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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 26 gennaio 2024, n. 7

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Economia pubblicato nella G.U.R.S. 16 febbraio 2024, n. 9

Disciplina del rimborso delle spese di missione e/o di trasferta per le società a partecipazione regionale.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, come modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972 n. 1, 12 aprile 1989 n. 3 e 31 gennaio 2001 n. 2,

VISTO il D.P. Regione 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana,

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I, "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";

VISTA la L.r. 15.5.2000 n. 10 e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo politico le competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo,

VISTO il D.P. Regione n. 777/Area 1 del 15.11.2022 con il quale l'on. le Marco Falcone è stato preposto all'Assessorato dell'Economia,

VISTI gli articoli 20 della L.r. 12.5.2010 n. 11 e s.m.i e l'art. 33, c. 1, 2 e 7, della L.r. 7.5.2015 n. 9 inerenti l'amministrazione delle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione ed i metodi di controllo sulla gestione di dette società,

VISTE le ulteriori disposizioni legislative regionale recate all'articolo 24 della L.r. 15.5.2013 n. 9, all'art. 13 della L.r. 11.6.2014 n. 13, all'art. 33, c. 3, 4, 5, e 55 della L.r. 7.5.2015 n. 9, e ss.mm.ii, agli articoli 12 e 14 della L.r. 25.5.2022 n. 13 che impongono alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione misure varie di contenimento della spesa, inerenti i costi di gestione degli organi, le spese del personale, le consulenze, i trattamenti retributivi etc

VISTA la legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante" disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale - stralcio I", che all'art. 2 ha dettato disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate, demandando le disposizioni di attuazione all'adozione di un emanando decreto dell'Assessore regionale per l'Economia;

VISTE le disposizioni contenute nel D.Ls. 19.8.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e smi,

CONSIDERATA la necessità di assicurare il concorso al contenimento della spesa pubblica regionale anche attraverso l'adeguamento delle politiche di bilancio delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale alle disposizioni alle quali è assoggettata l'amministrazione per il rispetto del patto di stabilità nonché di tutte le altre disposizioni di contenimento della spesa;

VISTA la Circolare n. 15 del 28 settembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;

VISTA la Circolare n. 19 del 9 dicembre 2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione recante disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sul Patto di stabilità regionale;

VISTA la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione recante atti di indirizzo per le Società partecipate dalla Regione Siciliana;

VISTO il D. n. 1720 del 28 settembre 2011, relativo al riordino delle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTO il Decreto n. 28 del 20.7.2012 con il quale sono state disciplinate, in attuazione al D.L. 6.7.2012 n. 95, molteplici misure di riduzione della spesa pubblica relative alla gestione delle società a partecipazione pubblica,

VISTO il Decreto n. 2333 del 23 novembre 2011, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 2 del succitato decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;

VISTO il D. Ragioniere Generale n. 70 del 29/1/2018, che detta linee guida per la compilazione delle schede di rilevazione mensile dei costi delle società relativamente alle spese per il personale, alle spese per gli organi di amministrazione e controllo, alle spese per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle spese per lavori o forniture di beni e servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 2731 del 26/10/2018 che regolamenta i controlli sulle società partecipate della Regione;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1 del 4.01.2021;

CONSIDERATO in particolare il sopra richiamato D.A. n. 28 del 20.7.2012, nella parte in cui disciplina - tra le altre - all'art. 1, c. 6, il rimborso delle spese di viaggio in favore degli Amministratori delle società partecipate residenti fuori dalla sede della società per il raggiungimento della sede societaria ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni ed anche per le ipotesi di trasferta fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la società per l'adempimento di attività istituzionali,

CONSIDERATO che il citato D.A. n. 28/2012 ha proceduto alla disciplina di detti rimborsi in attuazione all'art. 16 della L.r. 8.2.2007 n. 2 che ha stabilito l'applicazione alle società a partecipazione pubblica regionale delle disposizioni previste dall'art. 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della L. 27.12.2006 n. 296, la quale ha esteso la disciplina introdotta dall'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2002 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 267/2000] TUEL ai rimborsi spese dei componenti degli organi amministrativi delle società

partecipate degli enti pubblici locali;

CONSIDERATO pertanto che, in armonia con le misure legislative nazionali sopra richiamate, volte alla progressiva riduzione delle spese delle società a partecipazione pubblica, con il menzionato decreto 28/Gab del 20 luglio 2012 è stato previsto un tetto limite ai rimborsi per tutte le tipologie di trasferte e specificatamente per gli amministratori entro il 10% degli emolumenti ad essi spettanti, come determinati dall'art. 20 della L.r. 11/2010 (ora art. 33 della L.r. 9/2015), e per i direttori generali entro il 5% del compenso stabilito contrattualmente.

CONSIDERATO che l'art. 28, c.1, del D.Lgs. 175/2016 TUSP ha abrogato l'art. 1, c.727, della L.296/2006, e conseguentemente è venuta meno l'applicabilità alle società a partecipazione pubblica regionale dell'art. 84 del TUEL sopra richiamato, insieme alla esclusione in esso contenuta del rimborso delle spese di soggiorno in caso di missioni degli amministratori non residenti da e per la sede societaria.

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste in ordine alla possibilità di deroga al limite di spesa imposto con circolare adottata con D.A. n. 28/2012 al rimborso delle spese di viaggio in favore degli Amministratori delle società partecipate residenti fuori dalla sede della società per il raggiungimento della sede societaria ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni ed anche per le ipotesi di trasferta fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la società per l'adempimento di attività istituzionali, in quanto detto limite non consente un adeguato svolgimento delle funzioni, in termini di assiduità di presenza presso la sede societaria funzionale agli adempimenti da praticarsi, e non permette anche l'espletamento di missioni fuori sede strettamente connesse a compiti ed impegni istituzionali;

CONSIDERATO che, alla luce del mutato quadro normativo, e delle esigenze rappresentate dagli amministratori delle società, si rende opportuna una rivisitazione dell'attuale quadro regolamentare previsto dal richiamato D.A. n. 28/2012 al fine di garantire l'assiduità di presenza degli Amministratori presso la sede societaria funzionale agli adempimenti inerenti all'incarico e per consentire l'espletamento di missioni fuori sede strettamente connesse a compiti ed impegni istituzionali, attribuendo agli stessi flessibilità di gestione pur nel rigoroso rispetto del contenimento della spesa pubblica,

CONSIDERATO che, la Corte dei Conti, con delibera n. 38 Sez Aut2016/QMIG, ha statuito che resta sempre valido ed utile termine di riferimento anche per la fattispecie che qui ci occupa, la distinzione tra spese di missione in senso stretto, quali quelle effettuate in ragione del mandato fuori del comune dove ha sede l'ente, e gli oneri di trasferta finalizzati all'esercizio della funzione, connessi al raggiungimento della sede dell'ente per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune dove ha sede l'ente.

CONSIDERATE anche le direttive contenute nel testo dell'Orientamento, adottato ai sensi dell'art. 15, c.2, del D.Lgs. 175/2016 del 10.6.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine ai rimborsi spese, secondo le quali "non rientrano nell'ambito della soglia massima individuata [dei compensi] i rimborsi spese specificamente documentati", fermo restando la generale facoltà/obbligo in capo alle Amministrazioni pubbliche prevista ai sensi dell'art. 19, c.5, del TUSP di fissare "con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate".

RITENUTO che, si ritiene comunque opportuno circoscrivere il limite del rimborso per le spese delle missioni e trasferte per i componenti del Cda non muniti di deleghe di gestione o specifiche attribuzioni nel rispetto delle previsioni di cui al TUSP 175/2016, elevando il tetto rimborsabile al 20% dell'emolumento annuo ad essi spettante, anche in relazione all'aumento del costo del carburante intervenuto dal 2012 ad oggi,

RITENUTO altresì di applicare detto trattamento anche ai soggetti in quiescenza, titolari di incarichi gratuiti, ed ai direttori generali, e per questi ultimi limitatamente alle sole spese di missione in senso stretto.

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa richiamate, a parziale modifica di quanto già previsto all'art. 1, c. 6, della Circolare adottata con D.A. n. 28/Gab del 20.7.2012 in materia di rimborso delle spese di missione/trasferta, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per ridurre le necessità di missioni e/o trasferte, è fatto onere generale ai componenti tutti degli organi di amministrazione ed ai direttori generali delle Società di fare ricorso in via ordinaria, anche per le attività assembleari e di rappresentanza istituzionale, ai collegamenti in streaming.

2. Per i componenti dei Consigli di Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, non muniti di deleghe di gestione o di specifiche attribuzioni ai sensi del TUSP 175/2016, il rimborso delle spese di missione e/o di trasferta deve essere comunque contenuto entro il 20% degli emolumenti ad essi spettanti, come determinati dall'art. 20 della L.r 11/2020, modificato dall'art. 33 della L.r. 9/2015,

3. Per gli Amministratori Unici ed i componenti dei Consigli di Amministrazione muniti di deleghe di gestione il limite di cui all'art. 2 si applica con riguardo esclusivo alle spese di missione in senso stretto, salvo eventuali specifiche deroghe, preventivamente autorizzate da questo Assessorato Economia in presenza di rilevanti ragioni istituzionali.

4. Il limite di cui all'art. 2 si applica anche ai soggetti in quiescenza, titolari di incarichi gratuiti, ed ai direttori generali, per questi ultimi limitatamente alle spese di missione in senso stretto.

5. Tutte le trasferte e/ o missioni devono essere giustificate da idonea motivazione, opportunamente documentata, anche in relazione alla prescrizione richiamata al precedente punto 1.

6. Non sono ammissibili rimborsi forfettari, occorrendo ai fini del rimborso documentazione probatoria delle spese sostenute.

7. Si applicano le disposizioni generali inerenti il trattamento di missione del personale dirigenziale regionale ed i limiti di rimborsi in esso previsti.

8. Resta fermo comunque l'obbligo dell'osservanza del limite complessivo di contenimento delle spese correnti previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 9/2021.

L'Assessorato regionale dell'economia verifica il rispetto dei limiti di cui ai commi precedenti.

La violazione delle citate prescrizioni è causa di responsabilità erariale per gli amministratori ed i dirigenti responsabili delle società.

Art. 2

Restano ferme e immutate le altre prescrizioni contenute nel D.A. n. 28 del 20 luglio 2012.

Il presente decreto sarà notificato alle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, esplicando gli effetti nei loro confronti dall'avvenuta ricezione e pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Economia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 gennaio 2024

L'Assessore

MARCO FALCONE

Il dirigente dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione società partecipazione regionale

DORA PIAZZA