
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 20 luglio 2012
G.U.R.S. 3 agosto 2012, n. 31
Disposizioni per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa in armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. n. 544/Area 1ª/S.G. dell'1 ottobre 2010, con il quale l'Assessore regionale prof. avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 contenente "Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE" ed in particolare l'articolo 13 relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";
Vista la circolare n. 15 del 28 settembre 2010 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;
Vista la circolare n. 19 del 9 dicembre 2010 del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione, recante disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sul Patto di stabilità regionale;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 10081/13.11.11 dell'1 aprile 2011, recante "Ente pubblico e privato. Partecipazioni regionali. Competenza Assessorato regionale dell'economia. Fondazioni di partecipazione e S.E.U.S.. Profili di responsabilità", reso su richiesta formulata dall'Assessore per l'economia, giusta nota prot. n. 782/Gab dell'11 febbraio 2011;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso nonché per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Vista la circolare n. 5 del 5 maggio 2011 del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione, recante atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012;
Visto il proprio decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, relativo al riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto il proprio decreto n. 2333 del 23 novembre 2011, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 2 del succitato decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
Ritenuto che, secondo il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 20073 del 12 luglio 2012, l'articolo 4 del citato decreto legge, che detta disposizioni in materia di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche, è immediatamente applicabile nella Regione Siciliana;
Ravvisata l'esigenza di realizzare le condizioni per rafforzare il regime di controllo analogo della Regione sulle attività effettuate dalle società a totale partecipazione regionale destinatarie di affidamenti in house providing;
Considerato che a tal fine occorre indicare nei confronti delle società predette specifici adempimenti correlati ad un legittimo ed incisivo esercizio del controllo analogo, anche alla luce dell'evoluzione della recente normativa direttamente applicabile nell'ordinamento regionale;
Considerata la necessità di assicurare il concorso al contenimento della spesa pubblica regionale anche attraverso l'adeguamento delle politiche di bilancio delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale alle disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione per il rispetto del patto di stabilità nonché di tutte le altre disposizioni di contenimento della spesa, esigenza questa che è stata confermata in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale per l'anno 2011;
Considerato che il presente decreto non modifica il decreto concernente il riordino delle società partecipate, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, ma si limita a dettare disposizioni applicative del decreto legge n. 95/2012, come precisato direttamente applicabile nell'ordinamento regionale;
Ritenuto urgente intervenire affinché siano garantiti i livelli di riduzione della spesa delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale alle quali si applica già la disciplina sul patto di stabilità;
Ritenuto pertanto necessario emanare per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale ulteriori disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, in armonia con le disposizioni recate con l'art. 4 del citato decreto legge n. 95/2012;
Ritenuto altresì di dover compendiare la presentazione del disegno di legge "Interventi urgenti per la riduzione della spesa pubblica della Regione" alla Giunta regionale, con atto amministrativo ad esso coerente, che consenta di dispiegare immediatamente gli effetti sul contenimento della spesa in un comparto - qual'è quello delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione - che evidenzia rilevanti perdite di esercizio;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa richiamate, sono emanate le seguenti disposizioni:
1. Le società a totale o prevalente partecipazione regionale non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Le predette società entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto presentano il piano delle riduzioni, da adottare con apposita delibera del consiglio di amministrazione.
2. Tutte le spese relative ad incarichi di consulenze, nomine di esperti, attività di propaganda e pubblicità, comunicazione e rappresentanza a qualsiasi titolo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, devono comunque essere sottoposti a preventiva autorizzazione del dipartimento ragioneria generale, con attestazione del rispetto dei parametri di riduzione programmata della spesa e del patto di stabilità.
3. Presso ogni società può essere autorizzato l'uso di un numero di apparecchi telefonici cellulari nonché altri dispositivi quali tablet, smartphone etc. e di relativi contratti, non superiore al 30% del numero complessivo di amministratori, organi di controllo e dirigenti. Ogni violazione del predetto limite costituisce ipotesi di responsabilità erariale.
4. Coerentemente con le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa pubblica, le predette società si attiveranno, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre ogni forma di salario accessorio e/o benefit per tutto il personale dirigenziale e di comparto.
5. I locali degli immobili non utilizzati o parzialmente utilizzati dalle società a totale partecipazione regionale dovranno essere resi disponibili per l'utilizzo da parte di altre società analogamente partecipate. E' fatto divieto alle predette società di stipulare o rinnovare contratti di locazione prima di aver verificato, con attestazione del direttore generale e/o del presidente, che non sussistano altre possibilità di allocazione della società presso immobili di altre società regionali o della stessa Regione.
6. Le spese di trasferta degli amministratori non possono eccedere il 10 per cento dell'emolumento, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, mentre quelle dei direttori generali non possono eccedere il 5 per cento del compenso stabilito contrattualmente. (1)
7. E' fatto divieto di far gravare sui bilanci delle società premi ed oneri assicurativi di cui a qualsiasi titolo siano beneficiari gli amministratori, i sindaci, e, compatibilmente con i contratti collettivi, i dirigenti.
8. L'Assessorato regionale dell'economia verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni, i compensi ed i corrispettivi a qualsiasi titolo erogati in virtù dei contratti stipulati.
9. E' fatto divieto, in applicazione del decreto legge n. 95/2012, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra le società a totale partecipazione regionale, diretta o indiretta, e l'Amministrazione regionale; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
10. Gli ordini del giorno inerenti le convocazioni dei consigli di amministrazione delle società sono preventivamente comunicati, per via telematica, all'Assessorato regionale dell'economia - servizio partecipazioni e liquidazioni, entro e non oltre i tre giorni prima della convocazione.
11. Le delibere adottate dai consigli di amministrazione ed i relativi verbali sono trasmessi, anche per via telematica, entro e non oltre cinque giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale dell'economia - servizio partecipazioni e liquidazioni - che in merito può esprimere le prorie osservazioni ai fini della legittimità, del contenimento della spesa, ed in generale della rispondenza agli indirizzi di direzione e coordinamento che sostanziano il controllo analogo. L'Assessorato regionale dell'economia può, in ogni momento, chiedere alla società partecipata, ai sensi dei precedenti commi, chiarimenti sulle deliberazioni adottate, le iniziative assunte e su qualsiasi altra questione inerente l'organizzazione o l'attività della società. Il riscontro deve essere dato entro e non oltre giorni cinque dalla richiesta.
12. In ogni caso le deliberazioni diventano esecutive dopo la pubblicazione nel sito internet delle società, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
13. I presidenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale attestano, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'integrale rispetto delle previsioni dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, delle prescrizioni di cui ai decreti assessoriali nn. 1720/2011 e 2333/2011, nonché delle previsioni della legge regionale n. 19 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
14. In caso di violazione dei vincoli dettati dall'art. 4 della legge n. 95 del 2012 e delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni, compensi e corrispettivi erogati in virtù dei contratti stipulati. La violazione dei doveri di comunicazione ed informazione a carico degli amministratori e dei direttori generali determina i presupposti per la promozione dell'azione di responsabilità.
In ordine alla disciplina del rimborso delle spese di missione e/o di trasferta per le società a partecipazione regionale, previsto dal comma annotato, si rimanda al D.A. Economia 26 gennaio 2024, n. 7.
Restano ferme e immutate le altre previsioni contenute nel D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011 e nel D.A. n. 2333 del 23 novembre 2011 che saranno coordinate con quelle di cui al presente decreto.
Il presente decreto viene comunicato direttamente alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, esplicando gli effetti nei loro confronti dall'avvenuta ricezione.
Ai fini generali viene altresì pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'economia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20 luglio 2012.
ARMAO