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LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 18

G.U.R.S. 25 ottobre 2013, n. 48

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riduzione temporale del vincolo i destinazione d'uso degli impianti

1. L'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 15. 1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d'uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.".

2. I disciplinari d'uso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/1978 come sostituito dal comma 1.

3. Restano salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione.

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2013.

CROCETTA

STANCHERIS

Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo

LO BELLO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente