
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2021, n. 51
G.U.R.I. 21 aprile 2021, n. 95
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia di monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1293 del 1957;
Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che detta i principi concernenti le modalità per la istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonchè per il rilascio e il rinnovo del patentino;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 - sui criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del 2019, attraverso una sistematica revisione di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 38 del 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 3, le parole «in ogni caso nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse; dopo le parole «di una nuova rivendita qualora» sono inserite le seguenti: «nei comuni interessati»; dopo le parole «salvo che» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e»; dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti: «in altro comune»;
2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.»;
4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole «abitativi, commerciali,» è soppressa la seguente: «ovvero»; dopo le parole «aggregazione urbana,» sono inserite le seguenti: «della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la sussistenza dell'interesse del servizio»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta» sono sostituite dalle seguenti: «all'interesse del servizio»;
c) all'articolo 4:
1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,»;
3) al comma 2, lettera g), punto 6, le parole «equilibrare il rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla seguente: «servizio,»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.»;
d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
e) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarità dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino.»;
3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di pubblico» è inserita la seguente: «e» e le parole «la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non inferiore a 100 metri» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
4) al comma 3, lettera g), la parola «assenza» è sostituita dalla seguente «sussistenza»; la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonchè se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.»;
g) all'articolo 8, comma 3:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
2) alla lettera f) la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
h) all'articolo 9:
1) al comma 3, le parole da «il soggetto» fino a «oltre 1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino.»;
2) il comma 4 è abrogato;
i) all'articolo 10:
1) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
2) il comma 6 è abrogato;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande»; dopo le parole «altresì consentite» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi periodo dell'anno,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono soppresse e dopo le parole «all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255 [N.d.R. recte: legge 24 febbraio 1992, n. 225], il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Ministro: GUALTIERI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 454