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REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE, 23 novembre 2010

G.U.U.E. 8 dicembre 2010, n. L 323

Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2431)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 dicembre 2010

Applicabile dal: 15 dicembre 2010

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Nell'ambito di questa infrastruttura, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione i set di dati relativi ad uno o più degli allegati della direttiva 2007/2/CE e ai relativi servizi di dati territoriali secondo le modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, per l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

2) Le modalità tecniche tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, determinate conducendo un'indagine specifica presso le parti interessate e analizzando il materiale di riferimento inviato, così come le pertinenti politiche dell'Unione in materia di ambiente e le politiche o attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente.

3) La Commissione ha esaminato l'attuabilità delle modalità tecniche e la loro proporzionalità in termini di costi e benefici prevedibili sulla base dei risultati delle prove comunicati dalle parti interessate, delle risposte fornite dagli Stati membri tramite i punti di contatto nazionali ad una richiesta di informazioni in merito a considerazioni sul rapporto costi/benefici e sulla base dei risultati di studi svolti negli Stati membri in merito ai costi e ai benefici delle infrastrutture per i dati territoriali a livello regionale.

4) I rappresentanti degli Stati membri, così come le altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali, compresi utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto o enti coordinatori, hanno avuto la possibilità di partecipare alla stesura delle modalità tecniche tramite gli esperti proposti e di valutare la bozza di norme di attuazione nell'ambito di una consultazione delle parti interessate e di un esercizio di prova.

5) Per garantire l'interoperabilità e beneficiare dell'impegno delle comunità di utilizzatori e produttori, le norme internazionali sono, se del caso, integrate nei concetti e nelle definizioni degli elementi delle categorie tematiche di dati territoriali elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2001/2/CE.

6) Per garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione tra le categorie tematiche di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri rispettino i requisiti in materia di tipi di dati comuni, individuazione degli oggetti territoriali, metadati per l'interoperabilità, modello generico di rete e altri concetti e norme che si applicano a tutte le categorie tematiche di dati territoriali.

7) Al fine di garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione all'interno di una categoria tematica di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri utilizzino le classificazioni e le definizioni degli oggetti territoriali, i relativi attributi chiave e relazioni, i tipi di dati, gli ambiti dei valori e le norme specifiche che si applicano alla categoria tematica di dati territoriali interessata.

8) Poiché il presente regolamento non contiene i valori degli elenchi di codici per l'attuazione del regolamento stesso, esso entra in vigore solo dopo l'adozione di detti valori con un atto normativo. E' pertanto opportuno differire l'applicabilità del presente regolamento.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 108 del 25.4.2007.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014)

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (1).

(1)

Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009).

Art. 2

Definizioni

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013,integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle specifiche per ogni categoria tematica di cui agli allegati:

1. "tipo astratto" (abstract type): un tipo che non può avere istanze ma che può avere attributi e relazioni;

2. "relazione" (association role): un valore o un oggetto con il quale un tipo ha un legame, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/2/CE;

3. "attributo" (attribute): una caratteristica di un tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE;

[4. "tipo candidato" (candidate type): un tipo già utilizzato nella specifica di una categoria tematica di dati territoriali nell'allegato I della direttiva 2007/2/CE, che sarà dettagliato integralmente nella categoria tematica di cui all'allegato II o III della direttiva 2007/2/CE cui appartiene dal punto di vista tematico;] (punto soppresso)

5. "elenco di codici": un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,

6. "tipo di dati" (data type): il descrittore di un insieme di valori non identificabili, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005;

[7. "elencazione" (enumeration): un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco fisso di valori letterali denominati. Gli attributi di un tipo elencato possono avere unicamente valori tratti da questo elenco;] (punto soppresso) (1)

8. "identificatore esterno di oggetto" (external object identifier): l'identificatore unico di un oggetto, pubblicato dall'organismo responsabile, che può essere utilizzato da applicazioni esterne per fare riferimento all'oggetto territoriale;

9. "identificatore" (identifier): una sequenza linguisticamente indipendente di caratteri che identifica in maniera univoca e permanente ciò a cui è associata, conformemente alla norma EN ISO 19135:2007;

10. "istanziare" (instantiate): creare un oggetto conforme alla definizione, agli attributi, alle relazioni e ai vincoli specificati per il tipo istanziato;

11. "strato" (layer): unità di base delle informazioni geografiche che può essere richiesta ad un server sotto forma di mappa, conformemente alla norma EN ISO 19128:2008;

12. "informazioni sul ciclo di vita" (life-cycle information): insieme di proprietà di un oggetto territoriale che descrive le caratteristiche temporali di una versione di detto oggetto territoriale o le differenze tra versioni diverse;

13. "elemento di metadati" (metadata element): un'unità discreta di metadati, conformemente alla norma EN ISO 19115:2005/AC:2008;

14. "pacchetto" (package): un meccanismo generico per organizzare gli elementi in gruppi;

15. "registro" (register): una serie di file contenenti gli identificatori assegnati agli elementi e le descrizioni degli elementi associati, conformemente alla norma EN ISO 19135:2007;

16. "tipo di oggetto territoriale" (spatial object type): una classificazione degli oggetti territoriali;

17. "stile" (style): una mappatura dei tipi di oggetti territoriali e delle relative proprietà e vincoli con i simboli parametrizzati utilizzati per il disegno cartografico;

18. "sottotipo di" (sub-type of): relazione tra un tipo più specifico e un tipo più generale, secondo la quale il tipo più specifico è interamente conforme al tipo più generale e contiene informazioni aggiuntive (definizione adattata dalla norma ISO/TS 19103:2005);

19. "tipo" (type): tipo di oggetto territoriale o tipo di dati;

20. "voidable" (potenzialmente vuoto): indica che è possibile omettere (void) il valore di un attributo o di una relazione se i set di dati territoriali detenuti dallo Stato membro non contengono il valore corrispondente o se non è possibile derivarlo dai valori esistenti a costi ragionevoli. Qualora non sia possibile omettere l'indicazione di un attributo o di una relazione, la cella relativa alla sua "voidability" viene lasciata vuota.

21. "proprietà" (property): un attributo o una relazione;

22. "unione" (union type): un tipo che comprende un'unica alternativa fra quelle possibili (elencate come "attributi di membri"), conformemente alla norma ISO/TS 19103/2005;

23. "classe di associazione" (association class): un tipo che definisce proprietà aggiuntive per una relazione tra due altri tipi;

24. "copertura" (coverage): un oggetto territoriale avente la funzione di fornire valori a partire dal suo intervallo per ogni posizione diretta entro il suo ambito spaziale, temporale o spazio temporale, conformemente alla norma ISO 19123:2007;

25. "dominio" (domain): un set ben definito, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005;

26. "intervallo" (range): un insieme di valori degli attributi degli elementi associati da una funzione agli elementi del dominio di una copertura, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

27. "griglia rettificata" (rectified grid): una griglia per la quale esiste una trasformazione affine tra le coordinate nella griglia e le coordinate di un sistema di riferimento di coordinate, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

28. "griglia identificabile" (referenceable grid): una griglia associata ad una trasformazione che può essere utilizzata per convertire i valori di coordinate di una griglia in valori di coordinate identificabili, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

29. "tassellazione" (tessellation): una ripartizione di uno spazio in un insieme di sottospazi coincidenti di dimensione identica allo spazio ripartito. In uno spazio bidimensionale, una tassellazione consiste in un insieme di poligoni che non si sovrappongono e che coprono interamente una zona di interesse;

30. "valore specificato" (narrower value), un valore che ha un rapporto gerarchico con un valore "parent" più generale.

31. "punto finale" (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;

32. "punto d'accesso" (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;

33. "servizio di dati territoriali invocabili" (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti:

a) un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2);

b) un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso;

c) un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;

34. "servizio di dati territoriali interoperabili" (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;

35. "servizio di dati territoriali armonizzato" (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;

36. "set di dati territoriali conforme" (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;

37. "operazione" (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;

38. "interfaccia" (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.

(1)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

(2)

Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008).

Art. 3

Tipi comuni

I tipi comuni a diverse categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sono conformi alle definizioni e ai vincoli e comprendono gli attributi e le relazioni di cui all'allegato I.

Art. 4

Tipi per lo scambio e la classificazione degli oggetti territoriali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 102/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431)

1. Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.

2. Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.

[3. Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui agli allegati. I valori dell'elencazione e degli elenchi di codici cono identificati unicamente mediante codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili dai computer. I valori possono comprendere anche un nome specifico per ogni lingua destinato ad essere utilizzato per l'interazione umana.] (paragrafo soppresso) (1)

[4. Gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni di cui all'allegato II.] (paragrafo soppresso)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

Art. 5

Tipi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013)

1. Per tutti i tipi definiti nel presente regolamento viene fornito tra parentesi, nel titolo del paragrafo che ne specifica i requisiti, un nome linguisticamente neutro leggibile dai computer.

Tale nome linguisticamente neutro è utilizzato per fare riferimento al tipo corrispondente nella definizione di un attributo o di una relazione.

2. I tipi che costituiscono un sottotipo di un altro tipo comprendono anche tutti gli attributi e le relazioni del tipo più ampio nel quale rientrano.

3. I tipi astratti non hanno istanze.

[4. I tipi candidati sono presi in considerazione nell'ambito della definizione dei requisiti applicabili alla categoria di dati territoriali cui appartengono dal punto di vista tematico. Nel contesto della definizione di tali requisiti, l'unica modifica concessa alla specifica del tipo candidato è una sua estensione.] (paragrafo soppresso)

Art. 6

Elenchi di codici per i set di dati territoriali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 102/2011, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431)

1. Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.

2. La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell'Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1.

3. Nella manutenzione e nell'aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE.

4. Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi:

a) elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE;

b) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati;

c) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati;

d) elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.

5. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore "parent" più generale.

6. Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.

Art. 7

Codifica

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431)

1. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali devono essere conformi alla norma EN ISO 19118. In particolare, la regola deve specificare le norme di conversione dei meccanismi applicabili a tutti i tipi di oggetti territoriali e a tutti gli attributi e le relazioni nonché la struttura dei dati generati (output) utilizzata.

2. Tutte le regole di codifica utilizzate per codificare i dati territoriali devono essere messe a disposizione.

2 bis. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.

Art. 8

Aggiornamenti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014)

1. Periodicamente gli Stati membri mettono a disposizione gli aggiornamenti dei dati.

2. Gli aggiornamenti sono effettuati al più tardi 6 mesi dopo l'integrazione della modifica al set di dati di origine, a meno che negli allegati non sia indicato un periodo diverso per una data categoria tematica di dati territoriali.

3. Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.

Art. 9

Gestione degli identificatori

1. Il tipo di dati "Identifier" definito al punto 2 dell'allegato I è utilizzato come tipo per l'identificatore esterno di oggetto di un oggetto territoriale.

2. L'identificatore esterno di oggetto per l'identificazione univoca degli oggetti territoriali non è modificato durante il ciclo di vita di un oggetto territoriale.

Art. 10

Ciclo di vita degli oggetti territoriali

1. Versioni diverse di uno stesso oggetto territoriale sono sempre istanze del medesimo tipo di oggetto territoriale.

2. Gli attributi "namespace" e "localId" dell'identificatore esterno di oggetto rimangono invariati per le diverse versioni di un oggetto territoriale.

3. Se sono utilizzati gli attributi "beginLifespanVersion" e "endLifespanVersion", il valore di "endLifespanVersion" non può essere anteriore al valore di "beginLifespanVersion".

Art. 11

Sistemi di riferimento temporali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013)

1. Il sistema di riferimento temporale utilizzato è quello indicato nella parte B, punto 5, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (1), a meno che negli allegati non specifichi altri sistemi di riferimento temporali per una data categoria tematica di dati territoriali.

2. Se sono utilizzati altri sistemi di riferimento temporali, devono essere specificati nei metadati del set di dati in questione.

(1)

GU L 326 del 4.12.2008.

Art. 12

Altri requisiti e regole

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013)

1. L'ambito dei valori delle proprietà territoriali definito nel presente regolamento è limitato allo schema territoriale "Simple Feature" definito da Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, salvo indicazione contraria per una specifica caratteristica tematica o per un tipo specifico di dati territoriali.

2. L'espressione "unità SI" è sostituita dal testo seguente "unità SI o unità diverse accettate nell'ambito del sistema internazionale di unità".

3. Se sono utilizzati gli attributi "validFrom" e "validTo", il valore di "validTo" non può essere anteriore al valore di "validFrom".

4. Si applicano inoltre tutti i requisiti tematici definiti nell'allegato II.

Art. 13

Metadati necessari per l'interoperabilità

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013)

I metadati che descrivono un set di dati territoriali includono i seguenti elementi di metadati necessari per l'interoperabilità:

1. sistema di riferimento di coordinate: descrizione del sistema o dei sistemi di riferimento di coordinate utilizzati nel set di dati;

2. sistema di riferimento temporale: descrizione del sistema o dei sistemi di riferimento temporali utilizzati nel set di dati.

Questo elemento è obbligatorio solo se il set di dati territoriali contiene informazioni temporali che non si riferiscono al sistema di riferimento temporale predefinito;

3. codifica: descrizione del concetto (o dei concetti) del linguaggio informatico che specifica la rappresentazione degli oggetti di dati in un registro, un file, un messaggio, un supporto di memorizzazione o un canale di trasmissione;

4. coerenza topologica: esattezza delle caratteristiche topologiche esplicitamente codificate del set di dati, come descritte nel campo di applicazione.

Questo elemento è obbligatorio solo se il set di dati comprende tipi del modello generico di rete (Generic Network Model) e non assicura la topologia delle linee di mezzeria (ossia la connettività delle linee di mezzeria);

5. codifica dei caratteri: codifica dei caratteri utilizzata nel set di dati.

Questo elemento è obbligatorio unicamente se viene utilizzata una codifica non basata sul sistema UTF-8.

6. Tipo di rappresentazione territoriale: Il metodo utilizzato per rappresentare a livello territoriale delle informazioni geografiche.

Art. 14

Rappresentazione

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013)

1. Per la rappresentazione dei set di dati territoriali utilizzando un servizio di consultazione in rete come specificato nel regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (1) sono messi a disposizione:

(a) gli strati specificati nell'allegato II per la categoria tematica o le categorie tematiche cui il set di dati è correlato;

(b) il tipo o i tipi di oggetti territoriali, o i loro sottoinsiemi, che costituiscono il contenuto dello strato.

2. Per ogni strato l'allegato II definisce:

(a) un titolo leggibile (human readable) che sarà utilizzato per la visualizzazione nell'interfaccia utente;

(b) il tipo o i tipi di oggetto territoriale che costituiscono il contenuto dello strato.

3. Per i tipi di oggetti territoriali i cui oggetti possono essere anche classificati mediante un attributo con un valore di elenco di codici, è possibile definire più strati. Ciascun strato comprende gli oggetti geografici corrispondenti ad un valore specifico di elenco dei codici. Nella definizione di questi set di strati agli allegati II, III e IV sono soddisfatte le prescrizioni seguenti:

a) la variabile <CodeListValue> rappresenta i valori dell'elenco di codici interessato, con la prima lettera in maiuscolo;

b) la variabile <human-readable name> rappresenta il nome leggibile dei valori dell'elenco di codici;

c) il tipo di oggetto territoriale comprende l'attributo e l'elenco dei codici interessati, tra parentesi;

d) viene fornito un esempio di strato.

(1)

GU L 274 del 20.10.2009.

Art. 14

Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014)

Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Art. 14

Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014)

I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) n. 102/2011, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) n. 102/2011, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

(1)

Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

(1)

Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1253/2013. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2431.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1312/2014.