
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 4 gennaio 2011
G.U.R.S. 11 marzo 2011, n. 11
Aggiornamento dei criteri per l'erogazione del contributo buono scuola.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, di base e secondarie";
Visto l'art. 3 buono scuola, comma 3, della citata legge regionale, secondo il quale "con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4;
Visto il decreto presidenziale 21 maggio 2003 contenente i criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il decreto presidenziale 1 ottobre 2004 contenente i criteri per l'erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2003-2004;
Vista la circolare buono scuola anno scolastico 2007/08 - circolare applicativa dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e del decreto presidenziale n. 244 dell'1 ottobre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 novembre 2008;
Ritenuto opportuno aggiornare i criteri per l'erogazione del contributo buono scuola sia per l'esigenza di superare dubbi interpretativi dei precedenti provvedimenti amministrativi contenenti i criteri di erogazione del contributo sia per l'esigenza di tener conto delle innovazioni normative o interpretazioni giurisprudenziali;
Vista la proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di cui alla nota n. 1581 del 2 dicembre 2010;
Vista la nota prot. n. 10032/SG-ALEG-PG con cui il Segretario generale dell'A.R.S. ha trasmesso la nota relativa alla delibera adottata dalla V Commissione legislativa nella seduta n. 179 del 20 dicembre 2010, assolti i passaggi endoprocedimentali previsti dall'art. 3 comma 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 cit., considerata la natura obbligatoria ma non vincolante del parere della predetta Commissione, ritenuto di confermare alla luce della motivazione di cui alla nota prot. n. 3277 del 30 dicembre 2010 i contenuti dello schema di decreto proposto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;
Decreta
Beneficiari
L'accesso al contributo buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è riservato:
1) ai soggetti che esercitano la potestà parentale, residenti in un comune della Sicilia;
2) allo studente, se maggiorenne, sempreché:
- non sia a carico dei genitori o dell'esercente la patria potestà e con essi non conviva;
- e sia residente in un comune della Sicilia;
3) ai soggetti di nazionalità straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici purché:
- in possesso del permesso di soggiorno;
- e siano residenti in un comune della Sicilia;
4) ai responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni ONLUS, ai quali, con provve-dimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati mino-ri in età scolare che abbiano sostenuto le spese di cui al successivo articolo 2.
Spese rimborsabili e condizioni di ammissibilità
Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per l'intero anno scolastico, e per la quale si chiede il rimborso, sia superiore ad euro 260,00.
Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:
- retta di iscrizione;
- rette di frequenza;
- tasse d'esami;
- spese scolastiche per attività motorie e studio di lingua straniera in orario scolastico deliberate espressamente dagli organi collegiali, per le quali è obbligatorio allegare copia della delibera. Sono pertanto esclusi doposcuola, vigilanza fuori orario, attività motorie e studio di lingua straniera effettuate in orario pomeridiano, viaggi di istruzione;
- spese mensa scolastica;
- scuolabus.
Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, o siano state oggetto di altri contributi e rimborsi.
Il buono scuola spetta, inoltre, a condizione che:
- lo studente abbia regolarmente frequentato durante l'anno scolastico una scuola statale o paritaria dell'infanzia, primaria o secondaria;
- (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) che lo studente abbia regolarmente frequentato anche nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
- la scuola frequentata abbia sede in un comune della Sicilia;
- il richiedente e lo studente siano residenti in un comune della Sicilia;
- il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare rientri nei limiti di cui al successivo articolo 5;
- le ricevute delle spese scolastiche siano in originale e non in copia.
Istanze
A pena di esclusione le istanze dovranno essere state presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
L'istanza, redatta in carta libera secondo l'allegato modello A e sottoscritta, indirizzata alla Regione siciliana
- Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dovrà essere consegnata, completa in ogni sua parte e con gli allegati di cui al successivo paragrafo 4, alla scuola frequentata nell'anno scolastico entro il termine fissato con apposita circolare annuale.
L'istituzione scolastica dovrà aver allegato all'istanza: 1) un certificato secondo il modello allegato B, attestante:
- la regolarità dell'iscrizione e frequenza nell'anno scolastico, precisando la classe frequentata;
- gli importi versati all'istituzione scolastica, per l'anno scolastico, dal richiedente;
2) inoltre, solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore, un apposito certificato di regolare frequenza dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il contributo.
Le istanze devono essere trasmesse dall'istituzione scolastica accompagnate da un elenco alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun richiedente e dell'alunno, entro il termine fissato con apposita circolare annuale, alla Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
L'elenco alfabetico di cui sopra è elemento essenziale per dimostrare quali istanze sono state trasmesse.
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
Allegati
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (nel caso di passaporto allegare anche la pagina nella quale è riportata la firma del titolare).
Per i richiedenti non cittadini comunitari copia del permesso di soggiorno;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) redditi percepiti nell'anno solare di inizio dell'anno scolastico:
a) da coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data di inizio dell'anno scolastico;
b) dal genitore non residente con lo studente se coniuge del genitore residente con lo studente.
La documentazione consiste:
- nella fotocopia del mod. UNICO: frontespizio + quadro RN + RP;
- nella fotocopia del mod. 730: prima pagina del modello + quadro 730-3 (rilasciato dal CAF);
ovvero, qualora non siano state presentate le dichiarazioni UNICO o 730;
- nella fotocopia del mod. CUD;
- o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata percezione di reddito nell'anno solare di inizio dell'anno scolastico + fotocopia del codice fiscale;
4) nel caso che i genitori dello studente alla data di inizio dell'anno scolastico siano in stato di separazione legale o divorzio:
- copia della sentenza di separazione o divorzio (frontespizio + pagina contenete l'indicazione dell'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il contributo del buono scuola);
- ovvero apposita certificazione rilasciata dal legale contenente l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il contributo del buono scuola e gli estremi della sentenza che lo ha disposto;
5) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ai sensi dell'art. 49 del
D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento);
6) originale delle fatture delle spese di cui all'art. 2, di volta in volta rilasciate dall'istituzione scolastica frequentata dal soggetto per il quale si chiede il contributo.
Le fatture devono:
- essere in originale. Non saranno accettate quietanze in copia;
- essere intestate al richiedente il contributo buono scuola;
- contenere i dati dello studente;
- contenere la causale, che ai fini dell'ammissione al contributo deve corrispondere ad una delle spese di cui all'art. 2, ed il periodo cui si riferisce il versamento medesimo;
- essere timbrate e firmate dalla scuola per quietanza;
- essere in regola con l'imposta di bollo.
Ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 1992 n. 196) all. A n. 13 qualora l'importo delle fatture superi la somma di euro77,48 deve essere apposta la marca da bollo da euro1,81.
Determinazione del contributo del buono scuola
Il buono scuola spetta per ciascuno studente a condizione che la somma dei redditi complessivi imponibili ai fini dell'I.R.P.E.F., come risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi relative all'anno solare di inizio dell'anno scolastico, dei soggetti di cui al paragrafo seguente art. 51 non sia superiore alla sommatoria del quoziente familiare come di seguito calcolato (art. 5.2).
Art. 5.1
Soggetti che partecipano alla determinazione del reddito familiare
a) Coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data di inizio dell'anno scolastico;
b) nel caso che uno dei genitori alla data di inizio dell'anno scolastico non sia residente con lo studente:
- se in stato di separazione legale o divorzio, parteciperà alla determinazione del reddito complessivo imponibile per l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il contributo buono scuola;
- altrimenti, se coniuge del genitore residente con lo studente, parteciperà per l'intero importo del reddito com-plessivo imponibile I.R.P.E.F..
Qualora il soggetto che inoltra l'istanza sia il rappre-sentante legale di associazione cui lo studente minore in età scolare sia stato affidato con provvedimento dell'auto-rità giudiziaria, dovrà dichiarare gli importi riscossi per i minori ospiti presso la stessa struttura con rette a carico dell'autorità affidante nell'anno scolastico.
Art. 5.2
Quoziente familiare
Il quoziente familiare è calcolato sommando i seguenti importi:
1) euro 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell'infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;
2) euro 13.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare;
3) Ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli studenti, l'importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio studente.
Art. 5.3
Calcolo del contributo
L'importo del buono scuola, per ciascuno studente, non può, comunque, superare l'ammontare di euro1.500,00 ed è dovuto nella misura:
- del 90% delle spese di cui al precedente articolo 2, per gli studenti portatori di handicap (1a fascia);
- del 75% delle spese di cui al precedente art. 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F. determinato secondo i criteri dell'art. 5.1, non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1a fascia);
- del 50% delle spese di cui al precedente art. 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F., determinato secondo i criteri dell'art. 5.1, non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2a fascia);
- del 25% delle spese di cui al precedente art. 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F., determinato secondo i criteri dell'art. 5.1, non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3a fascia).
Concessione del contributo
Ai sensi del comma 3, lett. a), dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002 n. 14, si procederà alla concessione del contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
1a fascia, di cui all'art. 5;
2a fascia, di cui all'art. 5;
3a fascia, di cui all'art. 5.
Ove non possano essere soddisfatte tutte le istanze inserite nella medesima fascia, verranno compilate apposite graduatorie, esclusivamente sulla base del reddito complessivo imponibile (determinato con le modalità di cui al precedente art. 5.1) pro-capite.
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
(Cause di inammissibilità o decadenza del contributo)
Sono da considerarsi inammissibili le istanze:
- non completamente compilate;
- prive della firma del richiedente;
- proposte da soggetti diversi da quello di cui all'art. 1;
- prive in tutto o in parte della documentazione da allegare, prevista dall'art. 4;
- contenenti le copie, e non gli originali, delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 2;
- presentate oltre i termini di cui all'articolo 3; nonché
- se il richiedente e lo studente alla data di inizio dell'anno scolastico non avevano la residenza in un comune della Sicilia;
- se lo studente non ha frequentato una scuola avente sede in Sicilia;
- se lo studente non ha frequentato regolarmente durante l'anno scolastico;
- solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore, se lo studente non ha frequentato regolarmente anche l'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
- se le spese per le quali si chiede il contributo buono scuola sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, o siano state oggetto di altri contributi e rimborsi.
Comporterà la decadenza dal contributo:
- la presentazione per ciascun alunno di più di una istanza, anche se da soggetti diversi e compresi tra quelli di cui all'art. 1;
- l'accertamento, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell'istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Pubblicazione elenco ammessi e non ammessi
L'elenco dei beneficiari e dei soggetti esclusi verrà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana.
Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ricorsi
Avverso la graduatoria degli ammessi al contributo ed avverso l'esclusione dal contributo buono scuola è ammesso:
- ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione nel sito internet della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione nel sito internet della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi.
Controlli
L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000.