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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 19 aprile 2012

G.U.R.S. 13 luglio 2012, n. 28

Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle forze dell'ordine - Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10/2000;

Visto il D.P. Reg. n. 12/2009;

Visto il D.P. Reg. n. 1260/2010;

Visto il D.P. Reg. n. 374/2010;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 8 dell'8 giugno 2005, con cui si stabilisce che gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale, alla polizia municipale e provinciale hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione;

Visto l'art. 27 - comma 1 - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che stabilisce, tra l'altro, che: ".....nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi.....;

Visto l'art. 27 - comma 7 - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che altresì prevede che gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009 che prevede la proroga della validità dei contratti di affidamento provvisorio per ulteriori cinque anni dalla data di scadenza;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 di approvazione dell'esercizio provvisorio;

Visto il D.A. n. 41/Gab dell'1 aprile 2011 che stabiliva le direttive relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle Forze dell'ordine nonché le modalità di rimborso, dei relativi corrispettivi, alle aziende di trasporto pubblico;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 che autorizza ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la nota prot. n. 67 del 23 marzo 2012 con la quale la ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha restituito il decreto assessoriale n. 570 del 23 febbraio 2012 trasmesso con elenco n. 12024 del 27 febbraio 2012, con le seguenti osservazioni: " Si restituisce il provvedimento in oggetto descritto, in quanto gli importi relativi alla quota viaggi (art. 2) eccedono lo stanziamento di bilancio";

Preso atto che per mero refuso dattilografico, la somma delle quote viaggiatori di cui alla tabella contenuta nell'articolo 2 del decreto assessoriale n. 570/2012 è stata erroneamente riportata indicando un importo pari ad euro 601.000,00 anzichè euro 600.000,00;

Vista la risposta alla osservazione del 5 aprile 2012 con la quale si condivide il rilievo della ragioneria e si comunica che si procederà all'annullamento del decreto assessoriale n. 570 del 23 febbraio 2012 e all'emissione di un nuovo provvedimento;

Ritenuto di dover procedere pertanto all'annullamento del citato D.A. n. 570/2012;

Ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento del servizio in favore delle FF.OO. impegnate nelle attività di contrasto dei fenomeni di illegalità su tutto il territorio regionale, avuto tuttavia riguardo alle necessità di assicurare una puntuale osservanza del vincolo di finanza pubblica fissato con le previsioni del bilancio per l'esercizio 2012;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati in premessa e qui ad ogni effetto richiamati, la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale, esclusivamente per motivi di servizio, degli appartenenti alle forze dell'ordine, è garantita dalla Regione Siciliana nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.

Art. 2

Le somme stanziate in bilancio sul capitolo 478113 - Rubrica del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -, per le finalità di cui all'art. 1, che per l'anno 2012 sono pari ad euro 600.000,00, sono ripartite sulla base della medesima percentuale utilizzata nella precedente annualità, come meglio specificata nella sottostante tabella:

Corpo, Arma, ecc.

Percentuale

Quota viaggi (euro)

Arma dei Carabinieri

23%

euro 138.000,00

Polizia di Stato

28%

euro 168.000,00

Guardia di Finanza

15%

euro 90.000,00

Vigili del Fuoco

10%

euro 60.000,00

Polizia Penitenziaria

22%

euro 132.000,00

Corpo Forestale

1,50%

euro 9.000,00

Polizia Provinciale

0,50%

euro 3.000,00

Le suddette quote tengono conto dello stanziamento del capitolo 478113 in atto previsto nel ddl del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e, pertanto, saranno rideterminate, secondo le medesime percentuali, in relazione allo stanziamento definitivo previsto nella legge di approvazione di bilancio e nel relativo decreto di riparto in capitoli, con successivo provvedimento del dirigente generale del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti e comunicate ai beneficiari.

Sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, le citate quote, in vigenza della legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, sono gestibili in dodicesimi in ragione di mese, pertanto eventuali eccedenze sul plafond mensile da parte di ogni singola forza dell'ordine non saranno riconosciute.

Art. 3

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, previa presentazione della propria tessera di servizio, avranno diritto alla consegna del "Biglietto" di cui all'allegato menabò ("all. A"), che dovrà essere debitamente compilato nelle parti riguardanti il Corpo di appartenenza, il numero della tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo e il costo. Non potrà essere rimborsato il titolo compilato parzialmente.

Art. 4

Le amministrazioni destinatarie dell'intervento pubblico accertano il rispetto dell'utilizzazione complessiva nei limiti del plafond assegnato. Eventuali eccedenze di spesa su tale plafond non saranno riconosciute. A tal fine, con cadenza mensile, le suddette amministrazioni provvederanno a comunicare all'Amministrazione regionale il livello di utilizzazione del plafond, segnalandone comunque l'esaurimento entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 5

Le aziende, ciascuna per la propria competenza, ai fini dell'accertamento del rispetto dell'utilizzazione complessiva nei limiti del plafond assegnato alle amministrazioni destinatarie dell'intervento pubblico, sono tenute, con cadenza mensile, a comunicare (anche tramite fax) all'Amministrazione regionale il livello di utilizzazione del plafond, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo corpo di appartenenza delle forze dell'ordine. Le stesse devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "Biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 3, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti vendita; inoltre le stesse sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.

Art. 6

Al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle Forze dell'ordine, le aziende di T.P.L. devono presentare la fattura in bollo ed il rendiconto relativo ai predetti titoli di viaggio, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo corpo di appartenenza delle forze dell'ordine. Il rendiconto, elaborato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato "B", dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.

Le aziende hanno l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti presentati, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle aziende, ovvero richiedere la trasmissione dei titoli in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 7

Le aziende di trasporto pubblico locale, per consentire all'Amministrazione regionale un adeguato monitoraggio e controllo della spesa coerente con la disponibilità di bilancio, sono tenute a presentare il rendiconto e la fattura con cadenza trimestrale.

Per il periodo in cui il bilancio di previsione è gestibile in dodicesimi in virtù di specifica legge di autorizzazione, il rendiconto e le fatturazioni dovranno tenere conto dei limiti di importo di cui all'art. 2 nella parte in cui ci si riferisce all'autorizzazione in regime di esercizio provvisorio e quindi presentati con cadenza mensile.

In particolare, per il quarto trimestre, la documentazione necessaria alla previsione dell'impegno dovrà pervenire, pena la non accettazione, entro e non oltre il dieci dicembre dell'anno di competenza.

Art. 8

Sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare alle parti interessate, in dipendenza di quanto previsto dall'art. 4, l'eventuale esaurimento delle disponibilità di bilancio prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 9

Per i motivi citati in premessa, il decreto assessoriale n. 570/S1 del 23 febbraio 2012 è annullato.

Art. 10

Il D.A. n. 41/Gab dell'1 aprile 2011 è abrogato.

Art. 11

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 aprile 2012.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 29 maggio 2012 al n. 204.

Allegato B

Il sottoscritto......................................................... n.q. di titolare/legale rappresentante della ditta...................................................................................................................sede in.................................................... via.................................................... riporta di seguito il rendiconto dei biglietti emessi in favore del soggetti previsti dalla legge regionale n. 8/2005 e legge regionale n. 19/2005.

AZIENDA......................................................................

RENDICONTO BIGLIETTI TRASPORTO GRATUITO EX LEGGE REGIONALE N. 8/2005 E LEGGE REGIONALE N. 19/2005

ANNO............................

Corpo/Ente di appartenenza

N. tessera di riconoscimento

Località di partenza

Località di arrivo

N. biglietto

Data

Importo

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TOTALE

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Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso decreto.

Il rappresentante legale

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