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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2014 DELLA COMMISSIONE, 20 novembre 2014

G.U.U.E. 21 novembre 2014, n. L 334

Regolamento recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/103)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 novembre 2014

Applicabile dal: 22 novembre 2014

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tale regolamento impone alle autorità di gestione degli Stati membri di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singole operazioni.

2) L'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (3) reca l'elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ciascuna operazione nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito da ogni Stato membro.

3) Ai fini del funzionamento del sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono necessarie disposizioni supplementari in materia di registrazione e trasmissione dei dati. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, tali disposizioni dovrebbero specificare le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, ottimizzando nel contempo la sinergia con altri potenziali fonti di dati, quali l'elenco dei dati da registrare e conservare come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

4) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 149 del 20.5.2014.

(2)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(3)

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in regime di gestione concorrente.

Art. 2

Elenco dei dati e struttura della base di dati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/788)

1. Ciascuno Stato membro registra nella propria base di dati di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e trasmette alla Commissione un elenco di dati contenenti le informazioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, strutturato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (*1), per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
_____________________________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014).

Art. 3

Inserimento delle informazioni nella base di dati

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/788)

[I dati di cui all'articolo 2 sono inseriti nella base di dati nelle seguenti due fasi:

a) al momento dell'approvazione dell'intervento;

b) al completamento dell'intervento.]

Art. 4

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Le informazioni di cui all'allegato I, parte D (Dati relativi all'esecuzione dell'intervento) sono basate sui campi di cui all'allegato II.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

(modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 agosto 2015, n. L 221, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/788, integrato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/1027 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/103)

STRUTTURA DELLA BASE DI DATI

PARTE A

Informazioni di carattere amministrativo

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

1

CCI

Codice comune di identificazione del programma operativo

Campo di dati 19 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione [1]

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

Richiesta per tutti gli interventi finanziati dal Fondo

Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

3

Denominazione dell'intervento

Se disponibile e se il campo 2 è un numero

Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

4

Numero della nave "Numero del registro della flotta comunitaria" [CFR [2]]

Se pertinente

Specifico FEAMP

5

Codice NUTS [3]

Indicare il livello NUTS più pertinente (valore di default = livello III)

Specifico FEAMP

6

Beneficiario

Nome del beneficiario (solo persone giuridiche e persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro)

Campo di dati 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

7

Genere del beneficiario

Se pertinente (valori possibili: 1: maschio, 2: femmina, 3: altro)

Specifico FEAMP

8

Dimensioni dell'impresa

Se pertinente [4] (valori possibili: 1: micro, 2: piccola, 3: media, 4: grande)

Specifico FEAMP

9

Stato di avanzamento dell'intervento

1 cifra:

codice 0= intervento oggetto di una decisione di concessione di contributo, ma per il quale non è ancora stata dichiarata alcuna spesa dal beneficiario all'autorità di gestione

codice 1= intervento interrotto dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 2= intervento abbandonato dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 3= intervento eseguito integralmente (per il quale tutte le spese sono state pagate al beneficiario)

codice 4= intervento in fase di esecuzione (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 5= intervento eseguito integralmente (ma per il quale non tutte le spese sono state necessariamente pagate al beneficiario)

Specifico FEAMP

[1] Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014).

[2] allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004).

[3] Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

[4] In conformità dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) per le PMI.

.

PARTE B

Previsioni di spesa (nella valuta applicabile all'intervento)

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

10

Costo totale ammissibile

Importo del costo totale ammissibile dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

Campo di dati 41 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

11

Costo pubblico totale ammissibile

Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Campo di dati 42 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

12

Sostegno del FEAMP

Importo del sostegno del FEAMP quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

Specifico FEAMP

13

Data di approvazione

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

Campo di dati 12 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

.

PARTE C

Esecuzione finanziaria dell'intervento (in EUR)

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

14

Spesa totale ammissibile

Spesa totale ammissibile dichiarata dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Campo di dati 46 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

15

Spesa pubblica totale ammissibile

Spesa pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Campo di dati 47 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

16

Spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP

Spesa FEAMP corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Specifico FEAMP

17

Data del pagamento finale al beneficiario

 

Campo di dati 45 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (unicamente data del pagamento finale al beneficiario)

.

PARTE D

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Campo

Contenuto del campo

Osservazioni

Dati necessari e sinergie

18

Misura in questione

Codice della misura (cfr. allegato II)

Specifico FEAMP

19

Indicatore di output

Valore numerico

Specifico FEAMP

20

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Cfr. allegato II

Specifico FEAMP

21

Valore dei dati relativi all'esecuzione

Valore numerico

Specifico FEAMP (è aggiornato solo due volte quando il campo 9 corrisponde al codice 0 e al codice 5)

.

PARTE E

Indicatori di risultato

Campo

Contenuto del campo

Osservazioni

Dati necessari e sinergie

22

Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento

Numero di codice dell'indicatore di risultato [5]

Specifico FEAMP

23

Risultato indicativo atteso dal beneficiario

Valore numerico

Specifico FEAMP

24

Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'esecuzione

Valore numerico

Specifico FEAMP

_____________________________
[1] Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014).

[2] Allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004).

[3] Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

[4] In conformità all'articolo 2, paragrafo 28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) per le PMI.

[5] Stabilito in conformità all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.

PARTE F

Attenuazione della pandemia di COVID-19 e attenuazione degli effetti della perturbazione del mercato causata dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e delle conseguenze di tale aggressione sulle attività di pesca

Campo Contenuto del campo Osservazioni Dati necessari e sinergie
25 Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Codice 0 = non connesso alla pandemia di Covid-19 o a misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

Codice 1 = connesso alla pandemia di Covid-19

Codice 2 = connesso alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Specifico FEAMP

.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 3 del Reg. (UE) 2020/1027.