
DECISIONE (UE) 2020/2152 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2020
G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n. L 428
Decisione che fissa le tasse dovute all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 17 dicembre 2020
Entrata in vigore: 21 dicembre 2020
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce un quadro globale a tal fine.
2) A norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «Agenzia») è tenuta a monitorare, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, i mercati dell'energia all'ingrosso per assicurare una sorveglianza efficace. L'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942 introduce tasse per migliorare il finanziamento dell'Agenzia e coprire i costi relativi alla funzione di monitoraggio e sorveglianza. L'aumento del finanziamento a disposizione dovrebbe inoltre consentire all'Agenzia di aumentare la qualità dei servizi offerti ai soggetti che comunicano i dati e, se del caso, agli operatori di mercato in generale.
3) All'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 il legislatore definisce l'ambito di applicazione e i principi di base del regime di tassazione e incarica la Commissione di fissare le tasse e le relative modalità di pagamento.
4) Conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, la consultazione pubblica ha avuto luogo e sono stati consultati il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori dell'Agenzia. La consultazione pubblica è stata integrata da un seminario con i portatori di interessi cui sono stati invitati tutti i potenziali destinatari attuali del regime di tassazione, oltre alle associazioni che rappresentano detti destinatari o altri operatori di mercato.
5) Il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (3) stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione. L'Agenzia rientra tra questi organismi e, come imposto dal regolamento delegato (UE) 2019/715, ha adottato le proprie regole finanziarie (regolamento finanziario dell'Agenzia) (4) che non si discostano da quelle previste dal regolamento delegato suddetto.
6) Il documento di programmazione dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 e dell'articolo 32 del regolamento finanziario dell'Agenzia, contiene la programmazione annuale e pluriennale e, in tale contesto, definisce in dettaglio i compiti dell'Agenzia e le risorse impiegate a tal fine. Il documento di programmazione è pertanto lo strumento adatto per individuare i costi che le tasse possono coprire in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942.
7) Tra i costi ammissibili dovrebbero rientrare quelli sostenuti dall'Agenzia per la raccolta dei dati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (5), ma anche ogni altro compito o attività in applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 che comporti il trattamento, l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti ai fini dell'integrità e della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso. A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell'Agenzia, comprese le proposte dell'Agenzia per quanto riguarda i costi considerati ammissibili al finanziamento tramite tasse.
8) A norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/942, l'Agenzia dovrebbe essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell'Unione. Le entrate delle tasse non dovrebbero quindi superare il contributo che l'Agenzia riceve dal bilancio dell'Unione.
9) Affinché sia chiaro che le tasse sono destinate a coprire solo i costi ammissibili e che l'Agenzia continua a essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell'Unione, la relazione annuale di attività consolidata, elaborata a norma dell'articolo 48 del regolamento finanziario dell'Agenzia, dovrebbe contenere informazioni sulle diverse fonti delle entrate e sulla relativa destinazione.
10) Gli operatori di mercato devono essere registrati presso le autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le parti che comunicano i dati, dette anche meccanismi di comunicazione registrati, sono operatori di mercato o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto, che soddisfano i requisiti tecnici e organizzativi per assicurare efficacia, efficienza e sicurezza durante lo scambio e il trattamento delle informazioni comunicate in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. I meccanismi di comunicazione devono essere registrati direttamente presso l'Agenzia ed è pertanto a essi che dovrebbe spettare il pagamento delle tasse.
11) Le fatture inviate ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero includere informazioni sulle modalità di calcolo della tassa per rendere trasparente il modo in cui i vari operatori di mercato trasmettono dati per contribuire alla tassa fatturata. Per evitare oneri finanziari indebiti ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbe essere possibile, d'accordo con l'Agenzia, pagare a rate le fatture elevate. Decidere in che misura i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica o del gas registrati possano recuperare i costi sostenuti per pagare le tasse dovute all'Agenzia attraverso le utenze della rete rientra tra i doveri e le competenze delle autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
12) A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, le tasse dovrebbero essere proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi, essere sufficienti a coprire tale costo e dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.
13) I principali fattori di costo dei servizi pertinenti, e quindi dei costi ammissibili dell'Agenzia, sono il numero di meccanismi di comunicazione registrati, il numero degli operatori di mercato per i quali comunicano e il volume e le caratteristiche dei dati che comunicano. Per tradurre tali fattori di costo, la tassa che ciascun meccanismo di comunicazione registrato deve pagare dovrebbe essere la somma di un importo fisso, ossia la componente della tassa dovuta per l'iscrizione, e un importo variabile, ossia la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni, che dipende dal numero di operatori di mercato per i quali il meccanismo comunica i dati, il volume e le caratteristiche dei dati comunicati.
14) L'importo fisso dovrebbe riflettere i costi sostenuti dall'Agenzia per trattare le domande di registrazione dei meccanismi di comunicazione registranti e per assicurare continuità nella conformità dei meccanismi di comunicazione già registrati ai requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. Poiché tali costi sono sostenuti dall'Agenzia a prescindere dal fatto che i meccanismi di comunicazione registrati trasmettano le registrazioni delle operazioni o i dati fondamentali, l'importo fisso dovrebbe essere pagato da tutti i meccanismi di comunicazione registrati.
15) Per evitare oneri finanziari eccessivi ai meccanismi di comunicazione registrati, l'importo variabile di cui all'articolo 6 dovrebbe riflettere il volume delle registrazioni delle operazioni comunicate, che è collegato al volume degli scambi e quindi al reddito potenziale del meccanismo di comunicazione registrato. La componente variabile dovrebbe tener conto del fatto che vari meccanismi di comunicazione registrati trasmettono dati per una moltitudine di operatori di mercato che spesso lavorano in più mercati organizzati e si servono di canali commerciali diversi.
16) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 esclude i piccoli produttori di energia elettrica e di gas, che sono spesso produttori di energie rinnovabili, dalla comunicazione continua a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. L'introduzione delle tasse non dovrebbe pertanto creare un onere finanziario per tali produttori.
17) L'Agenzia raccoglie dati fondamentali come le informazioni relative alla capacità e all'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e gas naturale o alla capacità e all'uso degli impianti di GNL solo per integrare le registrazioni delle operazioni raccolte (ad esempio ordini, compravendite, contratti atipici o contratti di trasporto). I dati fondamentali non dovrebbero pertanto rientrare nel calcolo della componente variabile della tassa. Poiché lo status del meccanismo di comunicazione registrato è di per sé un fattore di costo significativo per l'Agenzia, i meccanismi di comunicazione registrati che comunicano dati fondamentali dovrebbero comunque pagare la componente fissa della tassa.
18) Al fine di scoprire efficacemente gli abusi di mercato, l'Agenzia raccoglie dati non solo sulle compravendite e su altri contratti, ma anche in quantità considerevole su ordini di compravendita collocati nei mercati organizzati, come le borse dell'energia. Pertanto, anche gli ordini di compravendita dovrebbero essere coperti dal regime di tassazione in modo da assicurare la proporzionalità dei costi. Analogamente, anche le informazioni relative al ciclo di vita dovrebbero essere coperte dal regime di tassazione.
19) Il regime di tassazione non dovrebbe discriminare le compravendite che si svolgono nei mercati organizzati. La compravendita di prodotti energetici all'ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale nei mercati organizzati è caratterizzata da un livello di standardizzazione più alto rispetto ad operazioni analoghe che si svolgono al di fuori dei mercati organizzati. Inoltre, le registrazioni delle operazioni comunicate provenienti dai mercati organizzati includono gli ordini di compravendita. Gli sviluppi del mercato nei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas naturale come la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza stanno acquisendo importanza, il che comporta, per ogni contratto standard di fornitura, un numero crescente di ordini di compravendita comunicati in provenienza dai mercati organizzati rispetto ai contratti di fornitura conclusi al di fuori dei mercati organizzati. Nel calcolare la componente variabile della tassa le registrazioni delle operazioni sui prodotti energetici all'ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale provenienti da mercati organizzati dovrebbero quindi essere ponderate in modo diverso da quelle provenienti da mercati esterni ai mercati organizzati.
20) I prodotti energetici all'ingrosso in relazione alla trasmissione di energia elettrica o al trasporto di gas naturale sono caratterizzati da un livello analogo di standardizzazione dei contratti, indipendentemente dal fatto che siano negoziati dentro o fuori i mercati organizzati, e la concorrenza tra gli scambi nei mercati organizzati e gli scambi fuori dei mercati organizzati è limitata. Per detti prodotti il regime di tassazione non dovrebbe pertanto distinguere tra le registrazioni delle operazioni provenienti dai mercati organizzati e quelle provenienti da mercati esterni.
21) Poiché le tasse sono determinate interamente dalla presente decisione, che per l'Agenzia costituisce la base dell'accertamento dei crediti, a norma dell'articolo 71 del regolamento finanziario dell'Agenzia le fatture dovrebbero essere note di addebito.
22) In applicazione dell'articolo 71 del regolamento finanziario dell'Agenzia un'agenzia fornisce servizi solo dopo il pagamento integrale della tassa corrispondente. Poiché le tasse sono calcolate in base al volume delle registrazioni delle operazioni comunicate nell'anno precedente, i volumi ammissibili possono essere accertati e le fatture inviate solo all'inizio dell'anno. I meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero però essere in grado di comunicare continuamente i dati all'Agenzia, quindi anche prima di aver pagato la fattura per l'anno in questione. Tuttavia, se un meccanismo di comunicazione registrato è moroso nel pagamento della fattura, l'Agenzia dovrebbe poter interromperne la capacità di comunicare i dati, nonostante sia registrato a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
23) Il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare tasse a copertura dei costi ammissibili indicati nel documento di programmazione che deve essere adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942.
24) All'inizio del regime di tassazione i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter valutare se desiderano mantenere la registrazione presso l'Agenzia. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di non pagare la tassa annuale, anche dopo aver ricevuto la relativa fattura, se informano l'Agenzia che intendono cessare di essere un meccanismo di comunicazione registrato. In tal caso dovrebbero avere il tempo di disporre soluzioni alternative per adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, ad esempio avvalendosi dei servizi di un altro meccanismo di comunicazione registrato. Dopo il primo anno i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter decidere entro la fine di ogni anno se desiderano mantenere tale status o meno, senza diritto a rimborso delle tasse pagate o a esenzioni per quelle dovute.
25) A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 la Commissione riesamina periodicamente il livello delle tasse. Vi procede unitamente alle valutazioni delle prestazioni dell'Agenzia in applicazione dell'articolo 45 del medesimo regolamento. Tale requisito non impedisce alla Commissione di rivedere il regime di tassazione indipendentemente da tali valutazioni.
26) E' opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, in quanto il documento di programmazione per il periodo 2021-2023 di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, deve essere adottato nel dicembre 2020. Poiché il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare le tasse, è opportuno che la presente decisione della Commissione, si applichi non dall'entrata in vigore ma dal 1° gennaio 2021, tranne l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 158 del 14.6.2019.
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011).
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019).
Decisione n. 8/2019 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del 21 giugno 2019, relativa al regolamento finanziario dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014).
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019).
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009).
Oggetto
La presente decisione fissa le tasse e le relative modalità di versamento all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «Agenzia») per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate dagli operatori di mercato o dai soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni «dati fondamentali» e «mercato organizzato» di cui all'articolo 2, punti 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «meccanismo di comunicazione registrato»: l'entità registrata presso l'Agenzia a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali;
2) «registrazione delle operazioni»: l'insieme singolo di dati contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita o un contratto, o contenente informazioni sul ciclo di vita (modifiche, cessazione anticipata o rettifiche di compravendite, ordini di compravendita o contratti), comunicato all'Agenzia a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014;
3) «operatore di mercato»: il soggetto registrato presso le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Costi coperti dalle tasse
1. Il documento di programmazione, compreso il bilancio, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 (di seguito «documento di programmazione») individua i costi ammissibili al finanziamento con le tasse nell'anno successivo e fornisce una stima dei costi ammissibili che si prevede saranno finanziati con le tasse nei due anni successivi. Sono ammissibili i costi, comprese le spese generali, sostenuti dall'Agenzia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni trasmesse dai meccanismi di comunicazione registrati.
2. Il documento di programmazione fissa l'importo che dovrà essere coperto dalle tasse l'anno successivo. L'importo:
a) non supera i costi ammissibili in applicazione del paragrafo 1;
b) è inferiore al contributo dell'Unione all'Agenzia a carico del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione.
3. L'Agenzia fornisce informazioni dettagliate sull'importo delle tasse riscosse e sui costi coperti dalle tasse nell'anno precedente nella relazione annuale di attività consolidata in applicazione dell'articolo 48 del regolamento finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia rende pubbliche le rispettive sezioni di tale comunicazione.
Obbligo di pagare le tasse
1. Il meccanismo di comunicazione registrato paga una tassa annuale calcolata in applicazione dell'articolo 5. Tutte le tasse sono pagate in EUR.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Agenzia invia al meccanismo di comunicazione registrato la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. La fattura deve fornire informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo della tassa. L'Agenzia e il meccanismo di comunicazione registrato possono convenire che le fatture d'importo superiore a 250 000 EUR siano pagate a rate. Il termine di pagamento dell'ultima rata è il 30 settembre.
3. Se un soggetto chiede di diventare un meccanismo di comunicazione registrato, l'Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della componente fissa della tassa d'iscrizione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l'Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo la registrazione del soggetto come meccanismo di comunicazione registrato, l'Agenzia invia la fattura della tassa residua pari al 50 % della componente fissa della tassa d'iscrizione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e alla componente basata sulle registrazioni delle operazioni in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non dichiari che comunicherà unicamente dati fondamentali.
4. I meccanismi di comunicazione registrati che cessano di essere registrati presso l'Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all'esenzione delle tasse dovute. Essi versano integralmente la tassa per l'anno in questione, a meno che non abbiano comunicato all'Agenzia, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di non voler più essere registrati presso l'Agenzia.
Calcolo delle tasse annuali individuali
1. La tassa annuale che il meccanismo di comunicazione registrato deve pagare corrisponde alla somma di quanto segue:
a) la componente fissa d'iscrizione pari a 9 000 EUR;
b) la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata in applicazione dell'articolo 6, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non comunichi esclusivamente dati fondamentali;
c) se pertinente, la rettifica positiva o negativa intesa a compensare le differenze tra la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata l'anno precedente e la componente basata sulle registrazioni delle operazioni che sarebbe stata pagata in forza delle comunicazioni effettive nell'anno in questione.
L'importo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell'anno precedente dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell'anno in corso.
Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell'anno precedente, l'importo della rettifica in applicazione del primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo l'importo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell'anno in corso in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, dopo aver diviso la suddetta componente per 365 e moltiplicato il quoziente per il numero di giorni di calendario tra la data di registrazione e la fine dell'anno precedente.
L'importo negativo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), non supera la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata per l'anno in corso.
2. Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun meccanismo di comunicazione registrato in applicazione del paragrafo 1 supera l'importo da coprire con le tasse in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la tassa individuale che ciascun meccanismo di comunicazione registrato dovrà pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue:
Calcolo della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni
1. La componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni è calcolata in base alle registrazioni delle operazioni trasmesse nell'anno precedente da ciascun meccanismo di comunicazione registrato come segue:
a) l'Agenzia individua i gruppi di dati del meccanismo di comunicazione registrato. Un gruppo di dati è costituito da uno degli elementi seguenti:
i) tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all'ingrosso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico che si avvale un mercato organizzato specifico;
ii) tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all'ingrosso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico che non si avvale di un mercato organizzato;
iii) tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all'ingrosso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico;
b) per ciascun gruppo di dati di cui alla lettera a), l'Agenzia individua la sottocomponente della tassa in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3;
c) la componente basata sulle registrazioni delle operazioni è la somma delle sottocomponenti individuate ai sensi della lettera b).
2. Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), sono le seguenti:
Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati | Sottocomponente della tassa in EUR |
da 1 a 1 000 | 250 |
da 1 001 a 10 000 | 500 |
da 10 001 a 100 000 | 1 000 |
da 100 001 a 1 milione | 2 000 |
da più di 1 milione a 10 milioni | 4 000 |
da più di 10 milioni a 100 milioni | 8 000 |
più di 100 milioni | 16 000 |
.
3. Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono le seguenti:
Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati | Sottocomponente della tassa in EUR |
da 1 a 100 | 250 |
da 101 a 1 000 | 500 |
da 1 001 a 10 000 | 1 000 |
da 10 001 a 100 000 | 2 000 |
da 100 001 a 1 milione | 4 000 |
da più di 1 milione a 10 milioni | 8 000 |
più di 10 milioni | 16 000 |
.
4. Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato di recente, la componente basata sulle registrazioni delle operazioni nell'anno di registrazione è pari a 65 EUR per ogni giorno di calendario compreso tra la data di registrazione e la fine dell'anno. Il meccanismo di comunicazione registrato e l'Agenzia possono convenire un importo diverso che corrisponda meglio alle comunicazioni attese dal meccanismo di comunicazione registrato.
5. Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell'anno precedente, il numero di registrazioni delle operazioni per ciascun gruppo di dati è adeguato prima di individuare le rispettive sottocomponenti della tassa come segue:
Imposizione del pagamento
1. Le fatture inviate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3 costituiscono note di addebito in applicazione dell'articolo 71 del regolamento finanziario dell'Agenzia.
2. L'Agenzia adotta tutte le misure giuridiche opportune per assicurare il pagamento integrale delle fatture emesse applicando le norme pertinenti del regolamento finanziario dell'Agenzia, comprese quelle relative agli interessi di mora e al recupero.
3. Se il meccanismo di comunicazione registrato è moroso di almeno un mese nel pagamento della tassa, l'Agenzia può decidere di disabilitarne la capacità di trasmettere i dati all'Agenzia fino al pagamento integrale della tassa.
Disposizioni transitorie nel 2021
Alle tasse pagate nel 2021 si applicano le norme specifiche seguenti:
a) il termine più breve che l'Agenzia può fissare per il pagamento delle fatture in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, è il 31 marzo 2021;
b) i meccanismi di comunicazione registrati che entro il 31 marzo 2021 informano l'Agenzia dell'intenzione di non più registrarsi presso l'Agenzia non sono tenuti a pagare la tassa. Potranno continuare a comunicare i dati fino al 30 giugno 2021;
c) a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, non prima del 1° luglio 2021 l'Agenzia può disabilitare la trasmissione dei dati dei meccanismi di comunicazione registrati che omettono di pagare la tassa;
d) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non si applica alle tasse riscosse nel 2021.
Valutazione
La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione entro il 5 luglio 2024 e successivamente ogni cinque anni, unitamente alla valutazione da effettuare in applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2019/942.
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN