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N.d.R. Il presente è ABROGATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Infrastrutture e Mobilità 5 febbraio 2018.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 28 maggio 2012

G.U.R.S. 29 giugno 2012, n. 26

Approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitati paritetici territoriali.

N.d.R. Il presente è ABROGATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Infrastrutture e Mobilità 5 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Vista le norme sulla contabilità generale della Regione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto la legge 3 agosto 2007, n. 123;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I;

Visti l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile sottoscritto dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) con il quale si costituisce l'ente paritetico per la sicurezza sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale (C.P.T.) legalmente costituito sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto assessoriale 5 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008, concernente l'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi da erogare ai fini dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

Visto il decreto assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008, con il quale è stato emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto assessoriale 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13 gennaio 2012 n. 2 di abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008, che ha introdotto nuove procedure attuative della norma e modificato le modalità di erogazione dei servizi da parte dei comitati paritetici territoriali, per cui occorre modificare lo schema-tipo di convenzione emanato con il sopra citato decreto assessoriale 23 ottobre 2008;

Vista la nota prot. n. 114293 del 22.12.2011 dell'Area 1, U.O A1.01, dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, con la quale si trasmetteva al coordinamento regionale C.P.T., per l'opportuna valutazione, la modifica allo schema tipo di convenzione di cui al citato decreto assessoriale 23 ottobre 2008 predisposto dall'area VII dello stesso dipartimento in applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20/2007;

Visto l'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012, con il quale si stabilisce che la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori edili, settore di classe di rischio alto, deve essere pari a 16 ore di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica;

Vista la nota prot. n. 20084 del 24 febbraio 2012 dell'area VII, U.O A7.02, dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti, con la quale, facendo seguito alla precedente, si chiedeva di riscontrare le ulteriori modifiche apportate allo schema di convenzione tipo ai sensi del suddetto accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

Vista la nota prot. n. 136 del 10 marzo 2012 del coordinamento regionale C.P.T. in riscontro alle suddette note con la quale si trasmettevano le proposte di modifica allo schema di convenzione-tipo predisposto dal dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti;

Visto il verbale di riunione dell'11 aprile 2012 tra il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti ed il coordinamento regionale C.P.T. con il quale si concorda il testo dello schema di convenzione-tipo e del prospetto analitico delle attività da espletare da parte dei C.P.T. e dei relativi costi che è parte integrante dello schema stesso; Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 301 del 30 dicembre 2003 presa come riferimento per l'individuazione del costo orario relativo ai tecnici dei C.P.T. per le attività previste dallo schema tipo di convenzione;

Considerato che occorre procedere ad approvare il nuovo schema tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e stazioni appaltanti in ottemperanza al disposto dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, del suddetto decreto assessoriale 16 dicembre 2011 e dell'accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori;

Considerato che i comitati paritetici territoriali hanno già sottoscritto le convenzioni con diverse stazioni appaltanti sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui al succitato decreto assessoriale 23 ottobre 2008;

Decreta:

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Art. 1

E' approvato lo schema-tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 che sostituisce quello approvato con decreto assessoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008.

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Art. 2

Le stazioni appaltanti che hanno già sottoscritto con i comitati paritetici territoriali le convenzioni di cui decreto assessoriale 23 ottobre 2008 devono provvedere ad apportare alle stesse le modifiche introdotte dal nuovo schema-tipo di cui al presente decreto fermo restando che sono fatti salvi gli effetti e le procedure già avviate per i lavori in corso di realizzazione normati dalle precedenti convenzioni.

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Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

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Art. 4

Il presente decreto, unitamente allo schema-tipo di convenzione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 28 maggio 2012.

FALGARES

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 6 giugno 2012 al n. 234.

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Allegato 1

CONVENZIONE TRA.................................

E

CTP DI.................................

ai sensi dell'art. 3 della legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20

L'anno................, il mese......................., il giorno,......................., presso la sede del.......................................sito in...................................tra, da una parte .........................................................................con sede in............................................., via.................................................... n..............., in seguito stazione appaltante, rappresentata da.................................................... domiciliato per la carica come sopra dall'altra parte il Comitato paritetico territoriale della provincia di.........................................................con sede in....................................................., via.............................................. n................, in seguito CPT di................................., rappresentato dal presidente pro tempore..................................... domiciliato per la carica come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta costituzionale della Repubblica italiana come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

- lo Statuto della Regione Siciliana;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

- la circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 5 settembre 2008;

- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;

- l'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012;

- l'art. 1, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011.

Premesso

- che l'Assemblea regionale Siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la legge regionale n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

- che l'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;

- che l'art. 3, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del decreto legislativo n. 81/08, l'organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 cosi come specificato dalla circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

- che il CPT di............................. è individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che l'art. 90, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del predetto decreto legislativo;

Considerato

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità attuative previste dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011; tutto ciò visto, premesso e considerato; tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

Scopo della convenzione

Lo scopo della convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;

2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;

3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;

4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011.

Articolo 2

Attività in convenzione

Le attività disciplinate dalla presente convenzione sono:

1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT di............................ nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);

- formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1,2,3,12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dell'accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.

Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di.................... anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;

2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;

3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante al CPT di.................... ed in sinergia con l'area VII Interdipartimentale del dipartimento regionale delle infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'ente finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopraccitato decreto, mentre per le opere appaltate dalla stazione appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed obblighi della stazione appaltante

La stazione appaltante, anche attraverso il responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

1. rendere parte integrante del bando di gara e dei contratti di appalto la presente convenzione;

2. comunicare tempestivamente al dipartimento regionale infrastrutture, area VII e, per conoscenza, al CPT di.......................... le seguenti informazioni:

a) l'ente finanziatore;

b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;

c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;

d) l'importo lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;

3. trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:

a) Responsabile unico del procedimento;

b) Direttore dei lavori;

c) Impresa appaltatrice e suo legale rappresentante;

d) Imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera:

e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, la stazione appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'ente finanziatore ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, area VII, la quota di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di............................

5. Per i lavori finanziati dalla stazione appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di.................., fermo restando l'obbligo, da parte della stazione appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al dipartimento regionale infrastrutture, area VII al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4

Doveri ed obblighi del CPT

Il CPT di...................., ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente convenzione;

2. comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;

3. consegnare alla stazione appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'impresa esecutrice ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al direttore dei lavori: a. il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;

b. il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;

c. il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere. Nell'esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire al CPT di..................... l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 6

Rendicontazione

La stazione appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di........................ l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione.

L'erogazione delle somme spettanti al CPT avverrà a cura della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del dipartimento regionale infrastrutture, area VII, per mezzo della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal dirigente preposto della stazione appaltante e dal presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di presidente, dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Articolo 8

Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto.

Per la stazione appaltante.................................................

Per il CPT...........................................................................

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