
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2013, n. 38
G.U.R.I. 16 aprile 2013, n. 89
Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, recante l'attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonchè di rilascio e rinnovo di patentini;
Visto l'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Considerato il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati e attesa l'esigenza che tale regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori;
Considerata altresì la necessità di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione;
Valutato che la razionalizzazione della rete di vendita, consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, previene ed esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento necessario al fine di non alterare l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entità della stessa;
Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda;
Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati;
Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013;
Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini.
2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.
Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. [In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti] (parole soppresse) (1) non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri.
4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.
4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
[5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.] (comma abrogato) (2)
[6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b), e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.] (comma abrogato) (2)
[7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.] (comma abrogato) (2)
[8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.] (comma abrogato) (2)
[9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.] (comma abrogato) (2)
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 1), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Istituzione delle rivendite ordinarie
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali [ovvero] (parola soppressa) (1) della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere palese la sussistenza dell'interesse del servizio, nonchè delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.
2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonchè delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti:
a) adeguata all'interesse del servizio;
b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonchè del gettito.
3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonchè le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano nè obblighi a carico dell'Amministrazione.
4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile.
5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facoltà di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.
6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonchè degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.
Parola soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Criteri per l'istituzione di rivendite speciali
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:
a) dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
[c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento.] (lettera abrogata) (1)
2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purchè abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonchè da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:
1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
4) stazioni metropolitane;
5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e semprechè sussistano le particolari esigenze di servizio, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.
2-bis. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.
4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che può essere stabilito caso per caso, non possono operare per più di otto mesi all'anno.
Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), punto 1), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Istituzione di rivendite speciali
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. La perizia giurata contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonchè degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell'attività commerciale ovvero di servizio prestata;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.
4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonchè, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4:
a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili;
b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.
7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
8. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Impianti di distribuzione carburanti
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.
2. L'istituzione della rivendita è consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nonchè dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarità dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino.
3. Per locale chiuso all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:
a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero
b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico.
5. Le domande sono presentate all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nonchè da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi di cui al comma 2. La perizia contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonchè degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve;
c) una planimetria dell'impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell'eventuale attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
7. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 5 e 6 l'Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7:
a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili;
b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.
9. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonchè, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
10. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
11. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
12. Restano fermi, finchè le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all'istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
13. Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l'impossibilità del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, non sia consentita l'istituzione di una rivendita, nella medesima stazione è sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.
14. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, può avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria già attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l'istituzione delle rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce è soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9.
15. Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti, anche per effetto di quanto previsto al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento.
16. Fuori dai casi di cui al comma 13, è sempre consentito esporre, sia all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.
Criteri per il rilascio di patentini
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Ai fini del rilascio di patentini l'Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonchè presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale "Bingo";
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico e, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, [la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo] (parole soppresse) (1).
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano:
a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;
c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita più vicina [, comunque non inferiore a 100 metri] (parole soppresse) (2);
d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio;
e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;
f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;
g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonchè se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 2), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Rilascio dei patentini
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Le domande di rilascio dei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. La perizia giurata contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l'indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonchè degli esercizi già dotati di patentini aggregati, ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
c) la planimetria del locale dell'esercizio del richiedente;
d) per le sole stazioni di servizio di cui all'articolo 6, una planimetria che riporti le superfici dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) l'orario dell'esercizio del richiedente;
b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente;
c) la natura dell'attività prestata;
d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;
e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;
f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione di cui al comma 3 è limitata alle circostanze di cui alla lettera f) del medesimo comma.
5. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
6. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonchè, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita più vicina alla quale il patentino sarà aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all'intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti di cui al comma 3, nonchè in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
8. E' fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
Rinnovo dei patentini
(integrato e modificato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 15 dicembre 2014, n. 188 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente;
b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
3. Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino.
[4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente può autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.] (comma abrogato) (1)
5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.
6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, è sempre consentito.
Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite più vicine.
2. Il trasferimento in zona è subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine, delle distanze di cui all'articolo 2.
3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2, il trasferimento in zona è consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente; rimane ferma l'applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2 può essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorchè lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purchè tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità della rivendita.
5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona.
5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
[6. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti:
a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di cui all'articolo 2, commi 2 e 5;
b) la produttività conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve risultare inferiore ai parametri di produttività minima di cui all'articolo 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede, per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 12.] (comma abrogato) (1)
7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonchè dalla precedente cessione.
Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie
1. Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che può essere presentata in qualsiasi momento.
2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell'anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;
b) l'indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite più vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
3. Alla domanda è allegata idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonchè la relativa destinazione d'uso commerciale.
4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, comunica altresì l'avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
6. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Trasferimenti per causa di forza maggiore
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51)
1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì consentite, in qualsiasi periodo dell'anno, per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilità dell'esercizio della attività.
2. L'Ufficio competente può autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri [di reddito e distanza] (parole soppresse) (1) di cui all'articolo 2, comma 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255 [N.d.R. recte: legge 24 febbraio 1992, n. 225], il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. l), punto 2.1), del D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2021, n. 51.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Ai fini dell'esercizio di tutte le attività previste dal presente regolamento l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.
2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalità elettronica.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: GRILLI
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 150