
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA COMUNICAZIONE E PREVENZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO V
CIRCOLARE 7 aprile 2011, n. 8636
Protocollo operativo per la sorveglianza sindromica e la profilassi immunitaria in relazione alla emergenza immigrati dall'Africa settentrionale.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
PREMESSA
L'arrivo di un elevato numero di immigrati in tempi relativamente brevi richiede alle Autorità Sanitarie un importante impegno per identificare e gestire tempestivamente possibili eventi che riguardano lo stato di salute della popolazione immigrata.
Per questo motivo, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità (CNESPS), in collaborazione con le Regioni, intendono attivare un sistema di sorveglianza sindromica che verrà mantenuto per tutta la durata dell'emergenza immigrazione.
La finalità è quella di rilevare eventuali specifiche emergenze di salute pubblica, per poter intervenire tempestivamente ed in maniera efficace, controllando o quantomeno minimizzando gli effetti negativi.
In relazione alla presenza di numerosi minori, inoltre, dovrà essere valutata la necessità di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale, in relazione alla certificazione del Paese di provenienza, eventualmente presente, e dell'età dei soggetti.
1. Attività di Sorveglianza sindromica
L'obiettivo principale della sorveglianza sindromica è rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
Si premette che gli interventi sulle misure di isolamento di casi sospetti di malattie infettive e diffusive, ovvero le misure quarantenarie, saranno di competenza degli Uffici periferici territoriali di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della Salute, per le implicazioni relative alla applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale 2005 (misure di profilassi internazionale per la riduzione del rischio di diffusione transfrontaliera di malattie infettive ed altri rischi per la salute umana).
Le attività di assistenza di I Livello, realizzate sul campo (sul molo, sulle imbarcazioni, etc.) da personale medico e paramedico (CRI, Protezione Civile, GdF, PS, ASL, INMP Sicilia, Medici senza Frontiere, Cavalieri di Malta, etc...) devono prevedere una prima valutazione clinica degli immigrati al loro arrivo (rilevando i parametri vitali ed eventuali manifestazioni sospette di malattie infettiva e diffusiva) per selezionare le persone da inviare direttamente alla Struttura di Accoglienza (Centri di Primo Soccorso e Assistenza-CPSA, Centri di Accoglienza-CDA; Centri Accoglienza per Richiedenti Asilo-CARA; Centri Identificazione Espulsione-CIE) dove verrà svolta una assistenza di II livello, o che diversamente necessitano di un intervento sanitario urgente con ricovero in idonea struttura di cura.
La operatività e la tempestività del flusso informativo nelle attività assistenziali di I Livello sono garantite dal Medico del Ministero della Salute, ove presente, oppure secondo un ordine di priorità, dal Medico del Servizio Sanitario Regionale, della Croce Rossa Italiana, delle altre Amministrazioni dello Stato, o di qualunque altro servizio sanitario incaricato dalla autorità regionale per operare in tale contesto.
Per le persone che vengono indirizzate alle Strutture di Accoglienza di II Livello dovrà essere attivata una sorveglianza sindromica secondo le definizioni di caso riportate all'Allegato 1.
2. Modalità di segnalazione delle sindromi
I dati, raccolti e aggregati attraverso l'Allegato 2, dovranno essere trasmessi quotidianamente entro le ore 10,00 del giorno successivo dal Responsabile sanitario della Struttura di Accoglienza di II Livello al Responsabile della Struttura (Ministero dell'Interno) e alla ASL di competenza, la quale provvederà a trasmettere i dati immediatamente secondo il flusso riportato in Figura 1.
Si precisa che tale sorveglianza sindromica non sostituisce in nessun modo la notifica obbligatoria di Malattia Infettiva (DM 15 dicembre 1990), che deve essere effettuata per ogni malattia diagnosticata nei soggetti appartenenti alla collettività immigrata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Si ravvisa, quindi, la necessità di identificare, per ogni Struttura di Accoglienza, un Laboratorio di riferimento diagnostico ove inviare campioni clinici in caso di necessità. Nel caso in cui si verifichi un repentino aumento del numero di casi sospetti della stessa malattia in un limitato periodo di tempo all'interno del Struttura di Accoglienza, sarà sufficiente la conferma di almeno 5 casi sospetti, mentre per gli altri basterà la diagnosi su base clinica.
L'indagine di una eventuale epidemia seguirà le procedure previste dalla Circolare n. 4 del 13/3/1998 (Protocollo 400.3/26/1189) "Misure di Profilassi per esigenze di Sanità pubblica" e sarà condotta dalla ASL di competenza.
Nel caso in cui all'interno delle Strutture di Accoglienza si renda necessario il trasferimento del paziente in strutture di assistenza ospedaliere sul territorio, le attività relative al trasferimento saranno coordinate dal Responsabile Sanitario in collaborazione con il Responsabile di struttura e, comunque, secondo quanto disposto dalle Autorità sanitarie regionali.
Figura 1. Flusso della sorveglianza sindromica