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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 16 dicembre 2014

G.U.R.S. 23 gennaio 2015, n. 4

Riparto tra i comuni delle risorse finanziarie di cui al fondo per investimenti istituito con il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 [N.d.R. Recte: comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5]

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità revisionali di base;

Considerato che con il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutture e riqualificazione del territorio, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali, il fondo per investimenti dei comuni con una dotazione finanziaria, per l'anno 2014, di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Considerato che con il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è stato stabilito che per la riparazione delle risorse di cui al summenzionato comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 si dovrà tenere conto dei criteri di cui al comma 3 dello stesso art. 6;

Visto il comma 4 dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con il quale le risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 6 delle legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono state incrementate di 55.000 migliaia di euro;

Considerato, pertanto, che le risorse finanziarie iscritte nel Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (cap. 590402) ammontano complessivamente a 135.000 migliaia di euro;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la suddetta quota del fondo per spese di investimenti dei comuni può essere destinata anche al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'ultima parte del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, una quota delle suddette risorse finanziare, pari a 1.300 migliaia di euro, è destinata alle finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Considerato che, per quanto sopra riportato, le risorse finanziare del surrichiamato fondo da ripartire tra i comuni ammontano complessivamente a 133.700 migliaia di euro;

Considerato altresì, che nella seduta del 16 settembre 2014 la Conferenza Regione-Autonomie locali - così come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - ha espresso parere favorevole per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al surrichiamato fondo per gli investimenti dei comuni in proporzione ai trasferimenti della stessa natura assicurati a ciascun comune nell'esercizio finanziario 2013 e ripartiti con il decreto n. 341/2013 del dirigente generale del Dipartimento delle autonomie locali;

Vista la nota n. 19003 del 9 dicembre 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione, in favore dei comuni, delle risorse finanziarie in argomento;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, al riparto delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'art. 6 della summenzionata legge regionale ed ammontanti a complessivi 133.700 migliaia di euro, così come risultante dall'allegato prospetto "A" facente parte integrante del presente decreto;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato l'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo al riparto tra i comuni della somma di 133.700 migliaia di euro quali risorse finanziarie di cui al fondo per investimenti, istituito con il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 [N.d.R. Recte: comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] e destinato alla realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutture e riqualificazione del territorio.

Art. 2

Le risorse finanziarie ripartite all'art. 1 del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

Art. 3

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Palermo, 16 dicembre 2014.

CASTRONOVO

BACCEI