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REGOLAMENTO (UE) N. 102/2011 DELLA COMMISSIONE, 4 febbraio 2011

G.U.U.E. 5 febbraio 2011, n. 31

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 febbraio 2011

Applicabile dal: 25 febbraio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (2) stabilisce le modalità tecniche per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione di elenchi di codici da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.

2) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 stabilisce che gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che usano un tipo di elenco di codici accettino i valori ammessi per il rispettivo elenco di codici.

3) Tali valori consentiti per gli elenchi di codici definiti nel regolamento (UE) n. 1089/2010 sono necessari per l'applicazione dei requisiti di cui al medesimo regolamento e devono pertanto essere stabiliti anche nel regolamento stesso.

4) I valori dell'elenco di codici incluso nel presente regolamento sono stati definiti secondo gli stessi principi relativi alle esigenze degli utilizzatori, al materiale di riferimento, alle pertinenti politiche o attività dell'Unione, alla fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici, al coinvolgimento e alla consultazione delle parti interessate e agli standard internazionali applicati per la messa a punto delle modalità tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione.

5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 108 del 25.4.2007.

(2)

GU L 323 del 8.12.2010.

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:

1. L'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui all'allegato II. I valori delle elencazioni e dell'elenco di codici sono codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili da computer.»

(b) Il paragrafo 4 è soppresso.

2. L'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«(a) elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri;»

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), possono avere unicamente valori provenienti dagli elenchi specificati per detto elenco di codici.

Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono accettare unicamente valori ammessi in base al registro in cui è gestito l'elenco di codici.»

3. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

JOSE' MANUEL BARROSO