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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2013 DELLA COMMISSIONE, 15 ottobre 2013

G.U.U.E. 16 ottobre 2013, n. L 275

Regolamento che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 5 novembre 2013

Applicabile dal: 16 ottobre 2013

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 (2), occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione (3).

3) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2014. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 209 dell'11.8.2005.

(2)

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 240 del 6.9.2012).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Art. 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Art. 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2013. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1067/2014 a decorrere dal 16 ottobre 2014.

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