
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 28 novembre 2013
G.U.R.S. 10 gennaio 2014, n. 2
Istituzione della commissione regionale amianto (delibera di Giunta n. 246 dell'11 luglio 2013).
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 dicembre 1995, recante "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 maggio 2000, recante il "Piano sanitario regionale 2000/2002";
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 20 concernente "Censimento dell'amianto e interventi di bonifica";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 18 marzo 2003, recante "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006/2008";
Visto il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per la sanità e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 25 novembre 2010, n. 2883, di individuazione e nomina componenti della Commissione regionale amianto;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visti gli atti della II Conferenza governativa sulle patologie asbesto correlate, tenutasi a Venezia nel novembre 2012, con l'obiettivo dei Ministeri della salute, ambiente e del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di pervenire alla redazione di un Piano nazionale sull'amianto;
Visto il Piano nazionale amianto, trasmesso dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni unificata con nota prot. n. CSR 000 l824-P-4.23.2.10 del 4 aprile 2013, che individua tre macro aree: tutela della salute; tutela dell'ambiente; aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali;
Vista la nota prot. n. DGPRE 0012517-P-30/5/2013, del Ministero della salute - Direzione generale prevenzione, avente per oggetto: Piano nazionale amianto - Linee di intervento per una azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali";
Vista la nota prot. n. 8984 del 30 gennaio 2013, mediante la quale l'Assessorato regionale della salute ha trasmesso una proposta di deliberazione alla Giunta regionale al fine della predisposizione di un " Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Vista la deliberazione n. 246 dell'11 luglio 2013, mediante la quale la Giunta regionale ha dato mandato agli Assessori regionali per la salute, per il territorio e l'ambiente e per l'energia e i servizi di pubblica utilità di costituire una Commissione regionale amianto, cui affidare il compito di predisporre un "piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente al fine della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto";
Viste la nota prot n. 2345/GAB del 2 ottobre 2013 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e la nota prot. n. 3843 dell'1 ottobre 2013 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con le quali sono comunicati i nominativi dei componenti della Commissione regionale amianto, in rappresentanza delle Amministrazioni individuate all'articolo 1 del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della Commissione regionale amianto, nonché alla nomina dei componenti della Commissione regionale amianto in rappresentanza delle Amministrazioni individuate al successivo articolo 1 del presente decreto;
Decretano:
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
E' istituita la Commissione regionale amianto, di seguito denominata Commissione, così composta:
a) in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:
- l'ing. Natale Zuccarello, dirigente responsabile del servizio 6 "Gestione integrata rifiuti - bonifiche" del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- la dott.ssa Luisa Daniela Maria Marra, dirigente responsabile dell'U.O.B. 3 "Pianificazione e regolamentazione gestione dei siti inquinati";
b) in rappresentanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:
- l'ing. Sergio Lucia, dirigente responsabile del servizio 6 "Pianificazione inquinamento acustico ed elettromagnetico, industrie a rischio rilevante ed aree ad elevato rischio ambientale";
- l'ing. Maurizio Sciortino, funzionario direttivo del dipartimento regionale rifiuti ed acque.
c) in rappresentanza dell'Assessorato regionale della salute:
- il dott. Mario Palermo, dirigente responsabile del servizio 1 DASOE "Igiene pubblica";
- l'ing. Leonardo Ditta, dirigente responsabile del servizio 3 DASOE "Igiene degli ambienti di vita e di lavoro";
- il dott. Salvatore Scondotto, dirigente responsabile del servizio 7 - DASOE "Osservatorio epidemiologico".
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
1. La Commissione ha carattere consultivo; in ragione delle specifiche competenze multidisciplinari delle Amministrazioni rappresentate ha compiti di studio e di approfondimento delle problematiche relative alle seguenti macro aree già previste dal Piano nazionale amianto:
- tutela della salute: epidemiologia, valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, ricerca di base e clinica e sistema delle cure e della riabilitazione;
- tutela dell'ambiente: rafforzare il controllo sul territorio sul rispetto dei divieti di commercializzazione di prodotti contenenti amianto; individuare, mappare e caratterizzare le situazioni di rischio; attivare idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica secondo il criterio della efficacia dei costi; promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto, che assicurino un miglior rapporto costi efficacia rispetto agli attuali metodi; intensificare l'informazione e la comunicazione nei riguardi del pubblico in generale e dei lavoratori sui rischi amianto;
- aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali: aggiornamento dell'elenco delle tabelle delle malattie professionali, risoluzione delle disarmonie di comportamento tra sedi diverse di strutture pubbliche e private nelle valutazioni di esposizione, di riconoscimento di malattie professionali, di riconoscimento di responsabilità e nelle procedure per la sorveglianza sanitaria, indennizzo e/o risarcimento delle malattie asbesto correlate in soggetti non tutelati da INAIL in particolare per le malattie conseguenti ad esposizione ambientale.
2. La Commissione, in ragione della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate, contribuisce, attraverso il peculiare apporto dei singoli componenti, alla predisposizione di un "Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e di una proposta di piano di mappatura dell'amianto, tenendo conto dei criteri di individuazione dei siti e delle priorità d'intervento indicate all'allegato B del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, meglio specificato nelle premesse al presente decreto, evidenziando anche gli aspetti di criticità tecnico-operative, gestionali e temporali per l'attuazione della proposta di piano.
3. Le proposte operative di cui al punto 1 del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e la proposta di piano, di cui al precedente comma 2, devono essere presentate all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e all'Assessore regionale per la salute, per la successiva sottoposizione alla Giunta regionale. Tali proposte dovranno, altresì, suggerire le fasi di avvio e la loro cronologia.
4. La Commissione può predispone specifiche proposte normative da sottoporre all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e all'Assessore regionale per la salute, finalizzate alla risoluzione di problematiche relative all'amianto e può inoltre svolgere ogni altra attività in relazione a quelle individuate ai precedenti commi del presente articolo.
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
1. La Commissione esercita i compiti e le funzioni di cui al precedente articolo 2 presso il dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute; il predetto dipartimento regionale, ferma restando l'autonomia operativa della Commissione, assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Commissione; con apposito decreto del dirigente generale del medesimo dipartimento sono individuate le unità di personale da destinare alle anzidette attività.
2. La prima convocazione della Commissione, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta e presieduta dal dirigente generale del suindicato dipartimento regionale e dovrà intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. Nel corso della prima seduta verrà individuato, tra i componenti la Commissione, il dirigente a cui affidare il coordinamento dei lavori della Commissione stessa che, altresì, provvederà alle convocazioni successive e presiederà le sedute della Commissione, fermo restando lo specifico apporto dei singoli componenti seconda la peculiarità delle rispettive funzioni e delle competenze ascritte alle Amministrazioni rappresentate.
4. La Commissione dura in carica tre anni dalla data della prima convocazione.
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
1. La partecipazione alle sedute e ai lavori della Commissione è operata nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni dei componenti ed è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di alcun genere.
2. Eventuali spese di missione saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti.
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
1. La Commissione può invitare esperti a partecipare alle sedute e può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni ed enti pubblici nonché di esperti e rappresentanti di parti sociali, di categoria, dei datori di lavoro e di ogni altra rappresentanza il cui apporto sia ritenuto utile alla migliore conoscenza dei temi trattati.
2. La partecipazione alle sedute e ai lavori della Commissione, nonché qualunque apporto collaborativo ed informativo fornito dai soggetti di cui al precedente comma 1, avviene con le stesse modalità previste all'art. 4 del presente decreto e comunque senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.
Il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per la sanità e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 25 novembre 2010, n. 2883 è revocato ed è integralmente sostituito dal presente decreto.
N.d.R. La Commissione regionale amianto, istituita dal presente decreto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2014.