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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 settembre 2017

G.U.R.S. 20 ottobre 2017, n. 44

Revoca del decreto 29 febbraio 2012, concernente disposizioni per i titolari di licenza di concessione demaniale marittima beneficiari della riduzione del canone annuo, di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, ai fini della tutela dei diritti delle persone disabili e dei portatori di handicap.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del Codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii., per la parte relativa alle attribuzioni di competenze all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello statuto in materia di demanio marittimo;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 494 del 4 dicembre 1993, di conversione del decreto ministeriale 5 ottobre 1993, n. 400;

Visto l'art. 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994, emanato in attuazione del citato art. 156 della legge regionale n. 25/1993;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del D.P.R.S. 26 luglio 1994, che dispone, per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo ridotta alla metà di quella applicata in via normale;

Visto il D.A. n. 48/Gab del 29 febbraio 2012, con il quale sono state introdotte alcune disposizioni ulteriori a cui i concessionari, come individuati dall'art. 4, comma 2, del D.P.R.S 26 luglio 1994, sono tenuti a dare osservanza pena la revoca del beneficio;

Considerato che la normativa di riferimento per la riduzione del canone è l'art. 4, comma 2, del D.P.R.S. 26 luglio 1994, che non prevede ulteriori condizioni o adempimenti a carico dei soggetti che abbiano dimostrato l'affiliazione richiesta per usufruire del beneficio;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

Vista la delibera di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017 "Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/1 §9.2 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, il D.A. n. 48/Gab del 29 febbraio 2012 è revocato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2017.

CROCE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 15 settembre 2017 al n. 2309.