
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
CIRCOLARE 27 luglio 2012
G.U.R.S. 10 agosto 2012, n. 33
Circolare esplicativa della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm. (art. 6, legge regionale n. 1/2012, art. 3, legge regionale n. 23/2012, art. 11, comma 3, legge regionale n. 26/2012).
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE
A TUTTI GLI UFFICI REGIONALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO
A TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
A TUTTI GLI RENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE ED A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
- UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
- UFFICI ISPETTIVI
e, p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE
AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'ANAS COMPARTIMENTO REGIONE SICILIA
Con l'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 è stato recepito in Sicilia, ad eccezione di alcuni articoli, il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Il medesimo articolo, all'ultimo comma, ha rinviato all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale n. 12/2011, da adottare entro il 31 dicembre 2011, la definizione delle modalità di applicazione della suddetta legge.
Con l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012 il termine per l'adozione del regolamento di attuazione è stato differito dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, ed è stato altresì disposto che le procedure disciplinate dal Titolo I sono concluse nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 31 (Norme transitorie).
A seguito della pubblicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ed in virtù delle successive disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 ed, in ultimo, del comma 20 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 Applicazione della normativa nazionale e dal comma 1 dell'articolo 31 Norme transitorie della legge regionale n. 12/2011 sono stati modificati come risulta dalla tabella seguente
Termini articoli 1 e 31 L.R. 12/2012 |
Articolo 6 |
Articolo 3 |
Comma 20 articolo 11 |
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Termine adozione Regolamento |
31/12/2011 |
31/1/2012 |
- |
- |
Definizione modalità applicazione |
31/12/2011 |
17/5/2012 |
30/9/2012 |
- |
Norme transitorie articolo 31 comma 1 L.R. 12/2011 |
Applicazione norme previdenti ai bandi pubblicati ENTRO il 31/12/2011. Obbligo di adeguamento al DPR 207/2010 successivamente al 31/12/2011. Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011. |
Applicazione norme previdenti ai bandi pubblicati prima del 17/05/2012. Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011; obbligo adeguamento al DPR 207/2010 successivamente al 17/05/2012 |
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Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011; obbligo di adeguamento al DPR 207/2010 successivamente al 31/12/2012 |
I differimenti disposti, hanno ingenerato, negli operatori di settore, perplessità e disorientamento sull'applicazione delle norme, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1. obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, di osservare le disposizioni dettate dall'articolo 8 comma 6 della legge regionale 12/2011, con le modalità di cui al Regolamento emanato con D.P. 13/2012, e quindi di richiedere all'UREGA provinciale territorialmente competente il sorteggio dei componenti della Commissione;
2. operatività delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, con le modalità di cui al regolamento emanato con D.P. n. 13/2012, in ordine alla prestazione della garanzia da prevedere nel bando tipo, in considerazione della circostanza che non sono stati ancora emanati ed adottati i bandi tipo medesimi;
3. rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA ai sensi dell'articolo 9 comma 27 della legge regionale n. 12/2011;
4. modalità per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Allegato IIa categoria 12) di importo non superiore ad euro 100.000,00 nelle more della costituzione dell'Albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011;
5. conferimento di incarichi di collaudo;
6. attualità della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. relativa all'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica, di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).
Con la presente circolare si intendono fornire direttive a tutti gli operatori nel merito delle richieste pervenute, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati.
1. Obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, di richiedere all'UREGA provinciale territorialmente competente il sorteggio dei componenti la commissione.
L'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, da parte delle stazioni appaltanti, nel caso in cui intendano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011; tale articolo, al comma 6, dispone che i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico, fra gli iscritti all'albo da costituirsi ai sensi del comma 7 del succitato articolo, da effettuarsi a cura dell'UREGA provinciale territorialmente competente.
Nelle more della costituzione dell'albo di esperti, l'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 dispone al comma 8 di fare riferimento all'albo esistente presso questo Assessorato, integrato da esperti in materie giuridiche; tale Albo, come chiaramente individuabile dalla consultazione del sito istituzionale di questo Assessorato, ricomprende soggetti di professionalità adeguata all'espletamento di servizi di progettazione e collaudo attinenti all'architettura e ingegneria anche integrata (Allegato IIA sopra richiamato Categoria 12), oltre che esperti in materie giuridiche.
Pertanto, sussiste l'obbligo di fare ricorso all'albo di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 per l'individuazione dei commissari diversi dal presidente nel caso in cui intendano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tuttavia tali soggetti, in virtù della loro qualificazione, non possono che essere utilizzati per l'istituzione di commissioni di gara di lavori pubblici, ovvero per l'affidamento di forniture e servizi riguardanti categorie pertinenti alla loro professionalità. Pertanto i soggetti medesimi non possono essere individuati quali componenti di commissioni per l'affidamento di servizi e/o forniture di diversa natura, e che esulano dalla loro competenza professionale. Per quanto premesso, in carenza di professionalità adeguate all'oggetto del bando presenti nell'Albo tuttora esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ove accertato dal R.U.P., le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle procedure previste dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, applicabile in via analogica ancorchè non recepito integralmente dalla legge regionale n. 12/2011.
2. Operatività delle disposizioni in ordine alla prestazione della garanzia da prevedere nel bando nelle more dell'emanazione dei bandi tipo uniformi.
L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 al comma 2, (lettera a), dispone che i bandi tipo uniformi, da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, devono prevedere che "la quota in aumento di cui all'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con fideiussione bancaria".
Il regolamento di attuazione emanato con D.P. 13/2012, precisa all'articolo 1 comma 1 che i bandi tipo sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione UE n. 842/2011, nonché quelli adottati dall'A.V.C.P. ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, del D.Lgs 163/2006, ed al comma 2 che l'Assessore provvede ad integrare i suddetti bandi con le disposizioni sopra richiamate.
Dato atto preliminarmente che I'A.V.C.P. non ha adottato i bandi tipo, si ritiene - conformemente al disposto del comma 5 dell'articolo 11 del D.P. 13/2012 - che destinatario della prescrizione di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) sia il bando tipo uniforme e che pertanto, nelle more della suddetta emanazione, la disposizione non sia applicabile.
Si rileva infine che la superiore previsione della normativa regionale deve coordinarsi sia con l'obbligo ai sensi del comma 8, articolo 75 del D.Lgs n. 163/2006 di corredare, a pena di esclusione, l'offerta con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, sia con la necessità di garantire la segretezza dell'offerta.
I bandi tipo uniformi ex articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 dovranno pertanto regolamentare le modalità con cui l'impresa deve formalizzare l'impegno da parte del fidejussore (bancario o assicurativo) a prestare la garanzia per l'esecuzione del contratto, tutelando nel contempo la segretezza dell'offerta.
3. Rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA.
Il tema del rinnovo dei componenti delle Sezioni, era stato sollevato prima dell'emanazione del Regolamento. A tal proposito l'Assessore, con nota 284 del 2 febbraio 2012 inoltrata a tutti i Presidenti e componenti delle Sezioni provinciali dell'U.R.E.G.A. ed all'On. le Presidente della Regione Siciliana, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge approvata dal Parlamento Regionale il 14 dicembre 2011 (DDL 805), che disponeva l'ulteriore termine di 90 giorni per la definizione delle procedure dettate dal Titolo I della legge regionale n. 12/2011, aveva espresso parere che i componenti permangono nelle loro funzioni sino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6.
Preso atto e considerato che da quel momento ad oggi, i componenti delle Sezioni hanno continuato ad operare legittimamente, si ritiene che i medesimi permangano nelle loro funzioni sino al termine dell'ulteriore differimento previsto al 30 settembre 2012, come disposto dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 23.
4. Affidamento servizi ingegneria e architettura di importo non superiore ad euro 100.000,00 nelle more della costituzione dell'albo unico regionale (articolo 12 legge regionale n. 12/2011).
Con l'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, è stata prevista l'istituzione di un albo unico regionale, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.Lgs n. 163/2006, i servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 (servizi di ingegneria e architettura), di importo non superiore ad euro 100.000,00; a tale Albo attingono tutti gli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 12/2011.
Le modalità di applicazione del predetto articolo sono definite dall'articolo 25 del Regolamento di cui al D.P. n. 13/2012, ed in particolare dal comma 6, che prescrive l'obbligo di tutti gli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 12/2011, pena la inammissibilità dei finanziamenti, quale che ne sia la fonte, e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione Siciliana, di attingere a tale Albo, onde procedere alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento dei servizi attraverso la procedura negoziata.
L'iscrizione all'albo è riservata a liberi professionisti. E' vietata l'iscrizione a dipendenti di uffici tecnici di enti pubblici, a componenti dell'Ufficio regionale degli appalti pubblici, a soggetti iscritti alle S.O.A. e, in generale, a tutti coloro che hanno rapporti di lavori con le pubbliche amministrazioni e con enti pubblici che inibiscono l'esercizio della libera professione.
L'affidamento degli incarichi professionali è di competenza del R.U.P. ed è subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a dipendenti della stessa stazione appaltante, sulla base dei criteri riportati al comma 11 dell'articolo 25 del D.P. n. 13/2012. Il ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni è possibile solo per interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del citato comma 11.
Considerato che con l'articolo 3 della legge regionale n. 23/2012 la definizione delle procedure per l'applicazione del Titolo I della legge regionale n. 12/2011 è stato differito al 30 settembre 2012, fino alla formazione dell'Albo, tutte le amministrazioni, per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo non superiore ad euro 100.000,00 potranno procedere ai sensi dell'articolo 267 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006. L'affidamento potrà avvenire o utilizzando gli elenchi formati dalla Stazione appaltante o mediante indagine di mercato, nel rispetto dell'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12, ovvero secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del massimo ribasso, dalla lettura del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011 e dei commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 29 del 13/2012 si evince la seguente casistica:
a) Per gli appalti di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo pari o superiore a 100.000,00 euro il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) Per gli appalti di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo inferiore ad euro 100.000,00 euro il criterio può essere sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello del prezzo più basso. In tale ultimo caso per l'individuazione dell'offerta anomala si richiama il contenuto del comma 8 art. 124 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
c) Per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), ai sensi del comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, trovano applicazione le norme di cui all'art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del Codice stesso.
5. Conferimento di incarichi di collaudo.
Con l'articolo 32 della legge regionale n. 12/2011 è stato abrogato l'articolo 22 della legge regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii., che al comma 4, per il conferimento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, prevedeva la competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate. Pertanto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, per il conferimento dei suddetti incarichi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. peraltro richiamate dal comma 10 dell'articolo 25 del Regolamento di cui al D.P. n. 13/2012 e dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, rientrando la nomina nella competenza della Stazione appaltante.
Egualmente si procederà nel caso di sostituzione di componenti di commissioni di collaudo nominate precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011.
Fanno eccezione gli incarichi di collaudo conferiti entro il termine del 17 maggio 2012, così come prorogato dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012, i quali potevano essere anche affidati secondo la normativa previgente.
Ciò premesso, si precisa che l'affidamento degli incarichi di collaudo è regolamentato dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 12/2011. Per quanto riguarda l'eventuale affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si ritiene che debba procedersi mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione affidataria.
6. Attualità della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. relativa all'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).
L'articolo 16 della legge regionale n. 15/2008, modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 6/2009 prevede l'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica, di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).
La legge regionale n. 12/2011 e il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P. n. 13/2012 nulla hanno innovato in merito e pertanto la citata previsione normativa esplica appieno i suoi effetti, obbligando i soggetti da essa previsti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA). La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e potrà essere consultata nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato infrastrutture e mobilità all'indirizzo www.regione.sicilia.it_AssInfrastruttureMobilita.
L'Assessore: VECCHIO