
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 ottobre 2014
G.U.R.I. 27 ottobre 2014, n. 250
Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.
TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto l'art. 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06;
Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, "Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;
Visti gli articoli 25 e 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;
Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 18 settembre 2014;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Finalità
Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dell'art. 30-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e determina per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Definizioni
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018 e modificato e integrato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera c);
c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. E' riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'art. 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013;
d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE);
e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, recante disposizioni in merito all'entità e alle relative modalità di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
g) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
h) procedura operativa: documenti contenenti le istruzioni operative da seguire ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico e dal GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul sito web del GSE;
i) quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera g), calcolata sulla base della formula di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto;
j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota è pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell'anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell'allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota è pari ai valori percentuali, che sono riportati nell'allegato 4, applicati ai CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento dell'obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati;
k) soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;
l) soglia di sanzionabilità: quota minima di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), riportati nell'allegato 4;
m) decreto ministeriale 2 marzo 2018: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018.
2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 13 dicembre 2017 e dall'art. 11, comma 1, lett. d), e) e f), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018 e modificato dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
1. Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno è definito in una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del contenuto energetico dei citati carburanti.
2. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nell'Allegato 1.
3. I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere complessivamente in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base della seguente formula:
Obbligo complessivo
Bio = Q% x Bt
dove:
Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;
anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;
anno 2017 = 6,5% di biocarburanti;
anno 2018 = 7,0% di biocarburanti;
anno 2019 = 8,0% di biocarburanti;
anno 2020 = 9,0% di biocarburanti;
dall'anno 2021 = 10,0% di biocarburanti;
Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:
Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg),
dove per:
Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;
Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;
Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;
Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.
L'obbligo complessivo è suddiviso nelle seguenti quote:
a) obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018:
Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,75 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
b) obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018:
Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,25 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
c) obbligo altri biocarburanti avanzati:
Bioaltri bioc. av. = Q%altri bioc. av. x Bt;
d) obbligo tradizionale:
Biotradizionale = Bio - Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av;
dove per:
Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato incentivato ai produttori ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Bioaltri bioc. av. si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Q%av. D.M. 2 marzo 2018 si intende la quota minima di biocarburanti avanzati incentivata ai produttori ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2017 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2018 = 06 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 0,8% di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 0,9% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 2,0% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 2,5% di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2023 = 3,0% di biocarburanti avanzati;
Q%altri bioc. av si intende la quota minima di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
fino all'anno 2020 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 0,5% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 0,6% di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2023 uguale ai valori percentuali definiti con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.
Inoltre, con decreto del direttore generale competente del MISE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento, può essere modificata la percentuale di ripartizione tra gli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate in prima applicazione pari al:
a) 75% per il biometano avanzato;
b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano.
5. Al fine di coordinare l'elenco delle materie prime e dei carburanti, riportato nell'allegato 3, con le disposizioni di diritto comunitario in materia di biocarburanti avanzati, lo stesso è soggetto a revisione ed aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato biocarburanti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
3. I soggetti obbligati che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) per l'ultimo anno di attività che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attività non copre l'intero anno.
4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura, con cadenza almeno annuale, delle informazioni di cui al comma 5 e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto al comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i soggetti interessati.
6. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti, trasmettendo le stesse, altresì, al Comitato biocarburanti e, laddove previsto, all'ISPRA, per le relative azioni di competenza.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Modalità di immissione in consumo di biocarburanti
(modificato e integrato dall'art. 11, comma 1, lett. g) e h), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018 e modificato dall'art. 1, comma 6, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto.
2. Dall'anno 2018 l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 3, comma 3:
lettera a) deve essere assolto tramite l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai produttori per l'immissione in consumo di biometano avanzato ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018. Tale obbligo può essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 6, comma 1, con o senza il ritiro del biometano avanzato e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;
lettera b) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Tale obbligo può essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1 e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;
lettera c) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
lettera d) deve essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto.
I soggetti obbligati che al 1° gennaio 2021 non risultano aderenti al meccanismo di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1, hanno facoltà di aderire al citato meccanismo entro il 28 febbraio 2021, stipulando gli appositi contratti con il GSE.
3. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lettera a) ed f), destinati al mercato nazionale, nonchè il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti.
[4. Nell'anno 2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di immissione di cui all'art. 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale è valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:
i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e B del decreto 10 ottobre 2014;
ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;
iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Emissione dei certificati di immissione in consumo
(modificato e integrato dall'art. 11, comma 1, lett. da i) a l) e r), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018 e modificato dall'art. 1, comma 8, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo biocarburanti, i "Certificati di Immissione in Consumo" di biocarburanti (di seguito certificati o CIC), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle funzionalità del portale informatico del GSE (BIOCAR).
2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalità previste dall'art. 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c), i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.
4. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati. I certificati relativi al biocarburante immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno.
5. I certificati sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi ed il loro prezzo di scambio.
5 bis. Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma 5, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.
6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che di gestione degli stessi.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Verifica dell'assolvimento dell'obbligo
(modificato e integrato dall'art. 11, comma 1, lett. da m) a p), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018 e modificato dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'obbligo:
a) biometano avanzato decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICbmt av. D.M. 2 marzo 2018 = Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 /5;
in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
b) altri biocarburanti avanzati decreto ministeriale 2 marzo 2018 di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = Bioaltri bioc.
av. D.M. 2 marzo 2018 /5;
in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
c) altri biocarburanti avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICaltri bioc. av. = Bioaltri bioc. av. /5;
d) tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è assolto se il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICtradizionale = Biotradizionale /10.
Le suindicate quantità vengono calcolate mediante arrotondamento con criterio commerciale.
2. Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica è comunicato, attraverso il portale informatico di cui al successivo comma 8, agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato biocarburanti con apposita relazione.
3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4, comma 4, effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di natura documentale. Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti.
4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo, di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1.
6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il quantitativo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, può rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati dal sistema. Il quantitativo di certificati rinviabili viene determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo tradizionale. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo tradizionale, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire il citato obbligo. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento del corrispondente obbligo, applicando le percentuali riportate nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati.
7. I certificati rinviati di cui al comma 6 possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art. 6, comma 5, secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4.
8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il GSE provvede ad aggiornare e pubblicare per gli operatori del settore la procedura operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Monitoraggio
(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. q), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018)
1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:
a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;
b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 2;
c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
e) delle attività eseguite in attuazione del presente decreto;
f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5;
g) dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il GSE può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato.
2. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea.
3. Anche in considerazione delle finalità di monitoraggio di cui all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il GSE provvede altresì a sviluppare un rapporto annuale sulle materie prime nazionali utilizzate per la produzione dei biocarburanti che dia conto anche degli utilizzi alternativi.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno 2014 e agli obblighi derivanti dall'immissione in consumo di carburanti nel 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2014
Il Ministro: GUIDI
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
ALLEGATO 1
(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. s), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018)
Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti
Carburante e biocarburanti | Massa volumica a 15°C kg/dm3 | Potere calorifico Inferiore | ||
Gcal/tonn | MJ/kg | MJ/ dm3 | ||
Gasolio | 0,840 | 10,270 | 43,0 | 36,1 |
Benzina | 0,750 | 10,342 | 43,3 | 32,5 |
Biodiesel | 0,880 | 8,932 | 37,4 | 32,9 |
Bioetanolo | 0,790 | 6,305 | 26,4 | 20,9 |
ETBE (°) | 0,740 | 8,574 | 35,9 | 26,6 |
Gas propano | 0,470 (liquido) | 11,606 | 46,3 | 21,8 |
Biometanolo | 0,796 | 4,778 | 20,0 | 15,9 |
BioMTBE (°°) | 0,745 | 8,361 | 35,0 | 26,1 |
BioDME | 0,670 | 6,689 | 28,0 | 18,8 |
BioTAEE (°°°) | 0,750 | 9,078 | 38,0 | 28,5 |
Biobutanolo | 0,813 | 7,883 | 33,0 | 26,8 |
Diesel Fisher-Tropsch | 0,779 | 10,511 | 44,0 | 34,3 |
Olio Vegetale Idrotrattato | 0,779 | 10,511 | 44,0 | 34,3 |
Olio Vegetale Puro | 0,919 | 8,839 | 37,0 | 34,0 |
Biogas (°°°°) | 0,000679 | 11,945 | 50 | 0.034 |
.
(°) considerato rinnovabile per il 47% in volume
(°°) considerato rinnovabile per il 36% in volume
(°°°) considerato rinnovabile per il 29% in volume
(°°°°) immesso in consumo come biometano
Per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffi nerie il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifi co inferiore, è pari a 46,3 MJ/Kg.
Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffi nerie, ai fi ni del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi cazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modifi cato dal comma 1 dell'art. 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma.
Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffi nerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
ALLEGATO 2
(sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.M. Sviluppo Economico 30 dicembre 2020)
Determinazione incentivo in caso di utilizzo del biometano nel trasporto
SEZIONE A Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano | SEZIONE B Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12 del D.M. 2 marzo 2018 | ||||
Tipologia impianto | L'impianto di produzione del biometano è alimentato: | Gcal/CIC | I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti: | Determinazione | Durata |
nuovo | esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 | 5 | 100% | 20% del numero CIC spettanti non comprensivi di maggiorazioni | fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600 mila euro (1) e fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro (2) |
da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso | 5 | 70% | |||
10 | 30% | ||||
da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30 % in peso | 10 | 100% | |||
riconvertito | esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 | 5 | 100% | ||
da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso | 5 | 70% | |||
10 | 30% | ||||
da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30 % in peso | 10 | 100% |
.
(1) e (2) Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
ALLEGATO 3 (1)
Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati
a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE.
c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Pece di tallolio.
h) Glicerina grezza.
i) Bagasse.
j) Vinacce e fecce di vino.
k) Gusci.
l) Pule.
m) Tutoli ripuliti dei grani di mais.
n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare materiali che includono residui delle colture alimentari e della mangimistica (quali ad esempio paglia, bucce, gusci, foglie, steli, stocchi e tutoli di mais), colture dedicate a basso contenuto di amido (quali ad esempio Panicum Virgatum, Miscanthus Giganteus, Arundo Donax), residui di lavorazione industriale (quali ad esempio i residui di colture alimentari o della mangimistica, ottenuti a seguito di estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine) e materiali da rifiuti organici. Questi materiali sono composti principalmente da cellulosa ed emicellulosa.
p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
q) Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
Per la sostituzione dell'Allegato annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, lett. t), del D.M. Sviluppo Economico 2 marzo 2018.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107, le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica", fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 9 dello stesso D.M..
ALLEGATO 4
Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili
Anno di immissione in consumo dei biocarburanti avanzati ai fini dell'obbligo |
Anno di verifica dell'obbligo |
Soglia di sanzionabilità |
Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo |
2014 |
2015 |
75% |
25% |
2015 |
2016 |
||
2016 |
2017 |
||
2017 |
2018 |
80% |
20% |
2018 |
2019 |
||
Dal 2019 in poi |
Dal 2020 in poi |
95% |
5% |