [*1] | Ortofrutticoli freschi |
India | Ortofrutticoli freschi |
Nuova Zelanda | Mele, pere e kiwi |
Senegal | Ortofrutticoli freschi |
Kenya | Ortofrutticoli freschi |
Turchia | Ortofrutticoli freschi |
Regno Unito: - Gran Bretagna - Irlanda del Nord [*2] |
Ortofrutticoli freschi |
.
[*1] La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell'articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d'Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
[*2] A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica nonché dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l'allegato 2 del medesimo protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tuttavia a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale protocollo, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO V
METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1
I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
1. DEFINIZIONI
1.1. Imballaggio
Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L'imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.
1.2. Imballaggio di vendita
Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore.
1.3. Preimballaggi
I preimballaggi sono imballagi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l'imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.
1.4. Spedizione
Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.
1.5. Partita
Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:
- identità dell'imballatore e/o dello speditore,
- paese di origine,
- natura del prodotto,
- categoria del prodotto,
- calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
- varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma),
- tipo di imballaggio e presentazione.
Tuttavia, se all'atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un'unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.
1.6. Campionamento
Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.
1.7. Campione elementare
Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.
1.8. Campione globale
Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
1.9. Campione secondario
Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare.
Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.
Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell'imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l'imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l'intero contenuto dell'imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.
1.10. Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)
Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.
1.11. Campione ridotto
Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri.
Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10% del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.
Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.
Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.
2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITA'
2.1. Osservazione generale
Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.
2.2. Luogo di controllo
Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Nei casi in cui l'organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.
2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione
L'identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio [1]. Se la spedizione consta di più partite, l'ispettore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.
Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d'immatricolazione di quest'ultimo servirà a identificare la spedizione.
2.4. Presentazione del prodotto
L'ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall'operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione o della partita.
Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l'ispettore li preleva dal campione globale.
2.5. Controllo fisico
- Verifica dell'imballaggio e della presentazione
L'ispettore verifica l'idoneità e la pulizia dell'imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base del mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o di presentazione, l'ispettore ne verifica l'impiego.
- Verifica delle marcature
L'ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate.
Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base dei documenti apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi.
Gli ortofrutticoli imballati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l'involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati.
- Verifica della conformità dei prodotti
L'ispettore determina l'entità del campione globale in modo da poter valutare la partita e sceglie a caso gli imballaggi da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari.
Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto.
Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale, ma vengono messi da parte e possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati.
Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi minimi:
Prodotti imballati |
|
Numero di imballaggi presenti nella partita |
Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari) |
Fino a 100 |
5 |
Da 101 a 300 |
7 |
Da 301 a 500 |
9 |
Da 501 a 1 000 |
10 |
Oltre 1 000 |
15 (minimo) |
Prodotti alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto) |
|
Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita |
Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi |
Fino a 200 |
10 |
Da 201 a 500 |
20 |
Da 501 a 1.000 |
30 |
Da 1.001 a 5.000 |
60 |
Oltre 5.000 |
100 (minimo) |
Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l'intera partita.
Se l'ispettore, a controllo ultimato, non è in grado di prendere una decisione, si procede a un nuovo controllo fisico in modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.
2.6. Controllo dei prodotti
Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l'aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l'etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.
Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall'imballaggio. L'ispettore può derogare a questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi.
La verifica dell'omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
Se vengono riscontrati difetti, l'ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.
I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.
La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.
2.7. Rapporto sui risultati dei controlli
Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 14.
Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.
Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.
2.8. Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità
Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.
L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il controllo di conformità.
______________________
[1] GU L 186 del 30.6.1989.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO V bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012)
INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, SECONDO COMMA
1. Investimenti nei mezzi di trasporto da utilizzare per la commercializzazione o la distribuzione da parte del gruppo di produttori, fatta eccezione per:
a) investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell'acquisto, il gruppo di produttori deve dimostrare allo Stato membro interessato che gli investimenti sono destinati unicamente al trasporto interno;
b) accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
2. Acquisto di terreni non edificati il cui costo è superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata, a meno che l'acquisto sia necessario per realizzare un investimento incluso nel piano di riconoscimento.
3. Attrezzature di seconda mano acquistate con aiuti nazionali o dell'Unione nel corso dei sette anni precedenti.
4. Locazione, a meno che la competente autorità dello Stato membro accetti la locazione in quanto alternativa economicamente valida all'acquisto.
5. Acquisto di immobili che sono stati acquistati, negli ultimi dieci anni, grazie ad aiuti nazionali o dell'Unione.
6. Investimenti in azioni.
7. Investimenti od analoghi tipi di azioni realizzati al di fuori delle aziende e/o dei locali del gruppo di produttori o dei suoi soci.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 302/2012.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO VI
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 3
Categoria |
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
Succhi di frutta |
ex 2009 |
Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati. I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall'eliminazione fisica di almeno il 50% del loro tenore d'acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg. |
|
Concentrato di pomodoro |
ex 2002 90 31 ex 2002 90 91 |
Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28%, imballato in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg. |
|
Ortofrutticoli congelati |
ex 0710 |
Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59. |
|
ex 0811 |
Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95. |
||
ex 2004 |
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91. |
||
Frutta e verdura in scatola |
ex 2001 |
Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: - frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97. |
|
ex 2002 |
Pomodori preparati o conservati, diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto. |
||
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10. |
||
ex 2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex 2008 19 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 - banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99. |
||
Funghi in scatola |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico. |
|
Frutta temporaneamente conservata in salamoia |
ex 0812 |
Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all'alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98. |
|
Frutta essiccata |
ex 0813 |
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806. |
|
0804 20 90 |
Fichi secchi |
||
0806 20 |
Uve secche |
||
ex 2008 19 |
Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli. |
||
Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli |
. |
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto. |
|
Erbe aromatiche trasformate |
ex 0910 |
Timo essiccato. |
|
ex 1211 |
Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati. |
||
Paprika in polvere |
ex 0904 |
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO VII
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1
[1. Durata della strategia nazionale deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2.1. Analisi della situazione
Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione attuale del settore ortofrutticolo, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori comuni iniziali riportati nell'allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte quanto meno sui seguenti elementi:
- prestazioni del settore ortofrutticolo, con riferimento alle principali tendenze: punti di forza e di debolezza del settore, tra l'altro in termini di competitività, e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;
- effetti ambientali (impatti/pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze.
2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrivere i principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
- pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei relativi risultati attesi rispetto alle esigenze prioritarie rilevate, nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;
- coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e assenza di conflitti e contraddizioni tra gli obiettivi operativi e le varie azioni selezionate;
- complementarità e coerenza delle azioni selezionate, tra loro e con altri interventi nazionali o regionali, in particolare con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione e più precisamente con le misure di sviluppo rurale;
- risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
2.3. Impatto dei precedenti programmi operativi (se pertinente)
Descrivere, se del caso, l'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato, riassumendone i risultati.
3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Descrivere le azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo) e indicare gli obiettivi perseguiti, gli obiettivi quantitativi verificabili e gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi
Criteri e norme amministrative adottate per garantire che alcune delle azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello sviluppo rurale.
Idonee difese predisposte, in applicazione dell'articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, in applicazione dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
3.2. Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)
Si richiedono le seguenti informazioni specifiche riguardo alle azioni previste:
3.2.1. Azioni intese a pianificare la produzione (elenco non esaustivo)
3.2.1.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.1.2. Altre azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.2. Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti (elenco non esaustivo)
3.2.2.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.2.2. Altre azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.3. Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione (elenco non esaustivo)
3.2.3.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.3.2. Altri tipi di azioni, tra cui eventuali attività di promozione e di comunicazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.4. Ricerca e produzione sperimentale (elenco non esaustivo)
3.2.4.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.4.2. Altri tipi di azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.5. Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza (elenco non esaustivo)
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili (compreso il tipo di formazione impartita e/o le materie trattate dal servizio di consulenza);
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.6. Misure di prevenzione e gestione delle crisi
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.7. Azioni ambientali (elenco non esaustivo)
- conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3.2.7.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.7.2. Altri tipi di azioni
- elenco delle azioni ambientali sovvenzionabili;
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, con riferimento agli specifici impegni che esse comportano e agli effetti ambientali attesi che le giustificano, in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali;
- importo dell'aiuto (se pertinente);
- criteri di calcolo dei livelli di sostegno.
3.2.8. Altri tipi di azioni (elenco non esaustivo)
3.2.8.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.8.2. Altre azioni
- descrizione degli altri tipi di azioni sovvenzionabili;
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.
5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione
Questi devono basarsi sugli indicatori comuni di rendimento elencati nell'allegato VIII. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi nazionali.
5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 103 septies, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, nonché gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.
5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale
Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Il presente allegato è soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO IX
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 755/2012 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1
[1. Spese generali di produzione, segnatamente prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:
- spese specifiche per misure di miglioramento della qualità. In ogni caso, non sono sovvenzionabili le spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate);
- spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
- spese specifiche per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 81 e 82;
- spese specifiche per le azioni ambientali di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tutti i casi i costi connessi all'uso e alla gestione degli imballaggi non sono ammissibili;
- spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche. La competente autorità dello Stato membro stabilisce i criteri di ammissibilità per la produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi;
- spese specifiche relative al monitoraggio del rispetto delle norme di cui al titolo II del presente regolamento, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.
Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti.
Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono fissare tassi forfettari fissi debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili sopra indicate.
2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:
a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2% del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'articolo 64, fino ad un importo massimo di 180.000 EUR, comprendente sia il contributo dell'UE, sia il contributo dell'organizzazione di produttori.
Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori, come definite al primo comma, nel limite massimo di 1.250.000 EUR per associazione di organizzazioni di produttori.
Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;
b) spese di personale, compresi gli oneri salariali se questi sono direttamente a carico dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 9, connesse a misure intese:
i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
ii) a migliorare le condizioni di commercializzazione.
L'attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.
In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi fino ad un massimo del 20% del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.
Per poter chiedere detti tassi forfettari fissi, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;
c) spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni transnazionali di produttori o di associazioni di organizzazioni transnazionali di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizzazioni di produttori.
3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.
4. Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo III, capo III, sezione 6.
5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, e all'articolo 74.
6. Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata, tranne quando l'acquisto è necessario per realizzare investimenti previsti nel programma operativo; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.
7. Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria).
8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.
9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.
10. Materiale d'occasione acquistato con il contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei sette anni precedenti.
11. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione, eccetto:
a) investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell'acquisto, l'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro le dovute giustificazioni circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno;
b) accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
12. Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene economicamente giustificato come alternativa all'acquisto.
13. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
14. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese di funzionamento, eccetto:
a) il leasing stesso, nei limiti del valore netto commerciale del bene e alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006;
b) il leasing di materiale d'occasione che non ha fruito di un contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei sette anni precedenti.
15. Promozione di singoli marchi commerciali o di marchi contenenti riferimenti geografici, eccetto:
- marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori o delle filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9;
- promozione generica e promozione di marchi di qualità;
- spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione ai due precedenti trattini, a condizione che siano previste nel programma operativo.
Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:
a) siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [1], oppure
b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.
Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l'emblema dell'Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: "Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione europea". Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9, non utilizzano l'emblema dell'Unione europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.
16. Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
17. Imposta sul valore aggiunto, tranne l'IVA non recuperabile di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
18. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
19. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
20. Beni immobili acquistati con il contributo finanziario dell'Unione o dello Stato membro nei dieci anni precedenti.
21. Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.
22. Spese sostenute da terzi diversi dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dai suoi soci, o dalle filiali nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.
23. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale nella fattispecie di cui all'articolo 50, paragrafo 9.
24. Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.]
____________________
[1] GU L 93 del 31.3.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO X
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2
[1. I prodotti devono essere:
- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili;
- praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.
2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.
3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) N. 701/2012, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 febbraio 2014, n. L 41, e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
[Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 79, paragrafo 1
Prodotto | Sostegno massimo (EUR/100 kg) | |
Distribuzione gratuita | Altre destinazioni | |
Cavolfiori | 15,69 | 10,52 |
Pomodori (1° giugno - 31 ottobre) | 7,25 | 7,25 |
Pomodori (1° novembre - 31 maggio) | 27,45 | 18,30 |
Mele | 16,98 | 13,22 |
Uva | 39,16 | 26,11 |
Albicocche | 40,58 | 27,05 |
Pesche noci | 26,90 | 26,90 |
Pesche | 26,90 | 26,90 |
Pere | 23,85 | 15,90 |
Melanzane | 22,78 | 15,19 |
Meloni | 31,37 | 20,91 |
Cocomeri | 8,85 | 6,00 |
Arance | 21,00 | 21,00 |
Mandarini | 19,50 | 19,50 |
Clementine | 22,16 | 19,50 |
Satsuma | 19,50 | 19,50 |
Limoni | 23,99 | 19,50 |
.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XII
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1
Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna |
Spese di trasporto (EUR/t) [1] |
Inferiore a 25 km |
18,2 |
Da 25 km a 200 km |
41,4 |
Da 200 km a 350 km |
54,3 |
Da 350 km a 500 km |
72,6 |
Da 500 km a 750 km |
95,3 |
750 km o più |
108,3 |
[1] Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
La parte B del presente allegato è modificato dall'allegato del Reg. (UE) N. 519/2013, nel seguente modo:
"dopo la voce «in francese» è inserita la voce seguente:
«- Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)»"
Il presente allegato è soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XIV
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 996/2011 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali degli Stati membri, di cui all'articolo 97, lettera b)
[Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, devono comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine dell'anno cui si riferisce la relazione, nonché sui controlli effettuati e le sanzioni irrogate in relazione a quell'anno (anche dopo la fine dell'anno), e devono essere valide il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la relazione (a prescindere dalle variazioni verificatesi nel corso dell'anno).
PARTE A - INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO
1. Informazioni di carattere amministrativo
a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione del titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell'anno di riferimento.
[b) Punto di contatto dello Stato membro per le comunicazioni.] (punto soppresso)
c) Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:
- numero di codice;
- nome e coordinate di contatto;
- data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori);
- tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate;
- numero di soci (distinti tra soci produttori e non produttori) e variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- superficie coltivata a ortofrutticoli (totale e suddivisa secondo le principali colture); prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti (con l'indicazione del relativo valore e volume secondo le principali fonti), nonché principali destinazioni dei prodotti secondo il valore (distinguendo tra prodotti commercializzati sul mercato del fresco, prodotti destinati alla trasformazione e prodotti ritirati dal mercato);
- cambiamenti strutturali verificatisi nel corso dell'anno, in particolare: organismi riconosciuti o costituiti recentemente, revoche e sospensioni del riconoscimento, fusioni, con relative date.
d) Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali:
- nome e coordinate di contatto dell'organizzazione;
- data del riconoscimento;
- prodotti trattati.
2. Informazioni concernenti le spese
a) Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori):
- fondo di esercizio: importo complessivo, contributi dell'Unione, dello Stato membro (aiuto nazionale), dell'organizzazione di produttori e dei soci;
- entità dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori;
- valore della produzione commercializzata, totale e scomposto tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori;
- spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili;
- volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate;
- elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
b) Gruppi di produttori. Dati finanziari per beneficiario:
- importo complessivo, contributi dell'Unione, dello Stato membro, del gruppo di produttori e dei soci;
- contributo dello Stato membro, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio;
- spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 1234/2007, distinte tra contributi dell'Unione, dello Stato membro e del gruppo di produttori;
- valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio.
3. Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:
- breve descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di azione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g). La descrizione si baserà su indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato e costituirà una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori;
- se lo Stato membro applica l'articolo 182, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre descrivere l'aiuto di Stato in questione;
- sintesi dei risultati delle valutazioni intermedie dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produttori, comprendente, se del caso, la valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti la prevenzione dell'erosione del suolo, un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità o la tutela del paesaggio;
- riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei provvedimenti adottati, con indicazione dell'eventuale aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiornamento.
Alla relazione annuale verrà allegata copia della strategia aggiornata;
- sintesi delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma.
Nel 2012, la relazione annuale comprende la relazione di valutazione del 2012 di cui all'articolo 127, paragrafo 4, secondo comma.
4. Elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, scomposto per prodotto, per gli Stati membri che si avvalgono del dispositivo transitorio di cui all'articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
PARTE B - INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI
5. Informazioni sui controlli e sulle sanzioni:
- controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli;
- percentuali di controllo;
- risultati dei controlli;
- sanzioni irrogate.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
Il presente allegato è soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XVI
(soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 1
[Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo I, sezione 1 è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da "ex", il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.
PARTE A
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
ex 0702 00 00 |
Pomodori |
1° gennaio - 31 dicembre |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli [1] |
1° gennaio - 31 dicembre |
ex 0709 90 80 |
Carciofi |
1° novembre - 30 giugno |
0709 90 70 |
Zucchine |
1° gennaio - 31 dicembre |
ex 0805 10 20 |
Arance dolci, fresche |
1° dicembre - 31 maggio |
ex 0805 20 10 |
Clementine |
1° novembre - fine febbraio |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1° novembre - fine febbraio |
ex 0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) |
1° giugno - 31 maggio |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio - 20 novembre |
ex 0808 10 80 |
Mele |
1° luglio - 30 giugno |
ex 0808 20 50 |
Pere |
1° luglio - 30 aprile |
ex 0809 10 00 |
Albicocche |
1° giugno - 31 luglio |
ex 0809 20 95 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio - 10 agosto |
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno - 30 settembre |
ex 0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno - 30 settembre |
[1] Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato. |
PARTE B
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli destinati alla trasformazione |
1° maggio - 31 ottobre |
ex 0809 20 05 |
Ciliegie acide (Prunus cerasus) |
21 maggio - 10 agosto] |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XVII
(integrato dall'allegato del Reg. (UE) N. 519/2013, modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 565/2013 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 134, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
Stati membri |
Mercati rappresentativi |
Belgio e Lussemburgo |
Bruxelles |
Bulgaria |
Sofia |
Repubblica ceca |
Praga |
Danimarca |
Copenhagen |
Germania |
Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino |
Estonia |
Tallinn |
Irlanda |
Dublino |
Grecia |
Atene, Salonicco |
Spagna |
Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Valencia |
Francia |
Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa |
Croazia |
Zagabria |
Italia |
Milano |
Cipro |
Nicosia |
Lettonia |
Riga |
Lituania |
Vilnius |
Ungheria |
Budapest |
Malta |
Attard |
Paesi Bassi |
Rotterdam |
Austria |
Vienna-Inzersdorf |
Polonia |
Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan |
Portogallo |
Lisbona, Porto |
Romania |
Bucarest, Constansa |
Slovenia |
Ljubljana |
Slovacchia |
Bratislava |
Finlandia |
Helsinki |
Svezia |
Helsingborg, Stoccolma |
Regno Unito |
Londra |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XVIII
(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 726/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1325/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 366/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 450/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 781/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 988/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 353/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 979/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 443/2014, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1139/2014, dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/678, dall'allegato del Reg. (UE) 2016/674, dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2097 e soppresso dall'art. 79, comma 1, n. 4), del Reg. (UE) 2017/891)
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
[Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Volumi limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dall'1° ottobre 2016 - 31 maggio 2017 |
459 296 |
78.0020 |
Dall'1° giugno 2016 - 30 settembre 2016 |
33 923 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dall'1° maggio 2016 - 31 ottobre 2016 |
20 972 |
78.0075 |
Dall'1° novembre 2016 - 30 aprile 2017 |
15 253 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dall'1° novembre 2015 - 30 giugno 2016 |
7 597 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dall'1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 |
143 275 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
Dall'1° dicembre 2015 - 31 maggio 2016 |
269 562 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
Dall'1° novembre 2015 - fine febbraio 2016 |
72 334 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e simili ibridi di agrumi |
Dall'1° novembre 2015 - fine febbraio 2016 |
86 651 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dall'1° giugno 2016 - 31 dicembre 2016 |
293 087 |
Dall'1° giugno 2017 - 31 dicembre 2017 |
333 424 |
|||
78.0160 |
Dall'1° gennaio 2017 - 31 maggio 2017 |
231 536 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 21 luglio 2016 - 20 novembre 2016 |
70 580 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dall'1° gennaio 2017 - 31 agosto 2017 |
503 266 |
78.0180 |
Dall'1° settembre 2016 - 31 dicembre 2016 |
54 155 |
||
Dall'1° settembre 2017 - 31 dicembre 2017 |
260 376 |
|||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dall'1° gennaio 2017 - 30 aprile 2017 |
239 571 |
78.0235 |
Dall'1° luglio 2016 - 31 dicembre 2016 |
118 018 |
||
Dall'1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017 |
23 307 |
|||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dall'1° giugno 2016 - 31 luglio 2016 |
4 939 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 21 maggio 2016 - 10 agosto 2016 |
29 166 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno 2016 - 30 settembre 2016 |
3 849 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno 2016 - 30 settembre 2016 |
18 155] |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XIX
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 149
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 bis |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 12 bis |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
- |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
- |
Articolo 17 |
- |
Articolo 18 |
- |
Articolo 19 |
- |
Articolo 20 |
Articolo 17 |
Articolo 20 bis |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22 |
Articolo 20 |
Articolo 23 |
Articolo 21 |
Articolo 24 |
Articolo 22 |
Articolo 25 |
Articolo 23 |
Articolo 26 |
Articolo 24 |
Articolo 27 |
Articolo 25 |
Articolo 28 |
Articolo 26 |
Articolo 29 |
Articolo 27 |
Articolo 30 |
Articolo 28 |
Articolo 31 |
Articolo 29 |
Articolo 32 |
Articolo 30 |
Articolo 33 |
Articolo 31 |
Articolo 34 |
Articolo 33 |
Articolo 35 |
- |
Articolo 36 |
Articolo 34 |
Articolo 37 |
Articolo 35 |
Articolo 38 |
Articolo 36 |
Articolo 39 |
Articolo 37 |
Articolo 40 |
Articolo 38 |
Articolo 41 |
Articolo 39 |
Articolo 42 |
Articolo 40 |
Articolo 43 |
Articolo 41 |
Articolo 44 |
Articolo 42 |
Articolo 45 |
Articolo 43 |
Articolo 46 |
Articolo 44 |
Articolo 47 |
Articolo 45 |
Articolo 48 |
Articolo 46 |
Articolo 49 |
Articolo 47 |
Articolo 50 |
Articolo 48 |
Articolo 51 |
Articolo 49 |
Articolo 52 |
Articolo 50 |
Articolo 53 |
Articolo 51 |
Articolo 54 |
Articolo 52 |
Articolo 55 |
Articolo 53 |
Articolo 56 |
Articolo 54 |
Articolo 57 |
Articolo 55 |
Articolo 58 |
Articolo 56 |
Articolo 59 |
Articolo 57 |
Articolo 60 |
Articolo 58 |
Articolo 61 |
Articoli 59-60 |
Articolo 62 |
Articolo 61 |
Articolo 63 |
Articolo 62 |
Articolo 64 |
Articolo 63 |
Articolo 65 |
Articolo 64 |
Articolo 66 |
Articolo 65 |
Articolo 67 |
Articolo 66 |
Articolo 68 |
Articolo 67 |
Articolo 69 |
Articolo 68 |
Articolo 70 |
Articolo 69 |
Articolo 71 |
Articolo 70 |
Articolo 72 |
Articolo 71 |
Articolo 73 |
Articolo 72 |
Articolo 74 |
Articolo 73 |
Articolo 75 |
Articolo 74 |
Articolo 76 |
Articolo 75 |
Articolo 77 |
Articolo 76 |
Articolo 78 |
Articolo 77 |
Articolo 79 |
Articolo 78 |
Articolo 80 |
Articolo 79 |
Articolo 81 |
Articolo 80 |
Articolo 82 |
Articolo 81 |
Articolo 83 |
Articolo 82 |
Articolo 84 |
Articolo 83 |
Articolo 85 |
Articolo 84 |
Articolo 86 |
Articolo 85 |
Articolo 87 |
Articolo 86 |
Articolo 88 |
Articolo 87 |
Articolo 89 |
Articolo 88 |
Articolo 90 |
Articolo 89 |
Articolo 91 |
Articolo 90 |
Articolo 92 |
- |
Articolo 93 |
Articolo 91 |
Articolo 94 |
Articolo 92 |
Articolo 94 bis |
Articolo 93 |
Articolo 95 |
Articolo 94 |
Articolo 96 |
Articolo 95, paragrafo 4 |
Articolo 97 |
Articolo 95 |
Articolo 98 |
Articolo 96 |
Articolo 99 |
Articolo 97 |
Articolo 100 |
Articolo 99 |
Articolo 101 |
Articolo 100 |
Articolo 102 |
Articolo 101 |
Articolo 103 |
Articolo 102 |
Articolo 104 |
Articolo 103 |
Articolo 105 |
Articolo 104 |
Articolo 106 |
Articolo 105, paragrafo 1 |
Articolo 107 |
Articolo 105, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 108 |
Articolo 106 |
Articolo 109 |
Articolo 107 |
Articolo 110 |
Articolo 108 |
Articolo 111 |
Articolo 109 |
Articolo 112 |
Articolo 110 |
Articolo 113 |
Articolo 111 |
Articolo 114 |
Articolo 112 |
Articolo 115 |
Articolo 113 |
Articolo 116 |
Articolo 114 |
Articolo 117 |
Articolo 115 |
Articolo 118 |
Articolo 116 |
Articolo 119 |
Articolo 117 |
Articolo 120 |
Articolo 118 |
Articolo 121 |
Articolo 119 |
Articolo 122 |
Articolo 120 |
Articolo 123 |
Articolo 121 |
Articolo 124 |
Articolo 122 |
Articolo 125 |
Articolo 123 |
Articolo 126 |
Articolo 125 |
Articolo 127 |
Articolo 126 |
Articolo 128 |
Articolo 127 |
Articolo 129 |
Articolo 128 |
Articolo 130 |
Articolo 129 |
Articolo 131 |
Articolo 130 |
Articolo 132 |
Articolo 131 |
Articolo 133 |
Articolo 132 |
Articolo 134 |
- |
Articolo 135 |
Articolo 133 |
Articolo 136 |
Articolo 134 |
Articolo 137 |
Articolo 135 |
Articolo 138 |
Articolo 136 |
Articolo 139 |
Articolo 137 |
Articolo 140 |
Articolo 138 |
Articolo 141 |
Articolo 139 |
Articolo 142 |
Articolo 140 |
Articolo 143 |
Articolo 141 |
Articolo 144 |
Articolo 142 |
Articolo 145 |
Articolo 143 |
Articolo 146 |
Articolo 144 |
Articolo 147 |
Articolo 145 |
Articolo 148 |
Articolo 146 |
Articolo 149 |
Articolo 147 |
Articolo 150 |
Articolo 148 |
Articolo 151 |
Articolo 149 |
Articolo 152 |
Articolo 150 |
Articolo 153 |
Articolo 151 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato VI |
Allegato V |
Allegato VII |
Allegato VII |
Allegato VIII |
Allegato IX |
Allegato IX |
Allegato X |
Allegato X |
Allegato XI |
Allegato XI |
Allegato XII |
Allegato XII |
Allegato XIII |
Allegato XIII |
Allegato XIV |
Allegato XIV |
Allegato VIII |
Allegato XV |
Allegato XVI |
Allegato XVI |
Allegato XVII |
Allegato XVII |
Allegato XVIII |
Allegato XVIII |
Allegato XX |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2023/2429.
ALLEGATO XX
REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2
Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione [1]
Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione [2]
Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche [3]
Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione [4]
Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche [5]
Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche [6]
Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione [7]
Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 [8]
Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [9]
Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [10]
Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione [11]
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[1] GU L 153 del 7.6.1986.
[2] GU L 220 del 29.7.1989.
[3] GU L 56 del 4.3.1999.
[4] GU L 187 del 20.7.1999.
[5] GU L 192 del 24.7.1999.
[6] GU L 197 del 29.7.1999.
[7] GU L 140 del 24.5.2001.
[8] GU L 35 del 6.2.2002.
[9] GU L 218 del 30.8.2003.
[10] GU L 317 del 2.12.2003.
[11] GU L 288 del 19.10.2006.