
REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012 DELLA COMMISSIONE, 6 marzo 2012
G.U.U.E. 13 marzo 2012, n. L 72
Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/2282)
Nota sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 aprile 2012
Applicabile dal: 1° gennaio 2012
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.
2) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, per prodotti quali le apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
3) La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei condizionatori d'aria e dei ventilatori comunemente utilizzati nelle case e nei piccoli esercizi commerciali. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell'UE e dei paesi terzi, e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
4) I principali aspetti ambientali dei prodotti contemplati, considerati significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia nella fase di utilizzo e il livello di potenza sonora. Lo studio preparatorio ha inoltre individuato nella possibile perdita di refrigerante un'importante caratteristica ambientale sotto forma di emissioni dirette di gas serra, che rappresenta in media il 10-20% delle emissioni combinate dirette e indirette di gas serra.
5) Come emerso dallo studio preparatorio e confermato dalla valutazione d'impatto, vi è una mancanza di informazioni sull'efficienza dei ventilatori. Tuttavia, per fornire informazioni significative alle autorità preposte alla vigilanza del mercato e per consentire un monitoraggio preciso del mercato affinché si possano fissare in futuro i requisiti minimi di efficienza energetica, le specifiche relative alle informazioni sul prodotto garantiranno che su quest'ultimo siano ben visibili l'efficienza e il metodo di misurazione utilizzato. Si stabiliscono inoltre i requisiti per i modi attesa e spento per i ventilatori.
6) E' stato stimato che nell'UE i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2005 un totale di 30 TWh di energia elettrica. In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiunga i 74 TWh. Lo studio preparatorio ha dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento.
7) Dallo studio preparatorio emerge che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica e il livello di potenza sonora dei condizionatori d'aria nella fase di utilizzo costituiscono le caratteristiche ambientali più significative.
8) Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (2), non occorre che il presente regolamento stabilisca alcuna specifica in materia, sebbene nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile si proponga un premio per orientare il mercato verso l'uso di refrigeranti con minore impatto sull'ambiente. Grazie al premio le specifiche minime di efficienza energetica saranno più blande per gli apparecchi che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).
9) I condizionatori d'aria possono costituire parte di impianti installati in edifici. La legislazione nazionale basata fra l'altro sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e de Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia (3) può stabilire nuovi criteri più rigorosi nei confronti degli impianti di condizionamento d'aria, avvalendosi dei metodi di calcolo e misurazione definiti dal presente regolamento in materia di efficienza del condizionatore d'aria.
10) Una parte importante del consumo complessivo di elettricità di queste apparecchiature è imputabile alla loro funzionalità in modo "attesa" o "spento". Per i condizionatori d'aria, eccetto quelli a singolo o doppio condotto, il consumo di energia elettrica in questi modi rientra nelle specifiche minime di rendimento energetico ed è contemplato nel metodo per la misurazione del rendimento stagionale. Le specifiche per la funzionalità dei condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto nei modi "attesa" e "spento" sono fissate in base alle specifiche per la progettazione ecocompatibile contenute nel regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (4).
11) L'effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, e al regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria (5) potrebbe portare ad un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020, rispetto alla situazione che si avrebbe se non fossero adottate misure.
12) Il rendimento energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere migliorato applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, convenienti in termini di costi, in grado di ridurre i costi complessivi di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
13) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero rendere il prodotto meno funzionale per gli utilizzatori finali, né nuocere alla salute, alla sicurezza o all'ambiente. In particolare, i benefici derivanti da un minore consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo dovrebbero compensare ampiamente l'eventuale aumento dell'impatto ambientale nella fase di produzione.
14) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Il calendario dovrebbe essere fissato in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.
15) Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti devono essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recante modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6).
16) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
17) Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
18) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un'ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell'intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 285 del 31.10.2009.
GU L 161 del 14.6.2006.
GU L 153 del 18.6.2010.
GU L 339 del 18.12.2008.
GU L 178 del 6.7.2011.
GU L 217 del 5.8.1998.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di condizionatori d'aria alimentati da rete elettrica con capacità frigorifera nominale oppure, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento, capacità calorifica nominale pari a < 12kW e ventilatori con potenza elettrica assorbita pari a < 125W.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche;
b) ai condizionatori d'aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. "condizionatore d'aria", un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l'aria di un ambiente interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi i condizionatori che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono utilizzare acqua (sia l'acqua prodotta dalla condensazione a livello dell'evaporatore sia l'acqua proveniente da una fonte esterna) per l'evaporazione a livello del condensatore, a patto che l'apparecchio sia anche in grado di funzionare senza l'aggiunta d'acqua, ossia utilizzando unicamente aria;
2. "condizionatore d'aria a doppio condotto", un condizionatore d'aria, interamente situato all'interno dell'ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o riscaldamento l'aria esterna entra nel condensatore (o nell'evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all'ambiente esterno mediante un secondo condotto;
3. "condizionatore d'aria a singolo condotto", un condizionatore d'aria in cui nella fase di raffreddamento o riscaldamento l'aria che entra nel condensatore (o nell'evaporatore) è prelevata nel locale contenente l'unità ed è restituita all'esterno di tale locale;
4. "capacità nominale" (P nominale), la capacità di raffreddamento o di riscaldamento del ciclo a compressione di vapore dell'unità alle condizioni nominali standard;
5. "ventilatore", un apparecchio progettato principalmente per creare un movimento d'aria intorno alla persona o diretto su una parte di essa al fine di apportare benessere refrigerandola, ivi compresi i ventilatori dotati anche di altre funzioni come l'illuminazione;
6. "potenza assorbita del ventilatore" (P F), la potenza elettrica assorbita di un ventilatore, misurata in watt, quando l'apparecchio funziona alla portata massima d'aria e con il meccanismo oscillante attivo (se del caso). Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Specifiche di progettazione e calendario
1. Le specifiche di progettazione ecocompatibile per i condizionatori d'aria e i ventilatori sono definite nell'allegato I.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
A partire dal 1° gennaio 2013:
i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui all'allegato I, punto 2, lettera a).
A partire dal 1° gennaio 2013:
a) i condizionatori d'aria, eccetto quelli doppio e singolo condotto, devono corrispondere alle specifiche di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), e punto 3, lettere a), b) e c);
b) i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b) e d);
c) i ventilatori devono corrispondere alle specifiche di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b) ed e).
A partire dal 1° gennaio 2014:
a) i condizionatori d'aria devono corrispondere alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, punto 2, lettera c);
b) i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui all'allegato I, punto 2, lettera d).
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all'allegato II.
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende i risultati del calcolo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.
Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per i condizionatori d'aria più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell'allegato IV.
Revisione
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. La revisione verte in particolare sulle specifiche inerenti all'efficienza e al livello di potenza sonora, sull'approccio per promuovere l'uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), sul campo d'applicazione del regolamento relativo ai condizionatori d'aria e alla possibile evoluzione delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchi, in particolare dei condizionatori d'aria con potenza d'uscita nominale superiore a 12 kW. La revisione valuta inoltre l'adeguatezza dei requisiti relativi ai modi spento e attesa, e del metodo di calcolo e misurazione stagionali, compreso lo sviluppo di un eventuale metodo di calcolo e misurazione stagionali in merito alle stagioni di raffreddamento e di riscaldamento.
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO III
(sostituito dall'allegato XI del Reg. (UE) 2016/2282)
VERIFICA DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA PARTE DELLE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e
b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;
5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;
6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;
7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%. |
Coefficiente di efficienza stagionale (SCOP) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%. |
Consumo di energia in modo spento |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10%. |
Consumo di energia in modo attesa |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10%. |
Coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10%. |
Coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10%. |
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A). |
ALLEGATO IV
Parametri di riferimento
Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i condizionatori d'aria in termini di indice di rendimento energetico è stata individuata come descritto di seguito.
Parametri di riferimento per i condizionatori d'aria
Condizionatori d'aria, esclusi i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto |
Condizionatori d'aria a doppio condotto |
Condizionatori d'aria a singolo condotto |
|||
SEER |
SCOP |
EER |
COP |
EER |
COP |
8,50 |
5,10 |
3,00 (*) |
3,15 |
3,15 (*) |
2,60 |
Il parametro di riferimento del livello GWP del refrigerante utilizzato nel condizionatore d'aria è GWP < 20. (*) Basato sull'efficienza dei condizionatori d'aria a singolo condotto raffreddati per evaporazione. |