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N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2012

G.U.R.S. 13 aprile 2012, n. 15

Iscrizione all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.

N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 40/84 che consente alle ASP di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;

Vista la legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato;

Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 22/94 - Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2597 del 17 ottobre 2008 rideterminazione delle tariffe per il servizio di trasporto emodializzati;

Vista la nota assessoriale prot. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 Riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 3159 del 24 dicembre 2010, inerente i rimborsi destinati al servizio di trasporto di emodializzati con il quale è stato riconosciuto alle organizzazioni in convenzione un rimborso aggiuntivo una tantum, per gli anni 2009-2011 del 2% incrementale su ogni trasporto effettuato e da effettuare; nonchè specificatamente l'art. 1 dove è espressamente richiamato l'apporto della SUES alle attività di trasporto degli emodializzati;

Visto il D.A. n. 477 del 21 marzo 2011 - Interventi in materia di trasporto di pazienti emodializzati;

Visto il D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 49 del 25 novembre 2011 che ha istituito presso l'Assessorato della salute l'albo regionale degli enti idonei al servizio;

Considerato che l'art. 5 del predetto D.A. recita:

"L'albo di cui all'articolo 2 del presente decreto verrà annualmente aggiornato a cura dei competenti uffici di questo Assessorato sulla base delle nuove istanze presentate tra l'1 ed il 31 ottobre di ogni anno";

Ritenuto al fine di garantire la più ampia partecipazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, modificare l'articolo 5 del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, consentendo un aggiornamento permanente dell'albo degli enti legittimati;

Viste le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011;

Considerato che nell'allegato regolamento al D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 l'attività di trasporto degli emodializzati è espressamente definita: "quale servizio di collaborazione e non sostitutivo".

Rilevata, sulla base delle autocertificazioni e/o documentazione allegata alle istanze, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per i seguenti enti e/o associazioni, che si ritiene di potere iscrivere al predetto albo fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della ASP finalizzate alla stipula della convenzione:

Decreta:

N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

Art. 1

L'articolo 5 del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, al fine di garantire la più ampia partecipazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, è così modificato: "E' consentito, sulla base delle nuove istanze presentate, un aggiornamento permanente dell'albo di cui all'articolo 2 del presente decreto, a cura dei competenti uffici di questo Assessorato".

N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

Art. 2

Sono iscritti all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale della salute con D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, al quale obbligatoriamente le ASP dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle ASP finalizzata alla stipula della convenzione, le associazioni e gli enti di seguito elencati:

N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

Art. 3

Le ASP competenti per territorio della Regione siciliana provvedono con cadenza annuale alla puntuale verifica del mantenimento dei requisiti previsti da parte dei soggetti accreditati, comunicando all'Assessorato i risultati dell'istruttoria ai fini del mantenimento o cancellazione dall'albo degli enti accreditati. La eventuale cancellazione verrà adottata da questo Assessorato con motivato provvedimento.

N.d.R. Per l'abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto si rimanda all'art. 7, comma 1, del D.A. Salute 16 gennaio 2019, n. 34.

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 23 marzo 2012.

RUSSO