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N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 2012

G.U.R.S. 17 febbraio 2012, n. 7

Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

TESTO COORDINATO (al D.P. 17 settembre 2020)

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale" e le note circolari Assessorato bilancio e finanze, dipartimento regionale bilancio e tesoro e Presidenza - dipartimento regionale del personale, n. 9/2009 e n. 20/2009;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed in particolare l'art. 17 "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale" che dispone in materia di compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché per le aziende ospedaliere universitarie;

Vista la deliberazione n. 274 del 17 ottobre 2011 della Giunta regionale: "Articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - Schema di decreto presidenziale di individuazione delle fasce per la classificazione degli organismi ed enti sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale";

Vista la successiva deliberazione n. 319 del 14 novembre 2011, con la quale la Giunta regionale, in ordine allo schema di decreto presidenziale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 17 ottobre 2001, ha ritenuto di condividere quanto evidenziato dalla Segreteria generale della Presidenza con la nota prot. n. 46026 del 14 novembre 2011, disponendo l'eliminazione dallo schema del predetto decreto dell'inciso "comprensiva di eventuali benefit usufruiti" e dando mandato alla stessa Segreteria di apportare le necessarie modifiche e i chiarimenti al predetto provvedimento;

Vista la nota prot. n. 48132 del 28 novembre 2011, con la quale la Segreteria generale della Presidenza, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 14 novembre 2011, ha richiesto all'Assessorato regionale dell'economia ogni utile elemento in ordine all'individuazione dei benefit, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Considerato che la suddetta nota risulta riscontrata con nota prot. n. 123 del 10 gennaio 2012;

Ritenuto di dovere dare attuazione alle deliberazioni della Giunta regionale n. 274 del 17 ottobre 2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 14 novembre 2011;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 274 del 17 ottobre 2011, e n. 319 del 14 novembre 2011 sono individuate le seguenti fasce, in base a criteri di funzionalità e territorialità, entro le quali classificare gli organismi ed enti di cui al 1° comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11:

Fascia A - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro

- numero dipendenti maggiore a 250

- estensione territoriale su base regionale.

Fascia B - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto maggiore o uguale a 2 milioni di euro e minore a 10 milioni di euro

- numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e minore a 250

- estensione territoriale su base almeno provinciale.

Fascia C - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto inferiore a 2 milioni di euro

- numero dipendenti inferiore a 100 unita

- estensione territoriale su base almeno comunale.

Gli indicatori per la rilevazione dei requisiti di collocazione in una delle citate fasce sono:

a) il patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ultimo bilancio di esercizio approvato;

c) l'estensione territoriale delle competenze istituzionali.

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Art. 1

(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P. 17 settembre 2020)

Nel caso di assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai fini della individuazione delle fasce ai sensi del precedente articolo, il criterio del patrimonio netto va sostituito con il criterio dell'attivo realizzato.

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Art. 2

I compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, classificati secondo le modalità di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto del 6° comma dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010, sono così determinati:

Fascia

Organo di amministrazione

Organo di controllo

A

Presidente

euro 50.000,00

Presidente

euro 25.000,00

componente

euro 40.000,00

componente

euro 20.000,00

B

Presidente

euro 20.000,00

Presidente

euro 10.000,00

componente

euro 18.000,00

componente

euro 8.000,00

C

Presidente

euro 10.000,00

Presidente

euro 5.000,00

componente

euro 8.000,00

componente

euro 4.000,00

Atteso che per l'inclusione in ognuna delle tre fasce è richiesta la compresenza di almeno due dei requisiti, gli organismi ed enti per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C.

I valori degli eventuali benefit, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, riconosciuti da norme statutarie e/o regolamentari, certificati dal dirigente responsabile del servizio economico-finanziario o ufficio corrispondente dell'organismo interessati, sono detratti dal compenso annuo.

La misura annua dei compensi si intende al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a carico dell'organismo.

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Art. 3

I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti.

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Art. 3

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.P. 17 settembre 2020)

Nel rispetto dei criteri di quantificazione individuati dal precedente art. 2, la determinazione del compenso annuo da erogare all'organo monocratico di gestione, sia essa ordinaria o liquidatoria, o di vigilanza e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è fissata applicando la percentuale di incremento del 60% al compenso previsto per il presidente, ridotto per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, fermo restando il limite massimo di € 50.000 annui per gli organi di amministrazione ed € 25.000 per gli organi di vigilanza e controllo spettanti ad ogni componente dell'organo collegiale della rispettiva fascia di individuazione.

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Art. 4

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del presente decreto, gli organismi ed enti di cui all'articolo 1 provvedono, ove necessario, ad adeguare alle superiori disposizioni i propri statuti, regolamenti interni e/o ogni altro provvedimento relativo ai compensi. Gli organi di controllo degli organismi medesimi sono onerati della verifica dell'attuazione del relativo provvedimento.

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Art. 5

I dipartimenti regionali, ciascuno per la parte di competenza, cureranno i necessari adempimenti, affinché gli organismi ed enti, sui quali esercitano la vigilanza e/o tutela, nella corresponsione dei compensi ai componenti di organi di amministrazione e di controllo si attengano alle disposizioni del presente decreto.

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Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web e trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia, per la relativa esecuzione.

Palermo, 20 gennaio 2012.

LOMBARDO