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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2014 DELLA COMMISSIONE, 20 novembre 2014

G.U.U.E. 21 novembre 2014, n. L 334

Regolamento recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/103)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 novembre 2014

Applicabile dal: 22 novembre 2014

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 97, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, le autorità di gestione degli Stati membri sono tenute a fornire alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso.

2) Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, è necessario stabilire specifiche tecniche e norme comuni per la presentazione di tali dati cumulativi. A tale scopo è opportuno fare riferimento alla struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione (2).

3) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 149 del 20.5.2014.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati.

Art. 1

Le autorità di gestione si conformano alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, attenendosi ai formulari e alle tabelle che figurano negli allegati del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1027 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/103)

Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014

Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....

Campo

Contenuto del campo

1

CCI

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

3

Denominazione dell'intervento

5

Codice NUTS

6

Beneficiario

7

Genere del beneficiario

8

Dimensione dell'impresa

9

Stato di avanzamento dell'intervento

10

Costo totale ammissibile

11

Costo pubblico totale ammissibile

12

Sostegno del FEAMP

13

Data di approvazione

14

Spesa totale ammissibile

15

Spesa pubblica totale ammissibile

16

Spesa ammissibile a titolo del FEAMP

17

Data del pagamento finale al beneficiario

18

Misura in questione

19

Indicatore di output (1)

25

Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(1)

Parole modificate da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2015, n. L 151.

ALLEGATO II

Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014

Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....

Campo

Contenuto del campo

1

CCI

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

4

Numero della nave - "numero del registro della flotta comunitaria" (CFR)

ALLEGATO III

Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione all'attuazione del progetto secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014

Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....

Campo

Contenuto del campo

1

CCI

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

20

Dati relativi all'attuazione dell'intervento

21

Valore dei dati relativi all'attuazione

ALLEGATO IV

Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione agli indicatori di risultato secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014

Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....

Campo

Contenuto del campo

1

CCI

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

22

Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento

23

Risultato indicativo atteso dal beneficiario

24

Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'attuazione

(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1027.