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N.d.R.: Il presente decreto è stato REVOCATO dall'articolo unico del D.A. Territorio e Ambiente 6 settembre 2017.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 febbraio 2012

G.U.R.S. 25 maggio 2012, n. 21

Disposizioni per i titolari di licenza di concessione demaniale marittima beneficiari della riduzione del canone annuo, di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, ai fini della tutela dei diritti delle persone disabili e dei portatori di handicap.

N.d.R.: Il presente decreto è stato REVOCATO dall'articolo unico del D.A. Territorio e Ambiente 6 settembre 2017.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazione, per la parte relativa alle attribuzioni di competenze all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici";

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 494 del 4 dicembre 1993, di conversione del decreto ministeriale 5 ottobre 1993, n. 400;

Visto l'art. 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994, emanato in attuazione del citato art. 156 della legge regionale n. 25/1995;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del D.P.R.S. 26 luglio 1994;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto l'art. 1, comma 251, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Considerato che, sulla base delle superiori norme, è precipuo compito della pubblica amministrazione:

a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonchè la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

Ritenuto di dover assicurare alle persone disabili ed ai portatori di handicap adeguate tutele per un corretto e sostenibile utilizzo del bene demaniale marittimo; Ritenuto che tra i ruoli prioritari dell'Amministrazione pubblica vi sia quello di assistere i soggetti più deboli della società e promuovere per loro lo sviluppo di politiche che, nel rispetto della dignità, siano volte all'individuazione ed alla incentivazione di azioni che tutelino le pari opportunità;

Ritenuto, dunque, di dover fornire, anche per la gestione del pubblico demanio marittimo, adeguate disposizioni finalizzate all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone disabili e portatori di handicap;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è stato REVOCATO dall'articolo unico del D.A. Territorio e Ambiente 6 settembre 2017.

Art. 1

I titolari di licenza di concessione demaniale marittima, che beneficiano di riduzione del canone annuo, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del D.P.R.S. 1994, sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni, a pena la revoca del beneficio goduto.

N.d.R.: Il presente decreto è stato REVOCATO dall'articolo unico del D.A. Territorio e Ambiente 6 settembre 2017.

Art. 2

I beneficiari del canone ridotto, di cui al precedente articolo, sono tenuti a predisporre, prima dell'inizio della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato programma di attività sportive e ricreative, della durata non inferiore ai 45, destinate ai soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap.

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Art. 3

Il programma di cui al precedente articolo dovrà contenere, oltre alla enunciazione delle attività previste, anche l'elenco delle professionalità che saranno coinvonte per l'intera durata dell'attività pianificate; lo stesso programma dovrà essere preventivamente approvato, con apposito provvedimento formale, da parte del dipartimento regionale dell'ambiente e successivamente reso di pubblica ragione, da parte dell'associazione.

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Art. 4

La pubblicazione del programma, una volta approvato, dovrà essere effettuata su almeno due testate giornalistiche a tiratura regionale, e dell'avvenuto pubblicazione dovrà essere fornita adeguata prova documentale al competente dipartimento regionale dell'ambiente. Dovrà esserne, altresì, assicurata la divulgazione on-line anche nel sito dell'associazione stessa pubblicizzata con particolare evidenza. Il dipartimento regionale dell'ambiente ne curerà, inoltre, la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su apposita pagina web che sarà all'uopo istituita.

N.d.R.: Il presente decreto è stato REVOCATO dall'articolo unico del D.A. Territorio e Ambiente 6 settembre 2017.

Art. 5

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 febbraio 2012.

DI BETTA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 5 marzo 2012 al n. 104.