
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento, con effetto dal 1° gennaio 2021, si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1987.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 481/2012 DELLA COMMISSIONE, 7 giugno 2012
G.U.U.E. 8 giugno 2012, n. L 148
Regolamento che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/2179)
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento, con effetto dal 1° gennaio 2021, si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1987.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 11 giugno 2012
Applicabile dal: 1° luglio 2012 (vedi nota)
Nota:
L'art. 8 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (2) ha aperto un contingente tariffario autonomo su base pluriennale per l'importazione di 20.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che aumenta l'importo del contingente tariffario a 21.500 tonnellate dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione e a 48.200 tonnellate dal 1° agosto 2012. I contingenti tariffari per i prodotti agricoli sono gestiti in conformità all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012, prevede che il contingente tariffario è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).
2) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità (5) stabilisce regole per la gestione del contingente tariffario in causa, applicando il metodo dell'esame simultaneo delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dalla recente esperienza con la gestione del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità è emersa l'esigenza di migliorare la gestione di questo contingente tariffario. L'esperienza maturata con il sistema di gestione "primo arrivato, primo servito", di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è stata positiva in altri settori agricoli. Pertanto, nell'interesse della semplificazione amministrativa e per evitare comportamenti speculativi, il contingente tariffario riguardante le importazioni di carni bovine di alta qualità originarie di paesi terzi dovrebbe essere gestito in conformità degli articoli 308 bis-308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), il quale stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.
3) Per garantire un flusso regolare di importazioni è opportuno suddividere ciascun periodo contingentale di importazione in più sottoperiodi. Ai sensi dell'articolo 308 bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre fissare numeri d'ordine appropriati.
4) Il regolamento (CE) n. 617/2009 stabilisce che l'anno contingentale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno. Per garantire una rapida transizione dall'attuale metodo dell'esame simultaneo al sistema del "primo arrivato primo servito", il nuovo metodo di gestione dovrebbe essere applicato dal 1° luglio 2012.
5) Il quantitativo disponibile per il primo sottoperiodo (dal 1° luglio al 30 settembre 2012) dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenendo conto del volume del contingente tariffario annuale applicabile fino al 31 luglio 2012 e del nuovo volume aumentato del contingente tariffario annuale applicabile dal 1° agosto 2012.
6) E' opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall'organismo competente del paese terzo esportatore. Il rilascio dei certificati di autenticità serve a garantire che i prodotti importati possiedano i requisiti stabiliti nel presente regolamento per le carni bovine di alta qualità.
7) A fini di maggiore chiarezza, il regolamento (CE) n. 620/2009 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.
8) Poiché il nuovo sistema di gestione dev'essere applicato dal 1° luglio 2012, i titoli richiesti nel giugno 2012 a norma del regolamento (CE) n. 620/2009 non devono essere rilasciati.
9) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 182 del 15.7.2009.
GU L 149 dell'8.6.2012.
GU L 55 del 28.2.2011.
GU L 182 del 15.7.2009.
GU L 253 dell'11.10.1993.
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Oggetto e campo di applicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2179)
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell'Unione per l'importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio figurano all'allegato I del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica alle carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.
Ai fini del presente regolamento si intende per "carne congelata" la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.
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Modalità di gestione del contingente tariffario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2179)
1. Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli da 49 a 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1). Non sono richiesti titoli di importazione.
2. Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale con un volume di 45 000 tonnellate metriche recante il numero d'ordine 09.2201 con:
a) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2202;
b) due sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
c) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° luglio 2020.
I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203 che si riferiscono ai sottocontingenti tariffari.
3. I prelievi dai sottocontingenti tariffari fino al 30 settembre, al 31 dicembre e al 31 marzo sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione a novembre, febbraio e maggio. I relativi saldi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali rispettivamente a partire dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile. I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingentale non sono trasferiti a un altro anno contingentale. (2) (3)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 agosto 2012, n. L 215.
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2019/2179.
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Certificati di autenticità
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 238/2013)
1. Per beneficiare del contingente tariffario, occorre presentare alle autorità doganali dell'Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa, accompagnato da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione.
2. Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è redatto in conformità del modello che figura all'allegato III.
3. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato II.
4. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall'organismo emittente.
5. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.
6. Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità.
7. La validità del certificato di autenticità è di tre mesi dalla data del rilascio.
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Organismi emittenti dei paesi terzi
1. L'organismo emittente di cui all'articolo 3:
a) è riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a) il nome, l'indirizzo e se possibile l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell'organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 3;
b) il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dallo o dagli organismi emittenti;
c) le procedure e i criteri seguiti dall'organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II.
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Comunicazioni relative ai paesi terzi
Ove siano rispettati i requisiti di cui all'allegato II, la Commissione pubblica il nome dell'organismo o degli organismi emittenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", o con qualsiasi altro mezzo appropriato.
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Controlli in loco nei paesi terzi
La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
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Disposizioni transitorie
Le domande di titolo presentate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 durante i primi sette giorni del giugno 2012 sono respinte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le cauzioni costituite in relazione a tali domande vengono svincolate.
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Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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Il presente allegato è sostituito dall'art. 10 del Reg. (UE) 2017/1585 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2179.
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ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 238/2013)
Requisiti dei prodotti che rientrano nel contingente tariffario di cui all'articolo 1
1. I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi [1] di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62% da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca.
2. Alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto al punto 1 è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all'1,4% del loro peso vivo.
3. Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l'altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell'ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi.
4. I tagli devono essere etichettati in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [2].
5. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "Carni bovine di alta qualità".
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[1] Ai fini dei presenti requisiti, le giovenche e i manzi sono i "bovini", quali definiti nell'allegato III, parte IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C quali definite nell'allegato V, parte A, del medesimo regolamento.
[2] GU L 204 dell'11.8.2000.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento, con effetto dal 1° gennaio 2021, si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1987.