
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
CIRCOLARE 23 ottobre 2014
G.U.R.S. 7 novembre 2014, n. 47
Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come richiamato dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48. Direttiva.
e, p.c.
PRESIDENTE DELLA REGIONE ANCI SICILIA
Com'è noto, la disciplina di cui all'art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387/2003, la quale prevede un procedimento unico per il rilascio della relativa autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, è stata più volte integrata e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Orbene, in relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte di utenti ed amministrazioni comunali a questo Dipartimento in relazione alle modalità applicative della procedura abilitativa semplificata (di seguito P.A.S.) introdotto dal su menzionato art. 6, si ritiene opportuno diramare le presenti direttive ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, emanato con D.P.Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana S.O. n. 34 del 17 agosto 2012 (di seguito regolamento).
1 Tipologie di impianti sottoposte alla P.A.S.
A tenore del su menzionato art. 5, comma 1: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome".
Il su citato art. 6, comma 1, prescrive, invece, che:
"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (D.M. 10 settembre 2010 - vedi infra), adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti".
Il comma 9 del medesimo articolo dispone infine che: "Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 (P.A.S.) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,...".
Successivamente, è intervenuto il regolamento il cui art. 1 così dispone: "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivati dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".
Ancora, l'art. 3 del regolamento prevede che: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e delle opere connesse, ubicati: a) in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali... sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28", con l'esclusione...
Orbene, ad avviso dello scrivente Dipartimento, la lettura combinata delle norme su richiamate, e cioè l'art. 6, comma 1 e comma 9 del D.lgs. n. 28/2011 nonché gli art. 1 e 3 del regolamento n. 48/2012, non pare consentire l'estensione dell'adozione della P.A.S. a qualsivoglia tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili bensì, al contrario, esclusivamente a quelle elencate nei paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), di seguito richiamati:
1) impianti fotovoltaici;
2) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
3) impianti eolici;
4) impianti idroelettrici e geotermoelettrici. Non sono invece espressamente contemplati gli impianti a "tecnologia solare termodinamica".
Non è superfluo rammentare, inoltre, che sotto l'aspetto tecnico, la tecnologia solare termodinamica non appare semplicemente assimilabile a quella "solare fotovoltaica" in quanto, pur sfruttando ambedue l'energia solare, la prima origina un flusso di corrente elettrica in seguito all'irraggiamento solare, mentre la seconda utilizza il calore solare concentrato da specchi solari al fine di riscaldare liquidi ad altissima temperatura che trasformano l'acqua in vapore il quale, a sua volta, aziona le turbine elettriche.
Rilevante è inoltre la differente qualificazione normativa delle due su citate tecnologie. La definizione di impianto solare termodinamico è fornita, infatti, dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto Ministero dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008 secondo cui: "Impianto solare termodinamico: (consiste in) un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura".
Esiste inoltre una specifica disciplina che riguarda gli impianti termodinamici, relativa anche alle agevolazioni pubbliche ed agli incentivi, distinta e differente da quella prevista per il fotovoltaico (si vedano il D.M. Ambiente 5 dicembre 2007, il D.M. Sviluppo Economico 11 aprile 2008 e il D.M. Sviluppo Economico 6 luglio 2012).
Un ulteriore elemento a supporto della suddetta tesi consiste nell'allegato "A" al D.P.R. Sic. n. 48/2012, il quale contiene apposita tabella esplicativa, cui fa espresso rinvio l'art. 1 della medesima fonte regionale che associa le procedure amministrative da avviare con le varie tipologie di impianto e le relative potenze elettriche. Tale tabella infatti, elenca soltanto le tecnologie eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a biomassa, contemplando la P.A.S. per le predette tipologie di impianto per determinati intervalli di potenza elettrica prodotta. Si tratta sostanzialmente di una mera riproposizione di quanto contenuto nel paragrafo 12 delle Linee guida nazionali su menzionate.
Al lume delle superiori argomentazioni, la Regione siciliana, con il sopra citato D.P.R. Sic. n. 48/2012, ha stabilito che per i progetti relativi alle tipologie di impianto di cui ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 deve essere adottata (ove ne ricorrano i presupposti) la P.A.S. di competenza comunale, al contrario, per i progetti relativi ad impianti a "tecnologia solare termodinamica" ovvero altre tecnologie da fonte rinnovabile non contemplata nella superiore enumerazione, deve essere avviato il procedimento unico di cui al combinato disposto dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e degli artt. 5, 6 del D.lgs. n. 28/2011.
La P.A.S. non è consentita inoltre per i progetti di qualsivoglia potenza da realizzarsi su terreno nelle zone vincolate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) e c) e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, per gli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW. Si rammenta che la P.A.S. è indefettibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 13, comma 1 del su menzionato regolamento n. 48/2012, non essendo ammessa nel territorio siciliano la facoltà per il proponente di optare per il procedimento unico di autorizzazione così come invece previsto dall'art. 6, comma 10, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla potenza elettrica e termica sviluppata.
2 Ulteriori disposizioni
A) Cumulo di potenza
Per quanto concerne il cumulo di potenza di impianti da fonte rinnovabile, in particolare quelli eolici, si richiama l'attenzione di codesti comuni su alcuni elementi indicativi dell'eventuale frazionamento fittizio.
Può risultare utile a tal fine la lettura dell'art. 5, comma 2, del DM 6 luglio 2012 il quale prevede che: "Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:
a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
Omissis....;
b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti".
Per quanto attiene la succitata lettera a) si precisa che il cumulo a monte di un unico punto di connessione va riferito sia agli impianti nella disponibilità di un unico produttore (o riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore), sia a quelli che sono nella disponibilità di produttori diversi, indipendentemente dalla circostanza della loro localizzazione (medesima particella e/o particelle catastali contigue).
Per quel che concerne la lettera b) si rappresenta che la stessa intende introdurre ulteriori limitazioni al contenuto della lettera a) stabilendo che gli impianti ricadenti nella stessa particella o in particelle contigue e nella disponibilità dello stesso produttore, sono cumulabili, ancorché collegati alle rete di distribuzione con punti di connessione diversi.
Si precisa infine che due o più impianti funzionalmente interconnessi devono essere sempre considerati, ai fini autorizzativi, come un unico impianto qualora riconducibili allo stesso soggetto come appresso meglio definito.
Si intendono soggetti riconducibili ad unico soggetto responsabile (produttore o proponente), così come descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 - aggiornamento del 13 gennaio 2014, compilato dal GSE S.p.A.: "...le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario".
Per "particelle contigue", si intendono, così come descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 sopra menzionate: "...le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua o da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori; non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti e/o dalla cabina di connessione".
Per la definizione "punto di connessione" appare utile richiamare l'art. 1, comma 1, lett. ee) del TICA (Testo integrato delle connessioni attive), secondo cui il "Punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Omissis....
N.B. - La definizione del punto di connessione è effettuata dalla norma in base alle caratteristiche fisiche e funzionali ed è indipendente dal numero e dalla titolarità delle utenze, che attraverso la stessa cabina di consegna vengono allacciate alla rete di connessione.
B) Adempimenti ambientali
Si ritiene opportuno che, nel rispetto del c.d. "principio di precauzione" (espressamente previsto al n. 15 della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite - Earth Summit - di Rio de Janeiro del 1992), i progetti di che trattasi ma, in maniera specifica quelli concernenti la realizzazione di impianti minieolici, siano sottoposti a "verifica di assoggettabilità" (c.d. Screening) o direttamente a "valutazione di impatto ambientale" (c.d. Scoping) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (Codice dell'ambiente). È necessario, ovviamente, al fine di evitare possibili aggravi al procedimento amministrativo, che i suddetti adempimenti ambientali siano supportati da idonee motivazioni scaturenti dall'analisi del contesto cui codeste amministrazioni comunali dovranno tenere conto in base alla situazione in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, del cumulo con altri progetti.
Pertanto la valutazione non dovrà esaurirsi nell'esame della proposta progettuale quale fatto a sé stante, avulsa dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì dovrà tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna preventiva verifica ambientale (cfr. ex multis TAR Sardegna, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412).
C) Documentazione amministrativa ed antimafia
Si rammenta che la documentazione minima che il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla comunicazione di P.A.S., ai fini della procedibilità, è la medesima prevista per il procedimento di autorizzazione unica. Tale disposizione trova la sua fonte nel rinvio per relationem contenuto dall'art. 7 del citato regolamento n. 48/2012 agli artt. 4 e 5 del regolamento medesimo.
La "lista di controllo" della documentazione nonché gli schemi dell'atto di adesione al "protocollo di legalità" citato dal suddetto art. 5, comma 1, e del "patto d'integrità", sono disponibili al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_760977.5915975658/PIR_ServizioIII.
Tale controllo deve essere effettuato sia in fase di rilascio della autorizzazione e almeno annualmente anche sugli impianti già autorizzati sia con autorizzazione unica regionale che con licenza edilizia e/o PAS.
D) Interventi di modifica su impianti esistenti
Non è superfluo evidenziare che le superiori disposizioni trovano attuazione non solo per la P.A.S. concernente nuovi progetti ma pure per le P.A.S. avviate sugli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti.
Al medesimo regime di P.A.S. andranno soggette le istanze di variante sostanziale concernenti impianti già assentiti a seguito di P.A.S., mentre invece le modifiche sostanziali su impianti per i quali sia stata rilasciata autorizzazione unica dovranno essere sottoposte al procedimento unico ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.
Per "impianti esistenti" si ritiene possano intendersi gli impianti regolarmente autorizzati o assentiti e per i quali è stata comunicata ufficialmente all'autorità competente l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto autorizzato o assentito, ancorché non allacciati alla rete elettrica.
E) Attività amministrativa ai sensi del T.U. n. 1775/1933 (reti elettriche)
L'applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio 10, previa istruttoria redatta, ai sensi del suddetto T.U., dall'Ufficio del Genio civile competetene per territorio.
F) P.A.S. per gli impianti per la produzione di Biometano
Si coglie l'occasione per rammentare che, recentemente, l'art. 30 c. 2 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, ha introdotto l'art. 8-bis al D.lgs. n. 28/2011 che così recita al comma 1:
"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi comprese le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli art. 5 e 6 del D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, e si utilizza:
a) la PAS (Procedura abilitativa semplificata) ai nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora; alle opere di modifica e agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso. (1)
b) in tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l'impianto di biometano va autorizzato mediante il procedimento standard di Autorizzazione unica".
G) Norma transitoria e comunicazioni
Occorre sottolineare che le norme del regolamento si applicano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, anche ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (1 settembre 2012). (2)
Si rammenta, infine che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, 2° periodo, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 su menzionato, i titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono essere comunicati a mezzo posta elettronica certificata allo scrivente Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, servizio 2 - Osservatorio regionale e Ufficio statistico per l'energia.
L'Assessore: CALLERI