
COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010
DECRETO 7 marzo 2012, n. 19
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 12 marzo 2012, n. 16
Accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011 - Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011). Modalità attuative.
PREMESSO:
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- che la L.R n. 14 del 4 agosto 2011, ha modificato la L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che la L.R n. 23 del 14 dicembre ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che l'art. 1, della L. R. 23 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURC n. 78 del 19 dicembre 2011, in tema di accreditamento istituzionale, ha previsto:
- al comma 237 quater: "Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies."
- al comma 237 quinquies: "Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l'attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma."
- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 14/2/2012 ha impugnato la L.R. n. 23 del 14/12/2011 per la presenza di profili di illegittimità costituzionale limitatamente a quanto disposto dall'art. 1, comma 237 undecies, dall'art. 1, comma 237 vicies e dall'art. 1, comma 237 vicies ter, nonché per la dilazione della tempistica per la definizione delle procedure di accreditamento che risultano in contrasto con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base al quale le procedure per il passaggio dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010;
CONSIDERATO:
- che, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera procedura di accreditamento prevista dalla L.R. 23/2011 e al fine di evitare eventuali contenziosi da parte dei soggetti interessati, nonché in forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, si riscontrano i presupposti per prevedere che il possesso dei titoli di cui alla L.R. 23/2011, comma 237 sexies, lettera a) e b) deve essere attestato attraverso dichiarazioni di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i. e non tramite certificazioni rilasciate dalle ASL territorialmente competenti;
- che, nell'esercizio delle medesime prerogative rimesse al Commissario ad acta, sussistono ragioni di opportunità per consentire, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 17 dell'allegato A al presente decreto, la possibilità di rettificare l'istanza di accreditamento attraverso la ripresentazione della domanda unicamente per quei casi in cui è stato commesso un errore materiale all'atto della compilazione e/o della trasmissione dell'istanza stessa;
- che, quanto previsto dai precedenti punti, rappresenta una procedura finalizzata al superamento di eventuali criticità che il Commissario ad acta è autorizzato a disciplinare ai sensi dell'art.1, comma 237 novodecies della L.R. 23/2011;
- che la disciplina delle modalità attuative di cui al citato comma 237 quinques, ed in particolare le modalità di attestazione dei criteri di ammissibilità delle strutture sanitarie di cui ai commi 237 sexies, octies, ed octies bis dell'art. 1 della L.R. n. 23/2011, nonché la tipologia di soggetti che non devono presentare domanda di accreditamento istituzionale, risultano formulate nell'allegato A) al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il commissario ad acta per il settore sanitario con decreto commissariale n. 2 del 16/01/2012, in forza di quanto disposto dal comma 231 bis, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011, così come aggiunto dal comma 34, dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2011, ha provveduto a sospendere l'efficacia, chiedendone l'abrogazione in quanto in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo e con i Programmi Operativi 2011-2012:
- dell'art. 1, comma 237 vicies, della L.R. 23/2011, nella parte in cui dispone che le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate di fisiokinesiterapia (FKT), ex art. 44 Legge n. 833/78, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, in deroga al comma 237 quater, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio sanitaria, nell'ambito del tetto di spesa già assegnato;
- dell'art. 1, del comma 237 vicies ter, della L.R. 23/2011, che dispone che nel rispetto del fabbisogno regionale le strutture sanitarie che insistono nei territori dei Comuni individuati negli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.l2/2008, se in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7301/2001, nonché in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al regolamento 1/2007 possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, operare in regime di accreditamento. Tali strutture possono presentare domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui al comma 237 quinquies. Inoltre, le stesse strutture non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall'ambito della Comunità montana;
- che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 novodecies della L.R. 23/2011 ha esplicitato, al punto 19 dell'allegato A) al presente documento, che la conferma dell'accreditamento istituzionale si consegue al termine delle verifiche di cui all'art. 1, comma 237 duodecies della citata L.R., fermo restando che, nelle more del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale, le strutture provvisoriamente accreditate inserite nel decreto commissariale di presa d'atto di cui al comma 237 undecies proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- che il ritardo sinora registrato dalla Regione Campania per la definizione delle procedure di accreditamento non rappresenta motivo di impedimento per l'attuazione di quanto disposto l'art. 1, comma 796, lettera t);
CONSIDERATO altresì:
- che So.Re.Sa. spa ha provveduto ad aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni legislative di che trattasi, la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale e ha formulato le specifiche tecniche per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma informatica che sono riportate nell'allegato B) al presente decreto commissariale quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
- di dover approvare gli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 237 quinquies;
VISTI:
- il D.Lgs n. 502/1992 e s.m;
- la L.R. n. 14/2011;
- la L.R. n. 23/2011;
- il Decreto Commissariale n. 2/2012;
DECRETA
Articolo Unico
- di APPROVARE, ai sensi dell'art. 1, commi 237 quater e seguenti della L.R. 23 del 14 dicembre 2011, le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle domande di accreditamento istituzionale che devono essere inoltrate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate attraverso la piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.re.sa, di cui agli allegati A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di STABILIRE, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera procedura di accreditamento prevista dalla L.R. 23/2011 e al fine di evitare eventuali contenziosi da parte dei soggetti interessati, nonché in forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, che il possesso dei titoli di cui alla L.R. 23/2011, comma 237 sexies, lettera a) e b) è attestato attraverso dichiarazioni di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i. e non tramite certificazioni rilasciate dalle ASL territorialmente competenti;
- di CONSENTIRE, sulla base delle medesime prerogative rimesse al Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 17 dell'allegato A al presente decreto, la possibilità di rettificare l'istanza di accreditamento attraverso la ripresentazione della domanda unicamente per quei casi in cui è stato commesso un errore materiale all'atto della compilazione e/o della trasmissione dell'istanza stessa;
- di AUTORIZZARE So.Re.Sa spa a procedere all'attivazione della Piattaforma dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.
- di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 019 "Piano Sanitario Regionale", n. 020 "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", alle AA.SS.LL, ad ARSAN, a So.Re.Sa. S.p.A. ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC; - di TRASMETTERE il provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per i pareri di competenza.
Il Commissario ad Acta
STEFANO CALDORO
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
MARIO MORLACCO
Il Sub Commissario ad Acta
ACHILLE COPPOLA
Il Coordinatore della A.G.C. N. 019 P.S.R.
ALBINO D'ASCOLI
Il Coordinatore della A.G.C. N. 020 Assist. Sanitaria
MARIO VASCO
Il Direttore Generale ARSAN
LIA BERTOLI
Il Dirigente Settore Fasce Deboli A.G.C. N. 020 Assist. Sanitaria
ROSANNA ROMANO
Il Dirigente del Servizio 01 A.G.C. N. 019 P.S.R.
MARIA MESSINA
Il Funzionario Avvocato
LUCIO PODDA
L'estensore
GIUSEPPE FERRIGNO