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LEGGE REGIONALE 20 novembre 2014, n. 26

G.U.R.S. 21 novembre 2014, n. 49

Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole "non oltre il 31 ottobre 2014" sono sostituite con le parole "non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56".

Art. 2

Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali

1. All'ordinamento amministrativo degli enti localinella Regione Siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 55, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.

5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale.";

b) all'articolo 145, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale.

5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale.".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica