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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 27 aprile 2021, n. 47

G.U.R.I. 14 maggio 2021, n. 114

Regolamento recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al Titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 47).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 223-ter;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettera b) e 223-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. In aggiunta, si intende per:

a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale nonchè la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;

b) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

c) «fabbisogno di solvibilità globale»: il fabbisogno individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 30-ter, comma 2, lettera a), del codice e di cui all'art. 262 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014;

d) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

e) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

f) «piano di risanamento»: il piano presentato dall'impresa, anche su richiesta dell'IVASS, a seguito della rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità a livello individuale, ai sensi dell'art. 222 del codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 227 del codice;

g) «piano di finanziamento»: il piano a breve termine presentato dall'impresa, anche su richiesta dell'IVASS, a seguito della rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo a livello individuale, ai sensi dell'art. 222-bis del codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 216-quinquies del codice;

h) «requisito patrimoniale di solvibilità»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-ter e seguenti del codice e relative disposizioni di attuazione;

i) «requisito patrimoniale minimo»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-quinquies, comma 2, del codice;

j) «ultima società controllante italiana»: la società di cui all'art. 210, comma 2, del codice o la società individuata dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3, del codice.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle:

a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'art. 220-bis, comma 3, del codice e dell'art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Capo II

Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo

Art. 4

Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 3 è immediatamente convocato per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Dalla data della riunione dell'organo amministrativo in cui è rilevata l'inosservanza decorre il termine per la presentazione del piano. Alla chiusura della riunione l'organo amministrativo informa l'IVASS dell'avvenuta rilevazione. Laddove l'inosservanza sia rilevata dall'Istituto, il termine per la presentazione del piano decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.

2. Il piano, predisposto dall'alta direzione, è approvato dall'organo amministrativo. Il piano è fondato su basi realistiche ed è supportato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Il piano e la relazione sono trasmessi all'organo di controllo.

3. Nella relazione di cui al comma 2 i titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale attestano la coerenza delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera i).

4. Nel caso in cui l'impresa appartiene a un gruppo per il quale è costituito un collegio delle Autorità di vigilanza, il piano di risanamento e di finanziamento presentato all'IVASS e le successive relazioni sulla sua esecuzione sono accompagnati dalla traduzione in lingua inglese.

5. L'IVASS approva il piano di risanamento entro quarantacinque giorni e il piano di finanziamento entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'impresa del piano completo dei dati e delle informazioni indicati nelle Sezioni I e II.

6. Entro i termini di cui al comma 5, l'IVASS può richiedere all'impresa l'acquisizione di dati e informazioni ulteriori e di maggior dettaglio rispetto a quelli indicati nelle Sezioni I e II. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta dell'impresa. La sospensione non può eccedere i quindici giorni per il piano di risanamento e i cinque giorni per il piano di finanziamento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

7. La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale ad approvazione del piano.

8. Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica all'IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti e, in particolare, le variazioni nell'entità dell'inosservanza ove significative.

9. Se le misure da adottare sono riservate dall'atto costitutivo o espressamente attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria, l'approvazione del piano è subordinata alla delibera delle misure necessarie entro i termini previsti dal codice per ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale.

Sezione I

Piano di risanamento e di finanziamento individuale

Art. 5

Contenuto del piano di risanamento individuale

1. Il piano di risanamento delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) contiene almeno i seguenti dati e informazioni:

a) evidenza delle circostanze che hanno condotto alla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità con particolare riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi;

b) analisi delle cause che hanno determinato la situazione di crisi specificando:

(i) se si tratti di cause endogene o esogene;

(ii) se le cause siano attinenti a uno o più dei seguenti rischi: sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo;

(iii) le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi;

c) gli effetti delle cause di cui alla lettera b):

(i) sulla solvibilità e sulla liquidità dell'impresa, riportando gli indicatori rilevanti, il momento temporale a cui si riferiscono, le modalità e le ipotesi di calcolo sottostanti nonchè il confronto con la propensione al rischio e con le relative soglie di tolleranza in essere;

(ii) sull'operatività e sull'organizzazione dell'impresa;

d) individuazione delle strategie che si intendono adottare per il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per la riduzione del profilo di rischio, con specifico riferimento:

(i) alla propensione al rischio;

(ii) agli obiettivi, in particolare, relativi alle politiche di investimento, al posizionamento dell'impresa nel mercato di riferimento, alla politica di riassicurazione e alle altre misure di attenuazione del rischio;

(iii) alle misure di governo societario in termini di regole gestionali e di controlli, con particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti;

(iv) agli assetti proprietari;

e) indicazione delle misure operative di dettaglio che l'impresa ha adottato o intende adottare in attuazione delle scelte strategiche di cui al punto d). Per ciascuna delle misure, l'impresa:

(i) motiva l'adozione e valuta la possibilità di successo tenuto conto dei vincoli derivanti dagli eventuali ostacoli di carattere pratico o giuridico, dalla situazione generale dell'economia e dalle caratteristiche dell'impresa;

(ii) indica gli organi, le unità organizzative e i soggetti responsabili per l'esecuzione delle stesse e i relativi tempi di attuazione;

(iii) valuta i possibili effetti reputazionali per l'impresa e per il mercato;

f) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui alle lettere d) ed e) con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali, valutate secondo i principi utilizzati a fini di vigilanza, su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del codice e del fabbisogno di solvibilità globale. L'impresa confronta gli indicatori di solvibilità desumibili dalle predette previsioni con la propensione al rischio e le relative soglie di tolleranza;

g) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sul bilancio di esercizio con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del codice;

h) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sulla situazione di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni;

i) indicazione delle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui ai punti f), g) e h) e indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa;

j) indicazione delle unità organizzative incaricate della gestione dei dati, della stima delle ipotesi e dell'elaborazione delle previsioni di cui ai punti f), g) e h);

k) il piano di comunicazione dello stato di crisi con evidenza delle modalità, dei responsabili, dei tempi, dei mezzi e dei soggetti, interni ed esterni, destinatari della comunicazione.

2. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno.

Art. 6

Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale

1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, concernente le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso, entro quindici giorni dalla data prevista dal codice per il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. La relazione è presentata successivamente ogni tre mesi e fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunità, per riferire sui progressi nell'adozione delle misure operative contenute nel piano.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene almeno:

a) un aggiornamento sullo stato di implementazione delle misure operative di dettaglio adottate di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);

b) l'indicazione degli scostamenti più significativi dalle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g) e h);

c) l'indicazione aggiornata dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

d) l'indicazione aggiornata del fabbisogno di solvibilità globale.

Art. 7

Contenuto del piano di finanziamento individuale

1. Il piano di finanziamento delle imprese di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) contiene i dati e le informazioni di cui all'art. 5 e tiene conto dei seguenti criteri:

a) le strategie che si intendono adottare sono idonee a ripristinare, entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo o a ridurre il profilo di rischio;

b) le proiezioni degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e) sulle grandezze di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base trimestrale, e riguardano esclusivamente gli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del codice;

c) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, punti d) ed e) sul bilancio di esercizio sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base semestrale;

d) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'art. 5, comma 1, punti d) ed e) sulla situazione di liquidità sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base mensile;

e) con riguardo alle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, punto i) non è dovuta l'indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa.

2. L'IVASS, comunica all'impresa se alcuni dei criteri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non trovano applicazione.

3. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale minimo entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere b) e d), sono effettuate su base semestrale.

Art. 8

Relazione sull'esecuzione del piano di finanziamento individuale

1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, in cui illustra le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso. La relazione è presentata entro quindici giorni dalla data prevista dal codice per il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale minimo.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui all'art. 6, comma 2, punti a), b) e c).

Sezione II

Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo

Art. 9

Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo

1. Il piano di gruppo dell'impresa di cui all'art. 3, lettera d) contiene, oltre ai dati e alle informazioni indicati all'art. 5, per il piano di risanamento, e all'art. 7, per il piano di finanziamento, le seguenti informazioni:

a) con riferimento alle strategie per il ripristino di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o del requisito patrimoniale minimo di gruppo o per la riduzione del profilo di rischio:

(i) l'individuazione delle linee di business;

(ii) le funzioni interessate con particolare riferimento alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo;

b) riguardo alle misure operative di dettaglio:

(i) gli interventi che si intendono adottare sull'ultima società controllante italiana e sulle singole società del gruppo, senza danneggiare la solidità finanziaria del gruppo stesso. A tal fine il piano riporta una stima degli impatti di tali interventi sulle singole società del gruppo;

(ii) le modalità tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare, rispettivamente, a livello di ultima società controllante italiana o di altre società del gruppo interessate dal piano;

(iii) le necessarie forme di raccordo tra i processi di governo societario di gruppo e quelli delle singole società del gruppo;

(iv) le soluzioni idonee per superare gli ostacoli all'attuazione delle misure all'interno del gruppo con particolare riferimento agli ostacoli, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo.

2. Al piano di risanamento e di finanziamento di gruppo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.

Art. 10

Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati

1. L'ultima società controllante italiana presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di risanamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'art. 5, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo.

2. L'ultima società controllante presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di finanziamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'art. 7, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il piano predisposto dall'ultima società controllante è approvato, per quanto di competenza, dall'organo amministrativo delle imprese del gruppo per le quali si sono verificati i presupposti per la presentazione del piano di risanamento o di finanziamento.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 11

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

1. I punti 23, 25 e 27 dell'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, sono così sostituiti:

23 Approvazione del piano di risanamento Art. 222, comma 2, cod. ass. Servizio vigilanza prudenziale quarantacinque giorni dalla data di presentazione del piano
25 Approvazione del piano di finanziamento Art. 222 -bis, comma 2, cod. ass. Servizio vigilanza prudenziale trenta giorni dalla data di presentazione del piano
27 Approvazione del piano di risanamento di gruppo Art. 227, comma 2, cod. ass. Servizio vigilanza prudenziale quarantacinque giorni dalla data di presentazione del piano

.

2. All'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, è aggiunto il seguente punto 27- bis:

27- bis Approvazione del piano di finanziamento di gruppo Articoli 216-quinquies, comma 3 e 222 -bis, comma 2, cod. ass. Servizio vigilanza prudenziale trenta giorni dalla data di presentazione del piano

.

Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2021

per il direttorio integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

VISCO