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REGOLAMENTO (UE) N. 1136/2014 DELLA COMMISSIONE, 24 ottobre 2014

G.U.U.E. 28 ottobre 2014, n. L 307

Modifica del regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 17 novembre 2014

Applicabile dal: 17 novembre 2014

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (2) ha abrogato il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione (3) e ha stabilito nuovi requisiti relativi ai dati per le sostanze attive.

2) Per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi requisiti, il regolamento (UE) n. 283/2013 stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda sia la presentazione di dati per le domande di approvazione, rinnovo dell'approvazione o modifica dell'approvazione delle sostanze attive sia la presentazione di dati per le domande di autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione o modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

3) Al fine di consentire, in determinati casi, la presentazione di dati relativi alle sostanze attive nelle domande di autorizzazione o di modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in conformità ai requisiti per i dati in vigore al momento dell'approvazione o del rinnovo delle sostanze, è opportuno modificare le disposizioni transitorie per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Tale modifica è volta ad impedire l'insorgere di disparità nella valutazione dei dati generati, in conformità ai nuovi requisiti per i dati, da parte di Stati membri appartenenti a zone diverse e a mantenere di conseguenza un approccio uniforme e armonizzato nella valutazione di tali dati tramite la loro valutazione a livello dell'Unione.

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 309 del 24.11.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013).

(3)

Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011).

Art. 1

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 283/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti prodotti fitosanitari che contengono una o più sostanze attive per le quali siano stati presentati i fascicoli a norma dell'articolo 3 o per le quali l'autorizzazione non sia stata ancora rinnovata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (1), il regolamento (UE) n. 544/2011 continua ad applicarsi per la presentazione dei dati relativi a tale/i sostanza/e attiva/e.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO