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DECISIONE N. 2011/130/UE DELLA COMMISSIONE, 25 febbraio 2011

G.U.U.E. 26 febbraio 2011, n. L 53

Decisione che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Applicabile dal: 1° agosto 2011

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) I prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE devono poter espletare, tramite gli sportelli unici e per via elettronica, le procedure e le formalità necessarie per accedere alle loro attività ed esercitarle. Entro i limiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, vi possono tuttora essere casi in cui i prestatori di servizi debbono presentare documenti originali, copie certificate o traduzioni autenticate ai fini dell'espletamento di tali procedure e formalità. In tali casi i prestatori di servizi potrebbero dover presentare documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti.

2) L'uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato è agevolato dalla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli "sportelli unici" di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2) che tra l'altro impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare valutazioni del rischio prima di richiedere tali firme elettroniche ai prestatori di servizi e stabilisce regole per l'accettazione da parte degli Stati membri di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. La decisione 2009/767/CE non tratta tuttavia dei formati delle firme elettroniche nei documenti emessi dalle autorità competenti, che devono essere presentati dai prestatori di servizi in sede di espletamento delle procedure e formalità pertinenti.

3) Poiché le autorità competenti degli Stati membri utilizzano attualmente diversi formati di firme elettroniche avanzate per firmare i loro documenti elettronicamente, gli Stati membri riceventi che devono trattare tali documenti potrebbero incorrere in difficoltà tecniche a causa della varietà di formati di firma utilizzati. Per consentire ai prestatori di servizi di espletare le loro procedure e formalità a livello transfrontaliero tramite mezzi elettronici, è necessario garantire che almeno una serie di formati di firma elettronica avanzata possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri quando questi ricevono documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri. La definizione di una serie di formati di firma elettronica avanzata che devono essere supportati tecnicamente dallo Stato membro ricevente consentirebbe una maggiore automazione e migliorerebbe l'interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche.

4) Gli Stati membri le cui autorità competenti utilizzano altri formati di firma elettronica rispetto a quelli supportati comunemente potrebbero aver applicato mezzi di convalida che consentono di verificare le loro firme anche a livello transfrontaliero. In questo caso, onde far sì che gli Stati membri riceventi possano fare affidamento su tali mezzi di convalida, è necessario mettere a disposizione informazioni facilmente accessibili in proposito, a meno che le informazioni necessarie non siano incluse direttamente nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche o nei supporti dei documenti elettronici.

5) La presente decisione non influisce sulla definizione di originale, copia certificata o traduzione autenticata da parte degli Stati membri. Ha solo l'obiettivo di agevolare la verifica delle firme elettroniche utilizzate negli originali, nelle copie certificate o nelle traduzioni autenticate presentate dai prestatori di servizi tramite gli sportelli unici.

6) Per consentire agli Stati membri di applicare gli strumenti tecnici necessari, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1 o agosto 2011.

7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 376 del 27.12.2006.

(2)

GU L 274 del 20.10.2009.

Art. 1

Formato di riferimento per le firme elettroniche

1. Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell'espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF in formato BES o EPES che rispetti le specifiche tecniche riportate nell'allegato.

2. Gli Stati membri le cui autorità competenti firmano i documenti di cui al paragrafo 1 utilizzando formati di firma elettronica diversi da quelli indicati in tale paragrafo notificano alla Commissione le possibilità di convalida esistenti che consentono agli altri Stati membri di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua a meno che le informazioni richieste non siano già incluse nel documento, nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri.

Art. 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2011.

Art. 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione