Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014

G.U.R.I. 16 dicembre 2014, n. 291

Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Regolamento n. 7).

TESTO COORDINATO (al Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento Isvap n. 2 del 9 maggio 2006 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'Isvap e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le disposizioni attuative dei citati articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 38, comma 1, del Provv. IVASS 2 agosto 2018, n. 39 e dall'art. 1, comma 1, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale, nonchè alle fasi procedimentali delle quali è responsabile l'IVASS, nell'ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all'adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedimentali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (allegato 1), agli appalti (allegato 2) e all'amministrazione interna (allegato 3).

2. Per ciascuno dei procedimenti o fasi indicati negli Allegati 1, 2 e 3 sono individuati l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, la norma di riferimento e il relativo termine per la conclusione. Le variazioni dei compiti attribuiti alle singole unità organizzative elencate negli Allegati vengono recepite direttamente negli Allegati stessi e non comportano modifiche al presente regolamento.

3. Per i procedimenti indicati negli Allegati 1, 2 e 3 i termini di conclusione superiori a novanta giorni tengono conto della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa dell'IVASS.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS che restano disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2

Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è quella indicata negli Allegati 1, 2 e 3.

2. Il responsabile del procedimento è il Capo dell'unità organizzativa, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6-bis della stessa legge.

4. Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione non equivalga ad assenso o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Art. 3

Procedimenti ad iniziativa di parte

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 3, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso. Le domande inviate via fax e in via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'istanza è predisposta nelle forme stabilite dalla vigente normativa e dai regolamenti dell'Istituto pubblicati sul sito dell'IVASS, recanti l'indicazione dei documenti da allegare all'istanza stessa e la modulistica necessaria.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta all'istante con tempestività e, ove non previsto diversamente, non oltre il termine di trenta giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca di propria iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di nuova istanza. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di arrivo di tali documenti o notizie.

Art. 4

Procedimenti d'ufficio

1. [Salvo quanto previsto negli Allegati 1, 2 e 3,] (parole eliminate) (1) per i procedimenti avviati d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo atto di impulso dell'IVASS.

2. In presenza di atti di impulso provenienti da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'IVASS dell'atto propulsivo.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

(modificato dall'art. 1, comma 5, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato personalmente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenire. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'IVASS rende note sul proprio sito istituzionale le forme di pubblicità idonee a far conoscere l'avvio del procedimento, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

3. E' fatta salva la facoltà dell'IVASS di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 6

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti che hanno diritto a partecipare al procedimento possono:

a) prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, salve le esclusioni previste dall'art. 24 della stessa legge e dalla relativa normativa di attuazione;

b) presentare memorie e documenti.

Art. 7

Sospensione e interruzione dei termini

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 6, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'IVASS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o Autorità.

2. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per i procedimenti di vigilanza o per le fasi procedimentali, i termini possono essere altresì sospesi quando risulti necessario effettuare accertamenti ispettivi o acquisire pareri di altre Amministrazioni o Autorità.

3. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'IVASS e altre Amministrazioni pubbliche o Autorità estere possono essere sospesi sino al perfezionamento di tali accordi o intese.

4. Nei casi indicati dai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni istruttorie e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di consegna del rapporto ispettivo al soggetto ispezionato. In ogni caso, la sospensione non può eccedere centottanta giorni. Decorso tale termine, l'Istituto procede sulla base della documentazione in suo possesso, indipendentemente dalle informazioni o certificazioni richieste.

5. L'IVASS comunica agli interessati la sospensione del procedimento, indicandone la data di inizio e precisando che il termine del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni istruttorie o dalla data di consegna del rapporto ispettivo al soggetto ispezionato.

6. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite [per legge] (parole eliminate) (1) da regolamenti dell'Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare.

Art. 8

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

(modificato dall'art. 1, comma 7, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte [,] (virgola eliminata) (1) l'IVASS comunica all'istante, prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

3. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2. Non possono essere addotti, tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all'Istituto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 9

Conclusione dei procedimenti

(modificato dall'art. 1, comma 8, del Provvedimento IVASS 17 dicembre 2024, n. 154)

1. I termini previsti negli Allegati 1, 2 e 3 per la conclusione dei procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento finale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I termini di cui agli Allegati 1, 2 e 3 per la conclusione delle fasi procedimentali di competenza dell'IVASS, che si concludono con provvedimenti di altra Autorità, si riferiscono al compimento dell'atto da parte dell'IVASS.

3. Per i procedimenti o le fasi procedimentali non compresi negli Allegati 1, 2 e 3 e per i quali il termine di conclusione non è stabilito da fonte legislativa o regolamentare, vale il termine di novanta giorni, per la cui decorrenza si applicano gli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1. Analogo termine si applica alla trattazione di qualunque altra istanza e richiesta.

Art. 10

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il regolamento n. 2 del 9 maggio 2006 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 2 del 9 maggio 2006.

4. Ogni riferimento normativo al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006 è da intendersi effettuato al presente regolamento.

Art. 11

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel sito istituzionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

il Direttorio integrato

Il Presidente

ROSSI