
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 30 dicembre 2014
G.U.R.S. 13 febbraio 2015, n. 7
Approvazione del riparto relativo alle risorse da assegnare ai comuni a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nonchè di quota perequativa comunale prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014 ed, in particolare, il suo articolo 6 concernente disposizioni in materia di assegnazione ai comuni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2014, delle unità previsionali di base dello stato di previsione e dell'entrata e di quello della spesa;
Visto l'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, che reca norme in materia di erogazione finanziarie ai comuni ed apporta modifiche al citato art. 6 della legge regionale n. 5/2014;
Visto il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che apporta ulteriori modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014;
Considerato che con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, a decorrere dall'anno 2014, è soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo ed in attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria viene istituita in favore dei comuni una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quantificata, per il triennio 2014-2016, in 350.000 migliaia di euro annui;
Considerato che il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, al fine di consentire la destinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequativo comunale, alla cui dotazione finanziaria, secondo la previsione del successivo comma 3, tutti i comuni sono tenuti a contribuire in misura uniforme;
Visti il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 ed il comma 2, lettera g), dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, per effetto dei quali il Fondo perequativo di cui al richiamato comma 2 dell'art. 6 legge regionale n. 5/2014 è stato incrementato di 25.000 migliaia di euro;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, a valere sul predetto Fondo perequativo, sono accantonate la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 (iscritta nella rubrica di bilancio del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana al capitolo 776404), nonché la somma di 700 migliaia di euro quale contributo per l'autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013 (iscritta nella rubrica di bilancio del Dipartimento protezione civile al capitolo 117305);
Considerato, altresì, che secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., a valere sul Fondo perequativo di cui al richiamato comma 2, la somma di 600 migliaia di euro è accantonata per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (utilizzazioni lavoratori ex PUMEX - comune di Lipari);
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 7-ter dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 gravano le risorse finanziarie, complessivamente quantificate in 2.000 migliaia di euro, da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori e delle spese di gestione degli asili nido;
Considerato che, per quanto precedentemente riportato, la compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da ripartire nell'anno 2014 ai comuni sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ammonta complessivamente a 367.700 migliaia di euro;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per la ripartizione delle risorse del Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
a) dimensione demografica;
b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;
e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;
f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;
h) capacità di riscossione;
i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE);
Considerato, altresì, che in conformità al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 16 settembre 2014 ha espresso parere favorevole alla proposta di riparto elaborata dai competenti Uffici, come modificata secondo le indicazioni della Conferenza medesima;
Visti la nota n. 19802 del 15 dicembre 2014 ed il rapporto finale sull'attività svolta, allegato alla nota medesima, con i quali il dirigente generale del Dipartimento delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione, in favore dei comuni, delle risorse finanziarie in argomento;
Considerato che dal rapporto sopra indicato si evince che, nell'ambito della compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da ripartire nell'anno 2014, il Fondo perequativo comunale istituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 268.533.322,54 euro e che la quota da assegnare in base all'IRPEF riscossa è complessivamente pari a 99.166.677,46 euro;
Considerato, in particolare, che in conformità a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per il fabbisogno finanziario relativo al trasporto alunni si è fatto riferimento al 90% delle spese sostenute nell'anno 2013, come dichiarate dalle amministrazioni comunali interessate e che, pertanto, le risorse destinate a tale finalità sono quantificate in complessivi 29.782.833,46 euro;
Considerato, altresì, che su parere conforme della Conferenza Regione - Autonomie locali, per il criterio "ubicazione in isole minori" previsto dalla medesima lettera e) del comma 3 è stata presa a riferimento la "riserva" prevista fino al 2013 per il trasporto dei rifiuti via mare nelle isole minori, ritenendo che di fatto le somme saranno utilizzate dai comuni interessati per le medesime finalità, e che, pertanto, sono state assegnate le stesse risorse già riconosciute con il D.D.G. n. 453 del 29 novembre 2012, per un ammontare complessivo di 5.000.000,00 di euro;
Considerato che, al netto delle attribuzioni relative al trasporto alunni ed alle isole minori, risulta verificata la prescrizione di assegnare ai comuni collinari e montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
Considerato che nel riparto operato l'indicatore previsto dalla lettera g), del comma 3, relativo alle "risorse finanziarie a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni", non è stato preso in considerazione in quanto lo stesso, a causa dell'incertezza generata dal progressivo variare degli stanziamenti di bilancio, non ha consentito di pervenire ad un calcolo stabile;
Considerato che nella seduta del 10 dicembre 2014 la Conferenza Regione - Autonomie locali ha preso atto che il meccanismo di calcolo definito nella seduta del 16 settembre 2014 è stato integrato con l'introduzione del riparto di 1 milione di euro sulla base del criterio relativo al "tasso di emigrazione";
Considerato che il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 impone, altresì, ai comuni l'obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite mediante forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune;
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dover provvedere all'individuazione delle somme spettanti ai comuni, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF e di quota del fondo perequativo comunale, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel "rapporto finale di attività" allegato alla citata nota prot. n. 19802/2014, e conseguentemente di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., al riparto delle risorse medesime, ammontanti a complessivi 367.700 migliaia di euro, così come risultante dall'allegato prospetto "A", facente parte integrante del presente decreto;
Decretano:
Per le motivazioni riportate in premessa, è approvato il riparto della somma di 367.700 migliaia di euro di cui all'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo alle risorse da assegnare ai comuni siciliani a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nonché di quota perequativa comunale prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
Ai comuni, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle risorse finanziarie ripartite all'art. 1 del presente decreto con forme di democrazia partecipata.
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.