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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE, 20 aprile 2017

G.U.U.E. 4 luglio 2017, n. L 171

Modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2391)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 11 luglio 2017

Applicabile dal: 11 luglio 2018

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 (6).

2) E' opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo.

3) L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione.

4) I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (CE) n. 1049/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri.

5) E' importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati.

6) A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa.

7) Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni.

8) Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. E' pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni.

9) Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/2002 (11), (CE) n. 546/2003 (12), (CE) n. 1709/2003 (13), (CE) n. 2336/2003 (14), (CE) n. 2095/2005 (15), (CE) n. 952/2006 (16), (CE) n. 1557/2006 (17), (CE) n. 589/2008 (18), (CE) n. 826/2008 (19), (CE) n. 1249/2008 (20), (CE) n. 436/2009 (21), (UE) n. 1272/2009 (22) e (UE) n. 479/2010 (23) e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/2011 (24), (UE) n. 1288/2011 (25), (UE) n. 1333/2011 (26) e (UE) n. 807/2013 (27). Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune.

10) Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita.

11) Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale.

12) L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (28), come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. E' pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito.

13) Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote.

14) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati.

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009).

(4)

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).

(5)

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti.

(7)

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

(8)

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).

(9)

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).

(10)

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002).

(11)

Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002).

(12)

Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003).

(13)

Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003).

(14)

Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003).

(15)

Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (GU L 335 del 21.12.2005).

(16)

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006).

(17)

Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (GU L 288 del 19.10.2006).

(18)

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008).

(19)

Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008).

(20)

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(21)

Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009).

(22)

Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009).

(23)

Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010).

(24)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011).

(25)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 328 del 10.12.2011).

(26)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011).

(27)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013).

(28)

Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - allegato 1 - allegato 1 A - Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994) OMC - "GATT 1994" (GU L 336 del 23.12.1994).

CAPO I

PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE

Art. 1

Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

1. La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:

a) alle procedure stabilite per il sistema di informazione;

b) ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e

c) ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione.

In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:

a) se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico;

b) in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.

Art. 2

Integrità e leggibilità nel tempo

Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:

a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;

b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;

c) impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;

d) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

e) salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);

f) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;

g) dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

Art. 3

Autenticità dei documenti

L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.

Art. 4

Protezione dei dati di carattere personale

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.

3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70% del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.

4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.

5. Il paragrafo 4 non si applica alla produzione di zucchero per gli Stati membri con meno di tre operatori economici, purché lo Stato membro interessato accetti che la Commissione pubblichi tali informazioni. La Commissione non pubblica tali informazioni prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata.

Art. 5

Notifica per difetto

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/791)

Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all'articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non abbiano notificato alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto ("notifica negativa"), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:

a) nel caso dei prezzi, un'assenza di informazioni;

b) nel caso di altri dati quantitativi, un valore pari a zero;

c) nel caso di informazioni qualitative, la situazione "nulla da segnalare".

In tutti i casi, la Commissione decide se il valore per difetto deve essere pubblicato o sostituito da una stima della Commissione e/o dalla menzione della mancata notifica.

CAPO II

NOTIFICHE E COORDINAMENTO SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E INFORMAZIONI RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

SEZIONE 1

Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato

Art. 6

Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato

La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.

La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.

Art. 7

Integrità delle informazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni.

2. Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.

Art. 8

Informazioni supplementari

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione

Art. 9

Definizione dei prezzi e dei quantitativi

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391)

1. Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzate per determinare i prezzi forniti entro sei mesi dalla data di applicazione dell'obbligo di notifica. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.

1bis. Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri possono delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione della Commissione di cui all'articolo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dell'identità degli operatori cui è conferita tale delega.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono notificate al più tardi al momento della prima comunicazione di dati secondo la fonte o la metodologia modificata. Gli Stati membri mirano a garantire la stabilità metodologica a sostegno della continuità delle serie di dati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

Art. 10

Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell'IVA.

Art. 11

Notifica settimanale dei prezzi

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

Salvo disposizioni specifiche contrarie dell'allegato I, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.

Art. 12

Notifica non settimanale sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746)

Gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione, entro i termini prescritti, quanto segue:

a) le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all'allegato II;

b) le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all'allegato III.

SEZIONE 2

Notifiche richieste da accordi internazionali

Art. 13

Dati dell'OMC sul sostegno interno

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno i dati sulle spese di bilancio nazionali, incluse le mancate entrate, relative alle misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli per il precedente esercizio finanziario dell'Unione. La notifica include i dati sulle misure cofinanziate dal bilancio dell'Unione e riguarda sia la componente unionale che quella nazionale del finanziamento. La notifica non riguarda misure finanziate interamente dal bilancio dell'Unione.

2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nel documento G/AG/2 dell'OMC sul sostegno interno e sono notificati nel formato previsto nel suddetto documento.

Art. 14

Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente i dati relativi alle seguenti misure di concorrenza all'esportazione da essi applicate:

a) sostegno al finanziamento delle esportazioni (crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione);

b) aiuti alimentari internazionali;

c) imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli.

2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nell'allegato della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione e sono notificati nel formato previsto nel suddetto allegato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Modifiche di determinati regolamenti e disposizioni transitorie

1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2002 è soppresso.

2. Gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 952/2006 sono soppressi a decorrere dal 1o ottobre 2017. Tali disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle notifiche residue relative al regime delle quote nel settore dello zucchero.

3. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 589/2008 è soppresso.

4. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008, il testo del punto A è soppresso.

5. L'articolo 16, paragrafo 8, l'articolo 17, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008 sono soppressi.

6. L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 436/2009 è soppresso, ad eccezione del paragrafo 1, lettera b), punto iii), e del paragrafo 2, che continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio 2017.

7. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono soppressi.

8. Gli articoli 1 bis, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 479/2010 sono soppressi.

9. L'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è soppresso.

10. L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 è soppresso.

11. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 sono soppressi.

Art. 16

Abrogazione

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- il regolamento (CE) n. 546/2003;

- il regolamento (CE) n. 1709/2003;

- il regolamento (CE) n. 2336/2003;

- il regolamento (CE) n. 2095/2005;

- il regolamento (CE) n. 1557/2006;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato II e il punto 2 dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391)

Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all'articolo 11

Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell'uso totale corrispondente dell'Unione.

1. Cereali

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

2. Riso

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con industria molitoria.

Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

3. Semi oleosi

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per la colza, i semi di girasole, i semi di soia, la farina di colza, la farina di semi di girasole, la farina di soia, l'olio di colza greggio, l'olio di semi di girasole greggio e l'olio di semi di soia greggio.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all'anno. Per quanto riguarda le notifiche dei prezzi delle farine e degli oli, gli Stati membri che trasformano più di 200 000 tonnellate della rispettiva coltura di semi oleosi.

4. Olio d'oliva

Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali ponderati per le categorie di olio di oliva elencate nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d'oliva nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.

Altro: i prezzi devono corrispondere all'olio d'oliva sfuso franco frantoio per l'olio d'oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.

[Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Altro: i prezzi rappresentativi corrispondono all'olio d'oliva vergine e all'olio extra vergine di oliva confezionati in contenitori pronti per essere offerti ai consumatori finali e coprono almeno un terzo degli acquisti nazionali del prodotto in questione.] (sezione soppressa) (1)

5. Prodotti ortofrutticoli, banane e patate

a) Prezzi degli ortofrutticoli e delle patate destinati al mercato del fresco

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi per i prodotti, i tipi e le varietà di ortofrutticoli elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (*1) e delle patate da consumo.

Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda gli ortofrutticoli.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891;

ii) per le patate da consumo, solo le patate destinate ad essere vendute al consumatore allo stato fresco, le cui dimensioni consentono di oltrepassare una maglia quadrata di 75 mm × 75 mm ma non una maglia quadrata di 35 mm × 35 mm, in imballaggi inferiori a 10 kg. Il prezzo è notificato per i prodotti convenzionali non biologici, franco centro di imballaggio, selezionati, imballati e, se del caso, su pallet, espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

b) Prezzi delle banane

Contenuto della notifica: i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che hanno commercializzato in media oltre 50 000 tonnellate di banane gialle all'anno nel corso degli ultimi cinque anni civili.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) per i prodotti convenzionali non biologici;

ii) come prezzo medio ponderato nazionale per paese di origine;

iii) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

c) Prezzi franco azienda

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane destinati al consumo allo stato fresco per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per quanto riguarda le banane, gli Stati membri elencati nell'allegato II, punto 8, lettera b), del presente regolamento.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) per i prodotti convenzionali non biologici;

ii) presso l'azienda agricola e per i prodotti raccolti, non condizionati e in imballaggi per la raccolta sul campo;

iii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;

iv) espressi per 100 kg di prodotto.

6. Carni

Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse e dei tagli di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle carcasse conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: per le carcasse e gli animali vivi, tutti gli Stati membri. Per i tagli, gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell'Unione.

Altro: qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione. Per quanto riguarda i tagli, gli Stati membri interessati comunicano i prezzi per i quarti anteriori di bovino, i quarti posteriori di bovino, la carne macinata di bovino, la lombata di suino, la pancetta di suino, la spalla di suino, la carne macinata di suino e il prosciutto di carne suina.

[Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.] (sezione soppressa) (1)

7. Latte e prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro, della crema, del latte alimentare e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell'Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

[Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.] (sezione soppressa) (1)

8. Uova

Contenuto della notifica: il prezzo all'ingrosso per le uova della categoria A per metodo di produzione (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio.

9. Carni di volatili

Contenuto della notifica: il prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %») e dei pezzi di pollo (petto, cosce), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi.

[Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare dei polli interi di categoria A e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.] (sezione soppressa) (1)

10. Altro

Contenuto della notifica: il prezzo della miscela di proteine lattiere e grassi vegetali, espresso per 100 kg di prodotto.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

_____________

(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

(1)

Sezione soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391.

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391)

Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all'articolo 12, lettera a)

Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell'uso totale corrispondente dell'Unione, ad eccezione dei prodotti biologici, per cui la soglia è pari al 4 % della produzione.

1. Cereali

a) Prezzi di cereali biologici

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi di frumento tenero, frumento duro e segale biologici, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

b) Prezzi della farina di frumento

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi dell'industria molitoria per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

c) Prezzi di acquisto della farina di frumento

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

2. Semi oleosi e colture proteiche

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna coltura proteica considerata rilevante per il mercato dell'Unione e per semi di soia biologici, farina di soia biologica, farina di soia non GM, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: per le colture proteiche, gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all'anno.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

3. Zucchero

Contenuto della notifica:

a) le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:

i) per il mese precedente, il prezzo di vendita;

ii) per il mese precedente, il prezzo di vendita indicato sulle fatture relative a contratti a breve termine. Tali prezzi sono pubblicati dalla Commissione non prima di due mesi dopo la fine del periodo di notifica stabilito qui di seguito.

b) il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti.

Stati membri interessati:

a) per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio;

b) per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri con una superficie coltivata con barbabietole da zucchero di oltre 1 000 ettari nell'anno in questione.

Periodo di notifica:

a) per i prezzi dello zucchero, entro il 25 di ogni mese;

b) per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno.

Altro:i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:

a) ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;

b) al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità standard con un contenuto di zucchero del 16 %, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: le medie ponderate dei prezzi di acquisto rappresentative dei rivenditori al dettaglio dell'industria alimentare e non alimentare (eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espresse per tonnellata di prodotto, nonché i quantitativi totali corrispondenti per ciascun tipo di operatore (rivenditori al dettaglio, industria alimentare e non alimentare).

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi rappresentativi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.

[4. Fibre di lino

Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.] (punto soppresso) (1)

5. Olio di oliva e olive da tavola

Contenuto della notifica:

- i prezzi di mercato rappresentativi per l'olio d'oliva biologico per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto;

- i prezzi rappresentativi per le olive da tavola crude, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati:

- per l'olio d'oliva biologico, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olio d'oliva biologico (categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva) nel periodo annuale dal 1° ottobre al 30 settembre;

- per le olive da tavola, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olive da tavola nel periodo annuale dal 1° settembre al 31 agosto.

Periodo di notifica:

- per l'olio d'oliva biologico, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente;

- per le olive da tavola, entro il 15 gennaio di ogni anno, per il raccolto dell'anno civile precedente (1° settembre - 31 dicembre).

Altro: per quanto riguarda l'olio d'oliva biologico, i prezzi corrispondono all'olio d'oliva sfuso franco frantoio per l'olio d'oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. Per quanto riguarda le olive crude da tavola, i prezzi corrispondono alle olive consegnate dai produttori nei punti di ricezione dell'industria di trasformazione.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi rappresentativi corrispondono all'olio d'oliva vergine e all'olio extra vergine di oliva confezionati in contenitori pronti per essere offerti ai consumatori finali e coprono almeno un terzo degli acquisti nazionali del prodotto in questione.

6. Vino

Contenuto della notifica: le medie ponderate nazionali dei prezzi del mese precedente, espresse per ettolitro di prodotto, per le categorie di prodotti seguenti:

a) vino: per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, suddivisi in sei classi: rosso/rosato e bianco, rispettivamente per i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini senza indicazione geografica;

b) vino spumante: per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 4), 5) e 6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 combinati in un'unica classe, per i prodotti con indicazione geografica indipendentemente dal colore;

c) vino biologico: i) per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, suddivisi in due classi: rosso/rosato e bianco a denominazione di origine protetta; ii) per i vini spumanti di cui all'allegato VII, parte II, punti 4), 5) e 6), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti con indicazione geografica indipendentemente dal colore.

Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell'Unione.

Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti sfusi, franco produttore. Per i vini spumanti di cui alla lettera b) e alla lettera c), punto ii), i prezzi del vino di base utilizzato per la produzione sono notificati:

- per le informazioni di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri interessati selezionano i mercati vitivinicoli più rappresentativi che coprono una quota minima del 70 % della produzione nazionale per ciascuna delle classi di prodotti definite nel comma "Contenuto della notifica" del presente punto. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) non possono includere prodotti vitivinicoli biologici;

- per le informazioni di cui alla lettera c), la selezione riguarda almeno il 50 % della produzione nazionale della classe di prodotto interessata.

7. Latte e prodotti lattiero-caseari

a) Latte

Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e del latte crudo biologico e il prezzo stimato per le consegne di latte crudo effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.

b) Prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all'allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

8. Prodotti ortofrutticoli, banane e patate

a) Prezzi di prodotti ortofrutticoli biologici freschi

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi dei prodotti biologici sono notificati secondo le stesse modalità di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891 per i prodotti convenzionali.

b) Prezzi delle banane verdi

Contenuto della notifica:

a) i prezzi rappresentativi dei mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione e i relativi quantitativi;

b) il prezzo medio ponderato nazionale per paese di origine;

c) i prezzi rappresentativi delle banane verdi convenzionali non biologiche commercializzate nella regione di produzione e i relativi quantitativi;

d) le previsioni relative ai dati di cui ai punti a) e c) per i due periodi di notifica successivi.

Periodo di notifica:

- entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;

- entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° maggio al 31 agosto;

- entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° settembre al 31 dicembre.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:

a) Isole Canarie;

b) Guadalupa;

c) Martinica;

d) Madera e le Azzorre;

e) Creta;

f) Cipro.

Altro:

i) i prezzi delle banane verdi commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate);

ii) i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.

c) Prezzi franco azienda

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinati alla trasformazione.

Periodo di notifica:

a) per i pomodori destinati alla trasformazione, entro il 31 gennaio per l'anno civile precedente;

b) per gli altri prodotti, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) espressi per 100 kg di prodotto;

ii) presso l'azienda agricola e per i prodotti raccolti.

d) Prezzi di acquisto al dettaglio

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) per i prodotti convenzionali non biologici;

ii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;

iii) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

e) Prezzi di vendita al dettaglio

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane gialle per i tipi e le varietà elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Stati membri interessati: per le banane gialle, tutti gli Stati membri che hanno commercializzato in media oltre 50 000 tonnellate di banane gialle all'anno nel corso degli ultimi cinque anni civili.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi sono notificati:

i) per i prodotti convenzionali non biologici;

ii) presso il punto vendita al dettaglio per i rivenditori al dettaglio più rappresentativi;

iii) per prodotto, tipo e varietà, a seconda dei casi. Per i prezzi comunicati per tipo e varietà, deve essere notificato anche un prezzo medio ponderato a livello nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori;

iv) per le patate da consumo, solo le patate destinate ad essere vendute al consumatore allo stato fresco, le cui dimensioni consentono di oltrepassare una maglia quadrata di 75 mm × 75 mm ma non una maglia quadrata di 35 mm × 35 mm, in imballaggi inferiori a 10 kg;

v) espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

9. Carni

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi per le carcasse di bovini biologici conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, come nel caso della notifica prevista al punto 6, lettera a) dell'allegato I, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

10. Pollame

Contenuto della notifica: il prezzo di vendita rappresentativo dei polli interi biologici di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare dei polli interi di categoria A (polli 65 %) e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

(1)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391.

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1746, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/791, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2022 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2391, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2391)

Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all'articolo 12, lettera b)

1a. Riso

Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all'allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a) superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell'anno del raccolto e resa alla lavorazione;

b) uso interno (incluso quello dell'industria di trasformazione) di riso espresso in equivalente lavorato;

c) livelli mensili combinati delle scorte di riso (espresse in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie, suddivise in "Japonica" (allegato II, parte I, punto 2, lettere a) e b), e punto 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013) e "Indica" (allegato II, parte I, punto 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, per quanto riguarda la superficie coltivata e l'uso interno; entro la fine di ogni mese per il mese precedente, per quanto riguarda le scorte mensili totali di "Japonica" e "Indica".

Stati membri interessati:

a) per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso;

b) per l'uso interno, tutti gli Stati membri;

c) per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie.

1b. Cereali

Contenuto della notifica: il livello mensile delle scorte di cereali considerati rilevanti per il mercato dell'Unione, sulla base delle scorte detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese, per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

1c. Semi oleosi

Contenuto della notifica: il livello mensile delle scorte di colza, semi di girasole, semi di soia, farina di colza, farina di semi di girasole, farina di soia, olio di colza greggio, olio di semi di girasole greggio e olio di semi di soia greggio, sulla base delle scorte detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese, per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

1d. Sementi certificate

Contenuto della notifica: per quanto riguarda i cereali, il riso, i semi oleosi e le colture proteiche, in merito a cui gli Stati membri notificano i prezzi sulla base dei punti 1, 2 e 3 dell'allegato I o del punto 2 dell'allegato II:

a) superficie accettata ai fini della certificazione;

b) quantitativi di sementi raccolte ai fini della certificazione;

c) livello delle scorte di sementi certificate detenute dagli operatori pertinenti.

Periodo di notifica: entro il 15 novembre di ogni anno per la superficie su cui è effettuato il raccolto in tale anno, per quanto riguarda la superficie accettata ai fini della certificazione; entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, per quanto riguarda le sementi raccolte; entro la fine di febbraio e tra la fine di luglio e la fine di settembre, quanto prima dopo il completamento della raccolta e prima dell'inizio della semina per ciascuna coltura, per il mese precedente per quanto riguarda le scorte.

Stati membri interessati: gli Stati membri interessati dai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I o dal punto 2 dell'allegato II.

2. Zucchero

A. Superfici coltivate a barbabietola

Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.

Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell'anno in questione.

Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.

B. Produzione e uso di zucchero e di bioetanolo

Contenuto della notifica:

a) produzione: la produzione di zucchero e melassa e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e, per la campagna di commercializzazione in corso, una stima della produzione totale di zucchero in ciascuno Stato membro e della produzione di zucchero di ciascuna impresa;

b) uso: lo zucchero venduto dalle imprese e dalle raffinerie nella campagna di commercializzazione precedente, suddiviso per destinazione.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione e all'uso della campagna di commercializzazione precedente e alla stima della produzione totale di zucchero per la campagna di commercializzazione in corso ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa.

Stati membri interessati: gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 1 000 tonnellate di zucchero.

Altro:

a) per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:

i) zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità,

ii) zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità dell'allegato III, punto B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

iii) zucchero invertito, in peso,

iv) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile o sulla base del rendimento reale,

v) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % e ottenuti da canna da zucchero, in funzione del loro tenore di zucchero;

b) la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo;

c) lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell'autunno di una data campagna di commercializzazione è attribuito alla stessa campagna negli Stati membri che hanno preso tale decisione e l"hanno notificata alla Commissione entro il 1° ottobre 2017;

d) le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, corrispondono a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione;

e) la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri.

f) per "uso di zucchero" si intendono i quantitativi totali, espressi in tonnellate di zucchero bianco equivalente, venduti dalle imprese produttrici di zucchero e dalle raffinerie ai rivenditori al dettaglio e agli utilizzatori di zucchero durante la campagna di commercializzazione. Tali quantitativi sono suddivisi tra quantitativi venduti per la vendita al dettaglio, all'industria alimentare e ad altre industrie, escluso il bioetanolo.

C. Produzione di isoglucosio

Contenuto della notifica:

a) i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente;

b) i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità totale di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall'effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale sono ripartite per mese.

D. Scorte di zucchero e di isoglucosio

Contenuto della notifica:

a) i quantitativi di produzione di zucchero, comprese le importazioni, in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;

b) i quantitativi di produzione di isoglucosio, comprese le importazioni, in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l'isoglucosio.

Stati membri interessati:

a) per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate;

b) per l'isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell'Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.

Con riguardo allo zucchero:

- le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell'impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia,

- per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva,

- in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione.

Con riguardo all'isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.

E. Accordi interprofessionali

Contenuto della notifica: il contenuto degli accordi interprofessionali tra coltivatori e imprese e delle clausole di ripartizione del valore collettivo. Gli elementi pertinenti da notificare sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni campagna di commercializzazione, con riguardo a tale campagna di commercializzazione.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate.

3. Piante tessili

Contenuto della notifica:

a) la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in ettari;

b) la produzione di fibre lunghe di lino per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;

c) i prezzi medi ponderati franco fabbrica per la campagna di commercializzazione precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto;

d) la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari;

e) la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate;

f) il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto;

g) la superficie coltivata a canapa quale definita all'articolo 189, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna di commercializzazione precedente e la stima per la campagna di commercializzazione in corso, espressa in ettari;

h) la produzione di fibre di canapa per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;

i) i prezzi medi ponderati franco fabbrica per la campagna di commercializzazione precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre di canapa, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda la superficie piantata, la produzione e la media ponderata dei prezzi franco fabbrica.

Stati membri interessati:

a) per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile;

b) per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone;

c) per la canapa, tutti gli Stati membri in cui le fibre di canapa sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di fibre di canapa.

4. Luppolo

Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere b), c) e d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:

a) numero di produttori di luppolo;

b) superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari;

c) quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell'ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo;

d) produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale).

Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto del luppolo.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell'anno precedente.

5. Olio di oliva

Contenuto della notifica:

a) i dati sulla produzione finale (inclusi i dati sulla produzione biologica), sul consumo interno totale (anche da parte dell'industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1° ottobre al 30 settembre;

b) una stima della produzione mensile, una stima del livello mensile delle scorte tenute dai produttori e dall'industria e le stime della produzione totale, del consumo interno totale (anche da parte dell'industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale in corso dal 1° ottobre al 30 settembre.

Periodo di notifica:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno, per i dati relativi al periodo annuale precedente;

b) entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 15 di ogni mese da novembre a giugno, per i dati relativi al periodo annuale in corso.

Stati membri interessati: per la notifica del livello delle scorte mensile, gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d'oliva nel periodo annuale dal 1° ottobre al 30 settembre; Per gli altri dati, tutti gli Stati membri produttori di olio d'oliva.

6. Tabacco

Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:

a) numero di coltivatori;

b) superficie in ettari;

c) quantitativo consegnato in tonnellate;

d) prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.

Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

Gruppo I: Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;

Gruppo II: Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;

Gruppo III: Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;

Gruppo IV: Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;

Gruppo V: Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

7. Prodotti del settore vitivinicolo

Contenuto della notifica:

a) stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso;

b) il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 (1), nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni;

c) per le giacenze: i) un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti della campagna viticola precedente detenuti al 31 luglio di cui all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273; e ii) un riepilogo trimestrale della giacenza detenuta al 31 ottobre, al 31 gennaio e al 30 aprile per la campagna di commercializzazione in corso.

Le giacenze di cui alla lettera c) sono notificate suddivise per colore (rosso/rosato, bianco) e per tipo di prodotto (vino a denominazione di origine protetta, vino a indicazione geografica protetta, vino senza indicazione geografica e mosto).

d) il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali.

Periodo di notifica:

a) stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno;

b) risultato definitivo della dichiarazione di produzione: entro il 15 febbraio di ogni anno;

c) per le giacenze: un riepilogo delle dichiarazioni della giacenza detenuta al 31 luglio, entro il 15 ottobre di ogni anno, e riepilogo trimestrale della giacenza entro il 15 dicembre, il 15 marzo e il 15 giugno alle rispettive date indicate alla lettera c) del contenuto della notifica;

d) bilancio finale: entro il 15 ottobre di ogni anno per la campagna di commercializzazione precedente.

Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7 bis Prodotti ortofrutticoli

Contenuto della notifica: quantitativi prodotti di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinate al consumo allo stato fresco.

Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Periodo di notifica: per mele, arance, pesche e pesche noci destinate al consumo allo stato fresco, notifica annuale al 31 marzo dell'anno N + 1 per l'anno N, per i pomodori al 31 maggio dell'anno N + 1 per l'anno N.

Altro: i prezzi sono notificati espressi in tonnellate di prodotto fresco.

8. Latte

Contenuto della notifica:

- il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo;

- il quantitativo totale di latte vaccino crudo biologico, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo;

- il tenore di grassi e il tenore di proteine del latte vaccino crudo, espressi in percentuale di peso del prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: per il latte, i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.

9. Uova

Contenuto della notifica:

- il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 (2) e di siti di produzione di uova biologiche a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3), inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente;

- il volume di produzione di uova in guscio per metodo di produzione, espresso in tonnellate di peso netto, comprese le uova biologiche.

Periodo di notifica:

- per il numero di siti di produzione, annualmente entro il 1° aprile di ogni anno;

- per i volumi di produzione, su base mensile entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

10. Alcole etilico

Contenuto della notifica: per l'alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:

a) la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l'alcole;

b) i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri).

Periodo di notifica: entro il 1° marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

11. Carni

Contenuto della notifica:

a) carne bovina: numero e peso di carcasse classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento;

b) carne suina: numero e peso di carcasse classificate per classi di tenore di carne magra;

c) carne bovina: numero e peso di carcasse biologiche classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento; Periodo di notifica: settimanalmente per le lettere a) e b), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all'allegato I, paragrafo 6, lettera a); mensilmente per la lettera c), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all'allegato II, paragrafo 9.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

12. Altro

Contenuto della notifica: la quantità totale di miscela di proteine lattiere e grassi vegetali, espressa in tonnellate.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i quantitativi si riferiscono alla miscela di proteine lattiere e grassi vegetali prodotta il mese precedente dai trasformatori di prodotti lattiero-caseari stabiliti nel territorio dello Stato membro.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018).

(2)

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008).

(3)

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007).