
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2014 DELLA COMMISSIONE, 20 novembre 2014
G.U.U.E. 21 novembre 2014, n. L 334
Regolamento recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/103)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 22 novembre 2014
Applicabile dal: 22 novembre 2014
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 97, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, le autorità di gestione degli Stati membri sono tenute a fornire alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso.
2) Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, è necessario stabilire specifiche tecniche e norme comuni per la presentazione di tali dati cumulativi. A tale scopo è opportuno fare riferimento alla struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione (2).
3) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 149 del 20.5.2014.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati.
Le autorità di gestione si conformano alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, attenendosi ai formulari e alle tabelle che figurano negli allegati del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1027 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/103)
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
3 |
Denominazione dell'intervento |
5 |
Codice NUTS |
6 |
Beneficiario |
7 |
Genere del beneficiario |
8 |
Dimensione dell'impresa |
9 |
Stato di avanzamento dell'intervento |
10 |
Costo totale ammissibile |
11 |
Costo pubblico totale ammissibile |
12 |
Sostegno del FEAMP |
13 |
Data di approvazione |
14 |
Spesa totale ammissibile |
15 |
Spesa pubblica totale ammissibile |
16 |
Spesa ammissibile a titolo del FEAMP |
17 |
Data del pagamento finale al beneficiario |
18 |
Misura in questione |
19 |
Indicatore di output (1) |
25 |
Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
Parole modificate da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2015, n. L 151.
ALLEGATO II
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
4 |
Numero della nave - "numero del registro della flotta comunitaria" (CFR) |
ALLEGATO III
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione all'attuazione del progetto secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
20 |
Dati relativi all'attuazione dell'intervento |
21 |
Valore dei dati relativi all'attuazione |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione agli indicatori di risultato secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre ....
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
22 |
Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento |
23 |
Risultato indicativo atteso dal beneficiario |
24 |
Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'attuazione |
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1027.