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N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2020

G.U.R.S. 2 ottobre 2020, n. 50

Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Integrazione.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";

Visto il D.P. n. 7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012 "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11" e sue modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012 "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali nonché società ed enti in liquidazione" che ha ridotto del 20% i compensi di cui al D.P. Serv. 1 SG n. 7 del 20 gennaio 2012;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022";

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 - "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022";

Vista la nota prot. n. 48719 del 6 agosto 2020 del ragioniere generale;

Vista la nota prot. n. 2053 del 31 agosto 2020 del dirigente dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Considerato che i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono quantificati secondo le tabelle di cui al D.P. 20 gennaio 2012, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce in relazione alla complessità degli enti ed organismi medesimi i compensi spettanti agli organi quando gli stessi sono organi collegiali;

Considerato, altresì, che nel caso in cui l'organo di amministrazione degli organismi sopra citati non sia collegiale bensì monocratico convergono su di esso le medesime responsabilità e i medesimi oneri che, nel caso di collegialità, invece, sono condivisi da una pluralità di individui;

Considerato necessario, in ossequio ad un principio generale di equità, che la remunerazione di un incarico debba essere comunque speculare al carico di responsabilità assunto dall'organo nominato, anche a garanzia di una prestazione realmente performante;

Ritenuto necessario colmare un vuoto nell'applicazione della determinazione dei compensi in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P. n. 7/2012 e successive modifiche ed integrazioni, introducendo un criterio di quantificazione della remunerazione dell'organo monocratico;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

Art. 1

All'art. 1 del D.P. 20 gennaio 2012, n. 7 è aggiunto il seguente articolo 1 bis: "Art. 1 Bis - Nel caso di assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai fini della individuazione delle fasce ai sensi del precedente articolo, il criterio del patrimonio netto va sostituito con il criterio dell'attivo realizzato".

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

Art. 2

Dopo l'art. 3 del D.P. n. 7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012 "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11" è aggiunto il seguente articolo: "Art. 3 bis - Nel rispetto dei criteri di quantificazione individuati dal precedente art. 2, la determinazione del compenso annuo da erogare all'organo monocratico di gestione, sia essa ordinaria o liquidatoria, o di vigilanza e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è fissata applicando la percentuale di incremento del 60% al compenso previsto per il presidente, ridotto per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, fermo restando il limite massimo di € 50.000 annui per gli organi di amministrazione ed € 25.000 per gli organi di vigilanza e controllo spettanti ad ogni componente dell'organo collegiale della rispettiva fascia di individuazione".

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2023, n. 243.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 17 settembre 2020.

MUSUMECI