
DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n. 48
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 agosto 2012, n. 34
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Testo con annotazioni alla data 8 aprile 2022
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;
Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'articolo 117, commi 1, 5 e 6;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, n. 13 con il quale è stata emanata la delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.);
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed in particolare l'articolo 105;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - e il Comando regionale della Guardia di finanza il 14 marzo 2011;
Visto il protocollo di legalità stipulato tra "la Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture operanti nel territorio della Regione Siciliana alla presenza del Ministro dell'interno" il 23 maggio 2011;
Vista la nota n. 34060 del 28 luglio 2011, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha formulato proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, indirizzata alla Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 5 agosto 2011 - presa d'atto schema regolamento di attuazione articolo 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11;
Visto il verbale di concertazione con il partenariato del 9 settembre 2011;
Vista la nota n. 4728 del 22 novembre 2011 con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità dispone di procedere agli adempimenti successivi all'esito del tavolo partenariale costituente integrazione allo schema di regolamento in uno con le disposizioni discendenti dai protocolli di legalità;
Vista la nota n. 4590 del 24 gennaio 2012, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 9, comma 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
Udito il parere n. 184/2012 reso nell'adunanza del 6 marzo 2012 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sezione Consultiva; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012 di presa d'atto del presente regolamento redatto in conformità al parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
Ritenuto di dovere dare esecuzione all'articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a mente del quale "il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva", anche in conformità a quanto disposto successivamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dall'articolo 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'emanazione del presente regolamento;
Ritenuto, altresì, che la semplificazione dei procedimenti amministrativi costituisce principio generale dell'ordinamento regionale, come da ultimo ribadito dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il D.P.Reg. 1 giugno 2012, n. 227 col quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012;
Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;
EMANA
il seguente regolamento:
Adeguamento linee guida decreto ministeriale 10 settembre 2010
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le successive disposizioni e annessa tabella esplicativa.
Procedimento per l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti
1. Al fine di accelerare l'iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, apposita commissione composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell'energia, dei beni culturali e dell'identità Siciliana, dell'ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, dell'urbanistica, del Comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del Dipartimento dell'energia. (1)
2. La commissione costituisce una mera articolazione interna dell'Amministrazione regionale con finalità di coordinamento dell'attività dei vari rami dell'Amministrazione ed opera senza oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Regione Siciliana.
3. In attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale e deliberazione della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. (2)
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.P. 8 aprile 2022, n. 524.
Vedi il Decr. Pres. 10 ottobre 2017 concernente la definizione dei criteri e l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Procedure di semplificazione amministrativa (1)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati:
- in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
- in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale; sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione degli impianti ricadenti in:
a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
c) aree appartenenti a territori di più comuni.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW.
3. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 gli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dell'articolo 22, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 come sostituito dall'articolo 6, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici collocati a terra ubicati in zone industriali - non indicate nel comma 1 - di potenza nominale fino a 1 MWe.
Le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi di cui al presente comma devono essere presentate esclusivamente da soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei suoli e che non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente, attraverso persone fisiche o società controllate e/o collegate, altre iniziative di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano tecnologia fotovoltaica, a concentrazione o solare-termodinamica, in terreni contigui e sempreché non ricadano nelle zone indicate dalle lettere a), b), c) del comma 1.
6. La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 è comprovata da:
1) atti negoziali inter vivos o mortis causa ad effetti reali e obbligatori, di durata congrua rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e trascrizione;
2) provvedimenti di concessione demaniale o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente;
3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
7. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità tutte le informazioni e la documentazione prevista ai commi 1, 3 e 5, secondo modalità definite con circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
Si veda la Circ. Ass. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 23 ottobre 2014.
Documentazione amministrativa e disciplina del procedimento unico
1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è corredata, oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citato in premessa, da quella seguente:
a) attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, resa anche attraverso lettera di "patronage", di disponibilità a finanziare l'iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;
b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente ai sensi del comma 6 dell'articolo 3;
c) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso;
d) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento l'impegno ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 3 del protocollo di legalità del 23 maggio 2011, di cui al seguente articolo del presente regolamento.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità. Per la decorrenza dei termini procedimentali valgono le disposizioni di cui al punto 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.
3. Gli enti pubblici richiedenti non sono soggetti alla presentazione della documentazione di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Ferma restando la decorrenza del termine di conclusione del procedimento dettato dall'articolo 12, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dalla data della ricezione dell'istanza, dà avvio e svolge il procedimento unico attenendosi alle disposizioni previste dal punto 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.
5. L'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, convoca in conferenza dei servizi esclusivamente le amministrazioni e gli enti direttamente titolari di competenze in relazione all'affare da deliberare.
Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata
1. Il rilascio da parte dell'Amministrazione competente dei provvedimenti amministrativi di cui al presente regolamento il cui valore di investimento supera la somma di euro 154.937,00, in coerenza alle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, è subordinato all'acquisizione delle informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 nei confronti delle società o imprese richiedenti il titolo.
2. Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergessero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nelle società e imprese interessate, il provvedimento non potrà essere rilasciato.
3. Nel caso in cui il Prefetto attesti la ricorrenza nei confronti delle società o imprese interessate, di elementi di fatto o indicazioni comunque negative, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità valuta, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, la sussistenza dell'interesse pubblico al rilascio del provvedimento autorizzativo.
4. Tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, devono intendersi riferiti alle sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni, con particolare riferimento alle pertinenti norme del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità provvede sull'istanza anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatto salvo il potere di revocare i provvedimenti autorizzativi qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto.
6. Oltre ai casi in cui la revoca è prevista per legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità revoca i provvedimenti autorizzativi al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 o in caso di inosservanza da parte degli interessati degli specifici obblighi assunti ai sensi del comma 9 del presente articolo.
7. Le cause di revoca di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere indicate nel provvedimento autorizzativo.
8. Qualsiasi variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che procede, in, tali casi, ad acquisire le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nei confronti del soggetto subentrante.
9. Per reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio dei titoli autorizzativi di cui al comma 1, indipendentemente dal valore, è condizionato all'assunzione da parte dei soggetti richiedenti, attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, degli specifici obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo di legalità.
Terreni abbandonati
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 65 della legge 24 marzo 2012, n. 27, ad istanza del titolare dell'autorizzazione unica e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento, di concerto con il Comando del Corpo forestale, che agisce mediante i competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, attesta lo stato di abbandono del terreno.
2. A tal fine, il titolare produce istanza corredata da certificato storico catastale dell'immobile o fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Disciplina procedura abilitativa semplificata
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di competenza comunale.
Estensione del protocollo di legalità
1. Il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, trova integrale applicazione nei confronti dei comuni della Regione.
Interventi nel settore delle biomasse, bioliquidi, biocarburanti
1. Fermi restando le definizioni di biomassa, bioliquidi, biocarburanti e il rispetto dei principio di sostenibilità ambientale degli impianti che utilizzano le suddette tecnologie, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (biomassa e bioliquidi) di potenza nominale superiore a 1 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni;
b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi (olii vegetali ad uso energetico) sono assoggettati al regime di deposito fiscale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) la costruzione e l'esercizio di impianti di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, ETBE, biogas da trasporto) sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Le biomasse e i bioliquidi per l'alimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con l'obbligo di utilizzare materia prima proveniente da filiera corta come definito nel decreto ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 marzo 2010.
3. Il procedimento di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di biocarburanti ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, si svolge mediante conferenza di servizi istruttoria tra tutte le amministrazioni e i soggetti privati, questi ultimi senza diritto di voto, coinvolti nel procedimento. Il provvedimento è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
Oneri istruttori
1. Al momento della presentazione dell'istanza il richiedente l'autorizzazione unica di competenza regionale è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo istruttorio pari allo 0,01 per cento del costo complessivo dell'investimento risultante dal computo metrico.
2. Il richiedente la procedura abilitativa semplificata (PAS), è tenuto a versare all'Amministrazione comunale un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe predeterminate e rese pubbliche ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, approvate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.
Trasparenza amministrativa
1. La Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, provvede, anche mediante il proprio sito web, alla pubblicità delle informazioni e dei dati afferenti agli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela dei dati personali.
Integrazioni e modificazioni
1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità verifica lo stato di attuazione del presente regolamento entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana proponendo le eventuali integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria
1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Gli oneri di cui all'articolo 10 si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dirama ai comuni direttive esplicative sull'applicazione delle norme del presente regolamento. (1)
Si vedano, in tema, le CC.AA. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 13 maggio 2019 e 19 giugno 2020.
Controllo e pubblicazione
1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet istituzionale.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 18 luglio 2012.
LOMBARDO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 6 agosto 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 119.