Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 14 novembre 2014, n. 17

G.U.R.S. 5 dicembre 2014, n. 51

Avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci per gli organismi e gli enti pubblici strumentali della Regione - prime istruzioni per la formazione del bilancio di previsione 2015.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI

PUBBLICI STRUMENTALI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 reca "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

E' noto che la Regione Siciliana aveva inizialmente partecipato alla fase della sperimentazione in materia di armonizzazione, prevista dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011, in virtù del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 12 gennaio 2012 mentre con l'art. 4 della legge regionale n. 45 del 10 agosto 2012 è stata disposta la sospensione delle disposizioni relative all'armonizzazione (si ricorda al riguardo anche la circolare n. 20 del 12 dicembre 2012).

A decorrere dall'1 gennaio 2014 in Sicilia si applicano le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011, relative al settore della sanità ed alla spesa sanitaria, in virtù del comma 12, dell'art. 47, della legge regionale n. 5/2014.

Le disposizioni relative all'armonizzazione sono state recentemente completate con le modifiche e le integrazioni apportate con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".

Infine con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, applicabili in Sicilia a partire dall'esercizio 2015.

L'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, nell'ambito della riforma legata al federalismo fiscale (legge delega n. 42/2009), muove dalle più ampie esigenze di uniformità e di armonizzazione contabile a livello comunitario, con particolare riferimento alle necessità di consolidamento e di trasparenza dei conti pubblici.

Peraltro la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale in virtù del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione, come modificato, alla lettera e), dal comma 1 dell'art. 3 della legge di riforma costituzionale n. 1/2012, con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2014.

La riforma contabile risulta molto ampia ed assume caratteri particolarmente innovativi; essa riguarda il processo di programmazione, le previsioni di bilancio, la gestione amministrativo-contabile, la rendicontazione, i controlli di gestione e coinvolge profondamente anche gli aspetti organizzativi ed i sistemi informativi degli enti interessati.

La portata innovativa della riforma contabile comporterà certamente importanti investimenti di risorse in software, necessari per aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma ed alla aumentata complessità della gestione amministrativo-contabile correlata al nuovo principio della contabilità finanziaria c.d. "potenziata", all'integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica, alla pluriennalità degli stanziamenti autorizzatori del bilancio di previsione, nonché alla dettagliata destrutturazione del piano dei conti integrato uniforme.

Sotto l'aspetto organizzativo, si evidenzia che le rilevanti innovazioni non riguarderanno solo gli uffici di ragioneria e di bilancio degli enti ma nella medesima rilevante misura coinvolgeranno tutti gli uffici dediti all'attività amministrativa, interessando, in definitiva, l'ente nel suo complesso in maniera profonda.

Approssimandosi il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici regionali, si ritiene necessario sia evidenziare la rilevanza e la portata innovativa della riforma sia fornire prime indicazioni per la sua applicazione, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 2015.

La presente circolare muove dall'esigenza di garantire corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; nel proseguo il D.Lgs. n. 118/2011 con tutte le sue successive modifiche ed integrazioni, fino a quelle introdotte con il D.Lgs. n. 126/2014, sarà indicato come il "decreto" oppure il "decreto legislativo", mentre l'insieme delle disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, così come il relativo processo in itinere, saranno indicati come "l'Armonizzazione" o "l'Armonizzazione contabile".

Essa si rivolge in particolar modo agli enti ed agli organismi strumentali della Regione, così come chiaramente definiti dal comma 2, dell'art. 1 e dall'art. 11-ter del decreto; le disposizioni distinguono ulteriormente gli enti strumentali in enti controllati ed enti partecipati.

Per una più puntuale definizione degli enti e degli organismi strumentali regionali coinvolti nella riforma, si rimanda alla circolare dell'Assessore regionale per l'economia n. 12 del 12 agosto 2014.

Si precisa che, ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del decreto, gli organismi strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile valido per il bilancio regionale e quindi la contabilità finanziaria, cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, "garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale".

La riforma distingue ulteriormente gli enti strumentali in enti in contabilità finanziaria ex comma 2, dell'art. 2 ed enti in contabilità economico-patrimoniale ex comma 3, dell'art. 3 del decreto.

Le direttive della presente circolare possono comunque riguardare anche i Dipartimenti regionali, parimenti interessati al processo di armonizzazione contabile, per tutte le parti non esclusivamente dedicate agli organismi ed agli enti strumentali.

1. Alcune novità di rilievo del decreto sul bilancio di previsione

1.1 Le principali novità della riforma

Il testo normativo è strutturato nell'articolato, suddiviso in cinque titoli, ed in numerosi allegati, alcuni descrittivi ed altri costituenti schemi di bilancio o schemi tipo di prospetti di corredo; in particolare i principali allegati relativi ai principi contabili generali ed applicati non costituiscono mere indicazioni metodologiche bensì sono parti integranti del decreto ed hanno quindi forza di legge: ne deriva che l'eventuale non osservanza delle disposizioni in questione costituisce vulnus di legittimità.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, il sistema di bilancio dell'amministrazione pubblica è lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione; per le regioni esso è declinato con maggiori dettagli nell'art. 39 del decreto, che costituisce al tempo stesso punto di riferimento per gli enti e gli organismi strumentali, per tutto quanto ad essi estensibile.

I sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione sono trattati specificamente dall'art. 47 del decreto.

Caratteristica del nuovo sistema contabile armonizzato è il suo notevole livello di dettaglio ed una certa rigidità, ovviamente giustificabile dall'essenziale finalità di armonizzare i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni;

tuttavia esso lascia alcuni margini di autodeterminazione, sia per quanto non disciplinato sia nei casi in cui la disciplina positiva demanda alcuni aspetti di dettaglio all'ordinamento contabile o al regolamento dell'ente amministrazione pubblica.

Si invitano, quindi, gli enti e gli organismi destinatari della presente ad adeguare i propri regolamenti contabili con urgenza, sia per renderli coerenti con le nuove disposizioni cogenti sia per dare attuazione al decreto nei casi in cui esso consente autodeterminazione.

Sulla necessità di tali adeguamenti si richiama anche l'attenzione dei Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa.

Si evidenzia che il principio della programmazione viene trattato ampiamente nell'allegato 4/1 al decreto; per quanto di pertinenza della presente circolare, il paragrafo 4.3 dell'allegato 4/1 annovera specificamente il bilancio di previsione ed il bilancio gestionale tra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 deve essere approvato dall'amministrazione di vigilanza, e così reso esecutivo, di norma entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Anche nella nuova normativa, pur con caratteristiche diverse, vigono gli istituti dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria, stabiliti con riferimento alle regioni nell'art. 43 del decreto e disciplinati con più dettaglio al paragrafo 8 del principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2; ai sensi del comma 16 dell'art. 11 del decreto, per la prima applicazione della riforma, per l'esercizio provvisorio dell'anno 2015 trova applicazione la stessa disciplina prevista per l'anno 2014, fatta eccezione per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione.

Il bilancio di previsione finanziario è strutturato dal lato delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli; dal lato delle spese la nuova classificazione prevede: missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Come meglio detto nel paragrafo dei "Rinvii", tale struttura è quella unica ed ufficiale a partire dall'esercizio 2016, mentre per l'esercizio 2015 tale nuova struttura affianca semplicemente il bilancio di previsione strutturato come per l'esercizio 2014, che mantiene carattere di ufficialità.

E' necessario quindi procedere, già in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, a riclassificare ciascun capitolo del bilancio 2014, inserendolo nella pertinente voce della nuova classificazione.

La riclassificazione dei capitoli e degli articoli è effettuata nel rispetto dell'art. 7 del decreto, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Pertanto si consiglia di effettuare la riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario (quarto livello); infatti, considerato che sia il rispetto della classificazione per missioni e programmi, sia l'adozione del piano dei conti finanziario comporta in alcuni casi la necessità di "spacchettare" i capitoli, si ritiene opportuno effettuare tale operazione una volta sola.

Novità di rilievo è la pluriennalità del bilancio di previsione: esso deve essere almeno triennale e i suoi stanziamenti hanno carattere autorizzatorio per tutti gli esercizi ivi contemplati: per le spese fanno eccezione gli stanziamenti relativi ai rimborsi delle anticipazioni al tesoriere, quelli relativi alle partite di giro e spese per conto terzi; per le entrate lo stanziamento di bilancio non può essere superato solo per la contrazione di mutui.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione autorizzatorio, per il primo anno del bilancio di previsione, sono sia di competenza sia di cassa mentre per tutti gli anni successivi sono solo in termini di competenza.

Quanto ai criteri di stima delle previsioni, in questa sede sembra necessario accennare e fare rinvio ai pertinenti principi contabili generali, trattati nell'allegato 1 del decreto, nonché ai principi secondo cui le previsioni devono tenere conto della legislazione vigente statale e regionale, devono assicurare coerenza e derivare dalla programmazione e devono essere effettuate in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi perseguibili individuati; resta "esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale" (c.d. principio del "bilancio a base zero").

Il decreto ha introdotto, altresì, quali novità di rilievo, il piano dei conti integrato uniforme (art. 4), la codifica della transazione elementare (artt. 5, 6 e 7) e il sistema degli indicatori di bilancio (art. 18 bis): anche in considerazione delle relative facoltà di rinvio, in questa sede ci si limita a rimandare alle pertinenti disposizioni del decreto.

Altro elemento di novità della riforma è l'obbligo di pubblicità dei bilanci, disciplinata, tra l'altro, dal comma 2, dell'art. 18 e dal comma 5 dell'art. 47 del decreto; si richiama al riguardo l'apposito principio contabile generale n. 14 dell'allegato 1.

Di seguito si indicano e si forniscono semplici cenni su alcuni aspetti tecnici che risultano al tempo stesso particolarmente innovativi e complessi, rinviando al momento alla pertinente disciplina contenuta nel decreto.

1.2 La competenza finanziaria "potenziata"

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria c.d. "potenziata" prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate o a spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi diventa esigibile; costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro, che sono registrati e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione sorge.

Per le spese, nelle more del concretizzarsi delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, è necessaria la prenotazione della spesa, che risulta utile anche per la gestione del fondo pluriennale vincolato; se alla fine dell'esercizio l'attività amministrativa iniziata che ha dato luogo alla prenotazione non ha ancora determinato un'obbligazione giuridica perfezionata, con il conseguente necessario impegno di spesa, la prenotazione viene cancellata e la somma già prenotata determina un'economia di bilancio.

L'imputazione avviene con l'accertamento per le entrate e con l'impegno per le spese; dunque dalla prima fase della gestione (accertamento ed impegno) scaturiranno quelle successive della riscossione e del versamento per le entrate e quelle della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento per le spese.

La liquidazione è la fase della spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto; essa deve avere una propria evidenza contabile nel rispetto del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2), che al paragrafo 6.1 prevede che "La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa.

Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile".

Per applicare correttamente il principio della competenza finanziaria occorre procedere sia, come per il passato, all'accertamento ordinario dei residui e dunque alla cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, sia al "riaccertamento straordinario" al 31 dicembre 2014, che viene trattato al successivo paragrafo.

1.3 Il riaccertamento straordinario dei residui.

In ossequio all'innovativo principio della competenza finanziaria "potenziata", sopra richiamato, bisogna procedere al riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal comma 7 dell'art. 3 e meglio declinato nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2): tale operazione deve essere effettuata in sede di approvazione del rendiconto generale 2014 e ha lo scopo di determinare per ogni residuo attivo e passivo, sia il corretto importo sia l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, cioè diventa esigibile, e quindi l'esercizio finanziario al quale gli accertamenti e gli impegni assunti fino all'esercizio 2014 devono essere correttamente imputati.

Nel caso in cui in sede di riaccertamento straordinario la differenza fra residui passivi e attivi eliminati e reimputati sia positiva, tale differenza determina l'importo del Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo superiore alla somma del Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può:

- essere finanziata con le risorse dell'esercizio;

- costituire un disavanzo tecnico, che deve essere coperto nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del Fondo pluriennale vincolato di entrata.

I bilanci degli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio.

1.4 Il Fondo pluriennale vincolato

Viene definito come "saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata"; esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Tale Fondo è iscritto:

- in entrata, distintamente nella parte corrente e nella parte in conto capitale, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti (secondo le modalità indicate nel principio applicato della Programmazione);

- nella parte spesa, da una voce denominata "fondo pluriennale vincolato" per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa; il Fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato.

La copertura della quota del Fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal Fondo pluriennale iscritto in entrata mentre la copertura della quota del Fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel Bilancio dell'esercizio 2015 deriva come già detto, dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed il suo importo, distinto fra parte corrente e parte in conto capitale, è pari alla differenza, se positiva, fra residui passivi e residui attivi eliminati in quanto reimputati, che ovviamente corrisponde alla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento dei residui.

Nel primo esercizio, per la determinazione del Fondo, occorre seguire l'esempio n. 6 dell'allegato 4/2 del decreto.

1.5 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, deve essere accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare l'utilizzo di entrate per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati.

Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale sono accertate per l'intero importo del credito ma per esse deve essere effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione vincolando una quota del risultato di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e a fine anno genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, attraverso il computo di una media tra gli incassi, di competenza e su residui, e gli accertamenti degli ultimi cinque anni. Le metodologie di calcolo utilizzabili sono tre:

- somma del rapporto incassi/accertamenti di ogni singolo anno e divisione per 5 (media aritmetica);

- somma degli incassi annui ponderati da rapportare con la somma degli accertamenti ponderati; i pesi saranno 0,10 per i primi tre anni e 0,35 per i due restanti;

- rapporto tra incassi e accertamenti annui pesati con i riferimenti sopra esposti.

Come supporto al procedimento di calcolo si deve utilizzare il prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione e determinato secondo il principio della Programmazione allegato 4/1, al paragrafo 9.9.

Nel 2015, primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria c.d. "potenziata", è possibile stanziare in bilancio non l'intero fondo calcolato secondo il metodo appena descritto, ma una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato.

Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato e a partire dal terzo esercizio l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'obbligo di accantonamento sussiste anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, cioè anche in caso di disavanzo di amministrazione.

Il comma 16 dell'art. 3 del decreto prevede che, se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a coprire sia gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui sia il Fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura della eventuale quota residua può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, pari almeno al 10% l'anno.

La disciplina precisa inoltre che, fino a quando il Fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sè stante della spesa nel primo esercizio del bilancio di previsione (cfr. esempio n. 5 dell'allegato 4/2).

1.6 Fondo spese legali e contenzioso

Il Fondo spese legali e contenzioso è previsto al paragrafo 5.2 lettera h) del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria: esso è determinato in occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria c.d. "potenziata" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti, considerando le significative probabilità di soccombere o l'incidenza delle condanne al pagamento di spese per sentenze ancora non definitive o esecutive.

Sussiste l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione il Fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio); in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento può essere ripartito, in quote uguali, tra tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o secondo prudente valutazione dell'ente.

L'Organo di controllo interno dell'ente provvede a verificare la congruità degli stanziamenti.

2. Documentazione

Secondo le previsioni del comma 3 dell'art. 11 e dei paragrafi 9.2 e 9.10 del Principio contabile applicato della Programmazione, allegato 4/1, del decreto, gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione finanziario la documentazione di seguito elencata:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto;

- prospetto degli equilibri di bilancio;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli enti dovranno, altresì, allegare:

- elenco annuale delle opere pubbliche, ove previste, ex comma 9 dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

- prospetto relativo all'organico effettivo del personale;

- prospetto relativo alle spese per il personale;

- prospetti dimostrativi del rispetto di ciascuno dei vincoli di spesa vigenti per l'anno 2015;

- prospetto analitico del debito maturato ed in maturazione a tutto il 31 dicembre dell'anno di riferimento del debito nei confronti del personale per TFR, che indica separatamente: le passività maturate fino all'esercizio precedente, quelle in maturazione nell'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività potenziali al lordo e al netto delle anticipazioni, per ciascun dipendente.

3. I "Rinvii"

Il legislatore nazionale, per quanto possibile, ha previsto un'introduzione graduale della riforma contabile, con particolare riguardo ad alcuni aspetti innovativi più complessi.

Infatti, come esposto nella premessa, il comma 12 dell'art. 11 del decreto prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ufficiale per l'anno 2015, nonché il correlato rendiconto, abbiano la medesima struttura di quella vigente nel 2014, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici; resta ferma l'innovazione dello sviluppo almeno triennale del bilancio di previsione finanziario già dal 2015, con funzione autorizzatoria per tutti gli esercizi dell'arco pluriennale individuato.

Per l'esercizio finanziario 2015 al predetto schema del bilancio di previsione ufficiale gli enti dovranno affiancare il nuovo schema introdotto dal decreto, strutturato per le entrate in titoli e tipologie e per le spese in missioni e programmi; il nuovo schema diventerà unico ed ufficiale a partire dal 2016.

Gli organismi e gli enti strumentali, obbligati alla contabilità finanziaria, ufficiale ed autorizzatoria, a partire dall'esercizio 2016 hanno l'obbligo di affiancare il sistema di contabilità economico-patrimoniale, per fini conoscitivi, e devono garantire la rilevazione unitaria dei fatti di gestione.

Sono previste le facoltà di rinviare alcune parti del nuovo sistema di bilancio: più precisamente il decreto consente di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il piano dei conti integrato (art. 3, comma 12), nonché, qualora di interesse per gli enti, l'adozione del bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4).

La codifica della transazione elementare, disciplinata agli artt. 5, 6 e 7 del decreto, viene introdotta gradualmente: alcuni elementi sono obbligatori a partire dal 2015, l'adozione di quelli successivi può essere rinviata all'esercizio 2016.

Qualora gli enti strumentali della Regione intendano avvalersi di tali facoltà, dovranno comunque seguitare ad adottare per l'anno 2015, la contabilità economico-patrimoniale, in quanto prescritta dal "Testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006".

Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 bis, l'adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sarà obbligatoria per la Regione e per gli enti strumentali a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del decreto attuativo ivi previsto.

4. Enti in contabilità economico-patrimoniale

Ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto, gli enti strumentali della Regione che già adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi generali o postulati dell'art. 1 del decreto ed ai principi del codice civile. La norma di dettaglio è contenuta nell'art. 17.

Per gli enti strumentali in contabilità civilistica gli strumenti della programmazione, individuati al paragrafo 4.3 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", sono:

- il piano delle attività, o Piano programma, di durata almeno triennale, definito secondo le indicazioni della Regione;

- il budget economico almeno triennale;

- eventuali variazioni al budget economico;

- gli enti del settore delle amministrazioni pubbliche ex comma 2, dell'art. 1, della L. n. 196/2009 redigono anche il piano degli indicatori di bilancio ed allegano al budget economico il prospetto della ripartizione della propria spesa in missioni e programmi, indicando anche la corrispondente classificazione COFOG di 2° livello; il prospetto deve essere predisposto seguendo lo schema dell'allegato n. 15 al decreto, mentre l'allegato n. 14 contiene le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi.

E' fatto carico ai Collegi dei revisori dei conti di vigilare sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 17 del decreto e di riferire nella propria relazione, prevista dall'art. 2429 del codice civile, sulle risultanze della propria attività dando attestazione degli adempimenti.

Per le altre incombenze degli enti in contabilità economico patrimoniale, non correlate alle previsioni per l'anno 2015, si rimanda al momento al predetto art. 17, ritenendo necessario menzionare sin d'ora la novità costituita dal rendiconto finanziario in termini di cassa previsto dal comma 1 bis dello stesso art. 17.

5. Completamento del censimento degli organismi e degli enti strumentali

Come già accennato, per l'introduzione della riforma contabile questo Assessorato ha, tra l'altro, emanato la circolare n. 12 del 12 agosto 2014, finalizzata a definire l'esatto perimetro di attuazione dell'Armonizzazione in Sicilia.

Ciò è imprescindibile sia per assicurare l'esatto e tempestivo coinvolgimento di tutti gli organismi e gli enti strumentali della Regione sia per garantire la corretta predisposizione del rendiconto consolidato e del bilancio consolidato della Regione.

Non avendo raggiunto a tutt'oggi completezza in tal senso, si allega alla presente l'elenco aggiornato degli enti e degli organismi strumentali, predisposto sulla base dei dati e degli elementi fin qui forniti dai dipartimenti regionali, ai quali si chiede inoltre di comunicare (via mail all'indirizzo servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it) la tipologia cui appartiene ciascun organismo strumentale ed ente strumentale, tra quelle elencate al comma 3, dell'art. 11 ter, del decreto.

L'elenco riporta tutti i dipartimenti regionali, indicando per ciascuno gli organismi e gli enti strumentali comunicati ovvero se è stata data comunicazione negativa o se non è ancora pervenuto riscontro.

In particolare si chiede conferma degli enti ed organismi contrassegnati con l'asterisco; in particolare al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale si chiede di confermare il corposo elenco degli organismi strumentali comunicati, previa attenta verifica della sussistenza dei presupposti previsti dal decreto; situazioni da definire sussistono anche per i dipartimenti regionali di seguito elencati:

- Dipartimento regionale delle attività produttive;

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

- Dipartimento regionale del lavoro e dell'impiego dell'orientamento dei servizi e delle attività formative;

- Dipartimento regionale dell'ambiente.

Si ricorda, che ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 11 del decreto, gli organismi strumentali partecipano al rendiconto consolidato della Regione sin dall'anno 2015; invece, considerando la facoltà di rinvio concessa dal comma 4 dell'art. 11 bis del decreto, gli enti strumentali partecipano alla formazione del bilancio consolidato regionale obbligatoriamente a partire dall'esercizio 2016.

Fanno eccezione gli organismi strumentali che svolgono la funzione di organismi pagatori dei fondi europei; questi, sebbene "Organismi", non sono compresi nel rendiconto consolidato della Regione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 11, bensì partecipano al bilancio consolidato regionale di cui all'art. 11 bis del decreto.

Pertanto i dipartimenti regionali, nel comunicare o confermare il novero degli organismi e degli enti strumentali porranno in debita evidenza l'eventuale circostanza che gli organismi strumentali svolgano funzioni di organismo pagatore di fondi europei.

Considerata la portata innovativa della riforma contabile e la rilevanza e complessità delle nuove norme si raccomanda sia particolare attenzione alle indicazioni della presente circolare sia di seguitare nello studio approfondito del nuovo testo normativo.

I Revisori dei conti dedicheranno massimo impegno anche nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente, di ogni aspetto connesso all'introduzione dell'armonizzazione contabile, così come a fornire il proprio supporto professionale nella delicata fase di avvio della nuova contabilità.

Tutti i dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa, che siano titolari di funzione tutoria o che costituiscano comunque l'Amministrazione regionale di riferimento per gli organismi ed enti pubblici regionali interessati dalla presente riforma sono invitati a vigilare e ad esercitare valide azioni di stimolo nei confronti degli enti e degli organismi strumentali affinchè questi adottino l'armonizzazione contabile in maniera corretta e tempestiva.

Si raccomanda ai dipartimenti regionali di notificare la presente circolare a tutti gli enti strumentali e a tutti gli organismi strumentali da essi dipendenti, ricordando l'utilità di alcune parti della stessa anche per le amministrazioni centrali.

Nel rinviare alle puntuali disposizioni del decreto, ci si riserva di intervenire nuovamente con ulteriori direttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

L'Assessore: BACCEI

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