Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dal D.A. Salute 18 febbraio 2021.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2013

G.U.R.S. 31 gennaio 2014, n. 5

Manuale di accreditamento dei provider ECM della Regione Siciliana.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dal D.A. Salute 18 febbraio 2021.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell'articolo 16-ter che dispone: "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina", approvato nella seduta dell'1 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

Vista la legge regionale 3 novembre 2003, n. 30, art. 20, che istituisce il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 "Piano della salute 2011-2013";

Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010 con il quale sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato Regioni dell'1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;

Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii. con il quale sono stati individuati i componenti della Commissione regionale per la formazione continua;

Visto il D.A. n. 1050 dell'8 giugno 2011 con il quale sono state aggiornate le linee guida per il Riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina;

Visto il D.A. n. 1051 dell'8 giugno 2011 con il quale è stata determinata la misura del contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell'Accordo Stato Regioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009;

Visto il D.A. n. 2768 del 30 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il Piano di formazione continua 20112013;

Visto il D.A. n. 2769 del 30 dicembre 2011 e ss.mm.ii. con il quale sono stati individuati i componenti dell'Osservatorio regionale per la formazione continua;

Visto il D.A. n. 2847 del 28 dicembre 2012 con il quale è recepito e adottato il contenuto dell'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;

Visto il D.D.G. n. 278 del 18 febbraio 2011, con il quale è stata approvata la Convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione Siciliana - Assessorato della salute, finalizzata all'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l'erogazione della formazione in ambito regionale, con l'obiettivo di creare un Sistema di formazione continua della Regione Siciliana;

Considerato necessario procedere all'elaborazione di un manuale di accreditamento dei provider ECM regionali, in armonia con quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 2007 e 2009 e con le Linee guida per il Manuale di accreditamento, all. 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 2012;

Considerato che la Commissione regionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 3 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole ed approvato il documento "Manuale di accreditamento dei provider ECM della Regione Siciliana" che costituisce parte integrante del presente decreto;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'adozione del suddetto Manuale di accreditamento;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dal D.A. Salute 18 febbraio 2021.

Art. 0

Articolo Unico

E' adottato il "Manuale di accreditamento dei provider ECM della Regione Siciliana" allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PI R_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 23 dicembre 2013.

BORSELLINO

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dal D.A. Salute 18 febbraio 2021.

Allegato

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

MANUALE DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM DELLA REGIONE SICILIANA

Il presente manuale definisce i requisiti minimi e gli standard che devono rispettare i soggetti che intendono operare nell'ambito dell'educazione continua in medicina nella Regione Siciliana.

Inoltre descrive i soggetti coinvolti nel processo di accreditamento e delinea le singole fasi dello stesso.

Esso si articola in:

1. Definizioni e descrizione del processo di accreditamento nella Regione Siciliana.

2. Requisiti minimi e standard e successivi adempimenti.

3. Metologie formative e assegnazione dei crediti.

Il manuale è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 19 marzo 2012, allegato 1 "Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome" ed è coerente con i principi e i criteri riportati di seguito:

- Attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione (Accordo Stato-Regioni 2007);

- Qualità della formazione continua erogata (Accordi Stato-Regioni 2007 e 2009);

- Garanzia d'indipendenza del contenuto formativo (Accordo Stato-Regioni 2009).

1. Definizioni e descrizione del processo di accreditamento nella Regione Siciliana

1.1. Destinatari dell'attività ECM

Destinatari dell'obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono tutti i professionisti della sanità, compresi i liberi professionisti. Non sono destinatari dell'obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. L'obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario per cui sono soggette all'obbligo ECM tutte le professioni che svolgono attività riconducibili alla tutela della salute.

1.2. I crediti formativi ECM

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM.

I crediti ECM vengono assegnati dal provider ad ogni programma educazionale che realizza secondo i criteri indicati dal presente Manuale, in armonia con quanto definito dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Ogni evento non può superare i 50 crediti. (Accordo Stato-Regioni del 2012)

I crediti formativi rilasciati dai provider accreditati dalla Regione Siciliana sono validi su tutto il territorio nazionale, se correttamente erogati.

La quantità di crediti che il professionista deve acquisire viene fissata con apposita determina della Commissione nazionale per la formazione continua.

Per il triennio 2011-2013 la quantità dei crediti è pari a 150 crediti, sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche crediti già acquisiti nel triennio precedente, come da determine della Commissione nazionale per la formazione continua.

I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno. Sono riconosciuti i crediti ECM anche per attività di docente e tutor.

Per la disciplina degli esoneri e delle esenzioni, la Regione Siciliana applica la circolare del Ministero della salute del 5 marzo 2002, n. 448 e le successive determine della CNFC.

Si rimanda a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2012 per i crediti ECM acquisiti con la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione. L'attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione- internato studenti in medicina - formazione MMG - professioni sanitarie) previa attestazione della documentazione a cura dell'Ente erogatore dell'attività di tutoraggio, deve essere inviata all'Ordine, Collegio o Associazione professionale di cui al D.M. 19 giugno 2006, per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S. Nel caso il professionista non sia iscritto a nessun Ordine/Collegio/Associazione professionale, può inviare la documentazione alla Commissione regionale per la formazione continua che valuterà direttamente o tramite un gruppo di lavoro appositamente designato e sentendo, ove necessario, il rappresentante della competente area professionale, la documentazione. In caso di esito positivo l'ufficio ECM regionale provvederà a rilasciare l'attestato con i relativi crediti ed effettuare le procedure relative al tracciato record del professionista da trasmettere al COGEAPS.

1.3. Obiettivi formativi nazionali e regionali

Gli obiettivi formativi, nazionali e regionali, sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, al fine di definire le adeguate priorità nell'interesse del SSN e del SSR e più in generale della tutela della salute degli individui e della collettività.

Gli obiettivi formativi nazionali vengono definiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

La Regione Siciliana provvede con proprio decreto ad individuare gli obiettivi di interesse regionale, nel pieno rispetto degli obiettivi nazionali individuati ad oggi negli Accordi Stato-Regioni del 2009 e del 2012, determinando le aree prioritarie di intervento sulla base delle peculiarità e delle criticità del proprio territorio. Ad essi bisogna fare riferimento nella elaborazione del Piano annuale di formazione e nella progettazione dei singoli eventi formativi.

Le aziende del SSR possono altresì individuare, coerentemente con la propria mission, ulteriori obiettivi specifici per la propria realtà aziendale.

Le diverse attività formative dovranno quindi essere programmate e realizzate secondo percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali e aziendali ed essere adeguatamente documentate nel dossier formativo di ogni singolo professionista.

Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale, definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sono riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate ai livelli essenziali di assistenza. Di seguito gli obiettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 2012:

Obiettivi formativi

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).

2. Linee guida - protocolli - procedure.

3. Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

4. Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia.

5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.

6. La sicurezza del paziente. Risk management.

7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso informato.

8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.

9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.

10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute.

11. Management sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.

12. Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.

13. Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria.

14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità.

15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria.

16. Etica, bioetica e deontologia.

17. Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.

18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.

20. Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie.

21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.

22. Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.

23. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.

24. Sanità veterinaria.

25. Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza.

26. Sicurezza ambientale e/o patologie correlate.

27. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto.

29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment.

Gli obiettivi sopra elencati e gli obiettivi regionali e aziendali devono poi concretamente articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier formativo) del singolo professionista e/o di équipe, all'interno del quale assumono rilievo tre tipologie di obiettivi formativi:

a) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico-professionali);

b) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi dì produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);

c) finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).

1.4. L'accreditamento dei provider ECM

"L'accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (Commissione nazionale per la formazione continua o Regioni o Province autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l'ECM e viene rilasciato da un solo ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard definiti." (pag. 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

Destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici o privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.

Come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 "i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di una singola Regione, devono richiedere l'accreditamento alla stessa Regione nella quale intendono operare, mentre i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di due o più Regioni dovranno comunque richiedere l'accreditamento nazionale".

"I crediti formativi attestati ai professionisti della sanità da un provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore nazionale" (pag. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

1.5. L'accreditamento nella Regione Siciliana

Ente accreditante è la Regione Siciliana.

Organismi del sistema regionale di accreditamento sono:

- La Commissione regionale per la formazione continua, istituita con D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

- L'Osservatorio regionale per la formazione continua, istituito con D.A. n. 2769 del 30 dicembre 2011.

In armonia a quanto disposto dagli Accordi Stato-Regioni del 2009 e del 2012, richiedono l'accreditamento nella Regione Siciliana:

- le Aziende del SSR e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale accreditate dalla Regione Siciliana, che erogano prestazioni sanitarie.

Ove essi svolgano uno o più eventi residenziali in regione diversa da quella siciliana, sottopongono l'accreditamento dell'evento formativo alla Commissione nazionale per la formazione continua (c.d. evento extra regionale), la quale, in collaborazione con la Regione Sicilia, procederà ad ogni singolo accreditamento.

Possono richiedere altresì accreditamento al sistema regionale:

- altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza - quest'ultima con requisiti di tracciabilità - rivolte esclusivamente agli operatori sanitari della Regione Siciliana;

- le università, le società scientifiche, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS., gli ordini, i collegi, le relative federazioni, le associazioni professionali, che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza - quest'ultima con requisiti di tracciabilità - rivolte esclusivamente agli operatori sanitari della Regione Siciliana.

1.6. Processo di accreditamento

Il processo di accreditamento si distingue in due fasi:

- accreditamento provvisorio;

- accreditamento standard.

In entrambe le fasi, il procedimento prende avvio da una richiesta dell'interessato, attraverso la validazione della documentazione richiesta sull'area del sito dedicata alla educazione continua in medicina.

Le comunicazioni tra Amministrazione e aspirante provider avvengono con posta elettronica certificata (Pec), in armonia alla normativa sulla digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

1.6.1. Accreditamento provvisorio

Il procedimento di accreditamento provvisorio nella Regione Siciliana si articola nelle seguenti fasi:

- istanza di accreditamento.

I soggetti che vogliono inoltrare istanza di accreditamento sul sistema di educazione continua in medicina, devono registrasi sull'area dedicata del sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS trutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_FormazioneECM ed inviare la documentazione richiesta. La validazione della documentazione inserita dà avvio al procedimento amministrativo di accreditamento provvisorio.

- Verifica della sussistenza dei requisiti.

La Regione Siciliana, per il tramite degli uffici competenti, entro sei mesi dalla domanda:

1. verifica la sussistenza dei requisiti definiti sul presente Manuale attraverso la documentazione inviata sull'area riservata del sito;

2. richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge n. 241/90;

3. emette

3.1. nel caso di esito positivo, un proprio atto con il quale accredita provvisoriamente il Provider per 24 mesi;

3.2. nel caso di esito negativo, un provvedimento di diniego;

4. aggiorna, nel caso di esito positivo, l'Albo nazionale e regionale dei Provider ECM.

1.6.2. Accreditamento standard

Il procedimento di accreditamento standard nella Regione Siciliana si articola nelle seguenti fasi:

- istanza di accreditamento

Per ottenere l'accreditamento standard il provider deve presentare istanza alla Regione Siciliana attraverso apposita funzione sul sistema informativo dedicato

- dopo almeno 12 mesi ed entro 24 mesi dall'accreditamento provvisorio se si tratta di provider con esperienza formativa pregressa di almeno 3 anni;

- dopo almeno 18 mesi dall'accreditamento provvisorio ed entro 24 mesi se si tratta di provider di nuova istituzione, salvo proroghe.

Nella domanda può essere confermata o aggiornata la documentazione già prodotta e va allegata una relazione con la documentazione di tutta l'attività svolta.

Decorsi inutilmente i termini indicati nel presente paragrafo, il provider non ha più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Regione Siciliana provvederà ad emettere apposito provvedi-mento per l'esclusione dall'albo dei provider.

- Verifica della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento standard

La Regione Siciliana entro sei mesi dalla domanda:

1. verifica l'idoneità della documentazione e l'attività ECM svolta dal provider con accreditamento provvisorio;

2. effettua visite in loco per accertare la corrispondenza dei requisiti;

3. stila una relazione con i risultati della valutazione;

4. emette un proprio atto;

4.1. con il quale accredita il provider per un massimo di quattro anni nel caso di esito positivo;

4.2. nel caso di esito negativo un provvedimento di diniego;

5. Aggiorna l'albo nazionale e regionale dei Provider ECM.

Saranno effettuate, inoltre, ogni anno visite di verifica ad almeno il 10% dei provider accreditati.

1.6.3. Ammonizione, sospensione e revoca dell'accreditamento

La Regione Siciliana che riscontri violazioni, in funzione della loro gravità, può disporre sanzioni al provider, a partire da un ‘ammonizione fino alla revoca in via temporanea o definitiva dell'accreditamento., secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2012.

In particolare:

- in caso di violazione lieve: la Regione invia un'ammonizione con la richiesta delle correzioni da apportare entro i limiti di tempo previsti;

- in caso di violazione grave o di seconda violazione lieve: la Regione revoca temporaneamente l'accreditamento, per un massimo di 12 mesi. Se entro i 12 mesi dalla revoca, la violazione non viene sanata, si procede con la revoca definitiva dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'albo;

- in caso di violazione molto grave o seconda violazione grave: la Regione revoca definitivamente l'accreditamento con conseguente cancellazione dall'albo.

Si rinvia all'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 2012 per l'identificazione del livello di gravità delle sanzioni e dei relativi e conseguenti provvedimenti sanzionatori.

La Regione Siciliana si riserva, con proprio atto, di individuare e regolamentare un proprio sistema sanzionatorio.

1.7. Contributi del sistema di educazione continua nella Regione Siciliana

La Regione Siciliana, con proprio decreto, individua il contributo annuale a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema ECM.

Il versamento del contributo annuale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto accreditamento da parte della Regione ed è riferito all'anno solare.

L'accreditamento dei piani formativi e dei singoli eventi è efficace solo dopo l'avvenuto versamento del contributo annuale.

1.8. Sponsorizzazione, conflitto di interesse e trasparenza

La sponsorizzazione commerciale è un contratto mediante il quale una parte si impegna ad offrire finanziamenti, risorse o servizi a un provider ECM in cambio di spazi per la promozione del nome (denominazione sociale e commerciale, logo o marchio) e di eventuali attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

La sponsorizzazione nell'ambito della formazione continua per le professioni sanitarie va incontro a delle specifiche limitazioni, indicate che rispondono alla necessità che la formazione continua sia esente da ingerenze di natura commerciale inerenti l'ambito sanitario e che non si verifichino, pertanto, situazioni di conflitto di interesse.

Il conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza, affinché ci sia conflitto.

Il conflitto d'interessi nella formazione ECM, è la condizione in cui si trova un professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura, intrattenute con una qualsiasi società o ente ed inerenti alla tematica dell'evento, così da rischiare di compromettere completezza e oggettività dell'informazione scientifica.

Il conflitto d'interessi è possibile se un docente/relatore/moderatore, ad esempio, è chiamato a partecipare ad un evento ECM in cui si discuta di trattamenti diagnostici o terapeutici, di dispositivi o applicativi software, sponsorizzato da un'azienda che lo ha remunerato in forma diretta o indiretta.

Il provider è il soggetto che ha il compito di tutelare la formazione ECM da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della sanità. Esso può accreditare eventi e programmi ECM solo se è in grado di garantire che l'informazione e l'attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi, diretti o indiretti, che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.

Pertanto nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM ovvero essere accreditato come provider, in quanto la non obiettività e l'influenza di interessi economici sono infatti ragionevolmente "presunte" sulla base della natura profit dello sponsor e dell'oggetto dell'attività commerciale.

Anche gli organi direttivi e le varie figure del provider che compongono la struttura dedicata all'ECM, quali rappresentante legale, scientifico, amministrativo, informatico e della qualità, non possono avere interessi o cariche o rapporti anche di consulenza in Aziende con interessi commerciali nel settore sanitario.

Il provider può realizzare eventi sponsorizzati ma si assume la responsabilità di garantire che la formazione continua sia esente da influenze commerciali in ambito sanitario e deve rendere trasparente tutto il processo amministrativo e finanziario riguardante la Sponsorizzazione.

A tal scopo deve:

- stipulare appositi contratti con gli sponsor da cui si evincano i termini della sponsorizzazione e renderli disponibili per la Regione Siciliana;

- acquisire le dichiarazioni in merito alle fonti di finanziamento da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nelle singole fasi del processo formativo dell'evento ECM;

- conservare e rendere disponibili le regole adottate per il pagamento degli oneri/rimborsi al personale coinvolto, a vario titolo, nel processo formativo.

Inoltre deve dichiarare l'eventuale presenza di conflitto d'interesse relativa ai soggetti che possono essere inseriti nello staff di lavorazione agli eventi ECM (docenti, relatori, responsabile scientifico, etc.), anche per gli eventi non sponsorizzati, e deve conservarla per 5 anni tra gli atti relativi all'evento per esibirla in occasione dei controlli o degli audit della Commissione nazionale per la formazione continua.

Le verifiche di eventuali interferenze sulla scientificità ed equilibrio delle informazioni/formazioni ECM saranno ottenute tramite:

- le verifiche in situ degli uffici competenti della Regione Siciliana;

- le verifiche sul materiale durevole ex-post;

le schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti.

Per i provider/soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie, l'indipendenza dei programmi ECM dal sistema di sponsorizzazione potrà essere verificata anche da apposito gruppo nominato all'interno della Commissione regionale per la formazione continua.

Si evidenzia che non si incorre nella fattispecie della Sponsorizzazione ma si parlerà invece di "altro finanziamento" quando la controparte del provider (soggetto privato o pubblico) non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione (in dena-ro, beni o servizi) e non abbia contribuito all'erogazione dell'attività formativa.

Per la disciplina completa sulla sponsorizzazione, pubblicità e conflitto di interesse, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2012 Allegato 1 - Linee guida punto 2.8

2. Requisiti minimi e standard e successivi adempimenti

I requisiti che i provider devono possedere per ottenere l'accreditamento dalla Regione Siciliana riguardano:

a) le caratteristiche del soggetto richiedente;

b) l'organizzazione generale e le risorse;

c) la qualità dell'offerta formativa e la gestione del migliora-mento continuo della qualità.

Affinché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che tutti requisiti siano soddisfatti secondo i criteri e gli standard indicati.

L'adesione ai requisiti viene valutata dalla Regione Siciliana, con il supporto della Commissione regionale per la formazione continua, con l'esame della documentazione prodotta ed anche con visite in loco.

Dal momento che l'unica modalità di trasmissione della documentazione richiesta avviene tramite sistema informatico, la documentazione prodotta deve essere prodotta in formato.pdf e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale. E'ammessa la delega di firma da parte del legale rappresentante al responsabile dell'Ufficio formazione esclusivamente alle Aziende del SSR e al CEFPAS, quale provider istituzionale della Regione.

2.1. Requisiti del soggetto richiedente

2.2. Requisiti della struttura/organizzazione

2.3. Requisiti della offerta formativa

2.4. Adempimenti a regime

3. Metodologie formative e assegnazioni dei crediti

I Provider accreditati ECM sono autorizzati ad attribuire crediti direttamente alle loro attività didattico/formative, ma tale assegnazione deve essere effettuata avendo un quadro di riferimento unico, armonico e condiviso in modo da offrire reciproche garanzie di trasparenza e di affidabilità.

L'assegnazione di crediti ECM può avvenire soltanto in occasione di un processo formativo che sia:

- prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (Provider Accreditato);

- realizzato senza che si determinino condizioni di conflitto di interesse;

- valutabile attraverso una documentazione specifica e/o con osservazioni in situ o ex-post;

- rispondente a precisi requisiti di qualità relativamente, in particolare, agli obiettivi formativi che persegue, ai metodi didattici che sono praticati e alle modalità con cui si effettua la valutazione.

Il mancato rispetto di tali requisiti annulla l'iniziativa formativa nella sua valenza per l'ECM e non permette l'assegnazione dei crediti.

I criteri per l'assegnazione dei crediti dipendono dalla tipologia di formazione erogata e dalla metodologia utilizzata. Le metodologie didattico-formative con cui viene erogata l'attività ECM vengono così suddivise:

- Formazione residenziale (RES): la Formazione residenziale è l'attività didattica che prevede la presenza in aula del discente, da solo ma più frequentemente in gruppo. Presupposto di base è l'individuazione di una sede adeguata in termini di spazi e sotto il profilo logistico. Tale tipologia di Formazione può assumere differenti forme a seconda del grado di interattività e coinvolgimento dei partecipanti. Possono essere previste attività formative in cui il grado di interattività è limitato: uno o più docenti si rivolgono ai destinatari della formazione secondo un approccio che privilegia la comunicazione unidirezionale. Possono essere previste, altresì, attività formative residenziali interattive in cui si privilegia un approccio bidirezionale, e in cui è riconosciuto un ruolo attivo ai partecipanti e si conviene sull'importanza attribuita all'interazione con i docenti. Tale modalità formativa privilegia l'adozione di tecniche di apprendimento basate sull'interattività quali lavori di gruppo, simulazioni, role playing, esercitazioni. Al fine di garantire un risultato efficace dei percorsi formativi, è necessario che il numero di destinatari sia limitato.

- Formazione a distanza (FAD) E-Learning: con Formazione a distanza si intendono i programmi didattici che per raggiungere i discenti prevedono l'erogazione di corsi online o con strumenti informatici. I progetti di FAD possono essere svolti sia in gruppo, sia individualmente. È da intendersi FAD anche la partecipazione ad eventi formativi residenziali che avvengono in un altro luogo collegato con sistemi di videoconferenza. Tale modalità formativa permette ai diversi interlocutori (docenti/formatori e discenti) di comunicare anche in spazi fisici e temporali differenti. Si caratterizza per l'utilizzo di tecnologie internet o intranet e si avvale di differenti applicazioni e processi formativi (based learning, web-based learning, aule virtuali). La formazione a distanza può assumere differenti modalità a seconda del livello di interazione prevista e delle modalità di realizzazione (individuale o di gruppo): possono essere previste modalità di autoapprendimento passivo, attraverso la creazione di una classe virtuale in cui il docente, virtualmente, utilizza il metodo classico di insegnamento frontale, a forme più dinamiche in cui è previsto un ruolo attivo del discente secondo un approccio che privilegia l'apprendimento collaborativo, centrato sul gruppo dei pari, i quali condividono in rete conoscenze, esperienze e competenze. Ulteriore modalità di formazione a distanza è l'autoapprendimento integrato da sistemi di supporto (cartacei, telematici, informativi, etc.): esso è centrato sull'allievo il quale utilizza materiali durevoli opportunamente predisposti, seguendo un proprio percorso temporalmente (e anche culturalmente) individualizzato, con o senza la guida e il sup-porto di un tutor.

- Formazione sul Campo (FSC): con Formazione sul campo si intendono tutte quelle attività formative che prevedono un coinvolgimento attivo del professionista prevedendo l'utilizzo di modalità di apprendimento che si basano sull'importanza attribuita ai contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali al fine di favorire l'accrescimento di competenze professionali e il miglioramento dei comportamenti organizzativi. Questa modalità di formazione include anche la partecipazione ad attività di ricerca, commissioni e gruppi di miglioramento al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi e il miglioramento dei processi assistenziali.

Rientrano tra le attività di Formazione sul Campo i training individualizzati, i gruppi di lavoro e studio, attività di ricerca e audit clinico e/o assistenziale.

- Sistema Misto - Blended: le attività realizzate secondo questo approccio si basano sull'integrazione tra le diverse modalità formative e di apprendimento descritte; permette di formulare dei percorsi formativi strutturati e modulati in relazione alla possibilità di coniugare esigenze formative differenti, dando vita a percorsi autogestibili, flessibili e adeguati al target di riferimento. Le attività formative così strutturate prevedono percorsi che integrano momenti di formazione di tipo residenziale con momenti di formazione a distanza o sul campo.

- Altre forme di ECM: per completare il quadro delle modalità attraverso cui un professionista sanitario può sviluppare il proprio percorso di formazione continua, è importante riconoscere anche formalmente le attività di docenza e di tutoraggio in programmi ECM, la presentazione di relazioni e comunicazioni in consessi scientifici e l'attività scientifica e di ricerca, inclusa la pubblicazione di lavori scientifici. Rientrano in questo ambito perché sono indicatori, e anche strumenti efficaci di crescita culturale e, quindi, di apprendimento.

Il conseguimento e l'assegnazione dei crediti connessi alla partecipazione di attività formative ECM possono essere effettuati se: 1) è stata effettuata la verifica della effettiva partecipazione al processo;

2) è stata effettuata la valutazione dell'apprendimento individuale - con strumenti adeguati e in forme coerenti con gli obiettivi del corso - e deve essere documentabile il raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati (conoscenze, abilità/capacità operative, metodi e approcci, etc.);

3) è stata rilevata la misura della qualità percepita dai partecipanti, in particolare rispetto alla rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l'efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell'organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l'attività nonché l'assenza di conflitto di interessi percepito dall'utente.

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti tipologie:

A. FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)

a) Formazione residenziale classica

b) Formazione residenziale interattiva

c) Convegni e congressi

B. FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)

a) training individualizzato

b) gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati

c) attività di ricercad) audit clinico e/o assistenziale

C. FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

a) autoapprendimento in FAD senza tutoraggio

b) autoapprendimento in FAD con tutoraggio

D. ALTRE FORME ECM

a) docenza

b) tutoring

c) pubblicazioni

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. In progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, attivando il c.d. blended (sistema "misto").

In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna. Per i criteri per l'attribuzione dei crediti ECM alle attività di formazione continua e quindi al professionista della Sanità che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto tutti e tre i momenti di valutazione sopra indicati, si rimanda al documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010.

La Regione Siciliana, con il supporto della Commissione regionale per la formazione continua, può accreditare in via sperimentale nuove metodologie formative o definire diversi criteri di attribuzione dei crediti per tipologie di attività non rientranti nelle categorie sopra indicate.

In questi casi, i crediti varranno solo per la Regione Siciliana, se non validati dalla Commissione nazionale per la formazione continua.