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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2014

G.U.R.S. 24 ottobre 2014, n. 45

Indennità di residenza, per l'anno 2014, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che prevede il pagamento dell'indennità di residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Considerato che, come da parere prot. n. 744/338.11.06 del 16 gennaio 2007 dell'Ufficio legislativo e legale, al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico spetta l'indennità di gestione ai sensi della legge n. 221 dell'8 marzo 1968 come modificata dalla legge n. 362 dell' 8 novembre 1991;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 sulla riforma del sistema sanitario siciliano;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari", ex articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge del 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario in articoli;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Visto il D.D.S. n. 2431 del 18 dicembre 2013, con il quale è stata rivalutata, per l'anno 2013, l'indennità di residenza nella misura sotto indicata:

- euro. 6.976,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1000 abitanti;

- euro. 5.113,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;

- euro. 2.906,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti;

- euro. 775,00 per i dispensari farmaceutici;

Considerato che ai sensi della citata legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, l'indennità di che trattasi viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente;

Accertato che l'indice di variazione percentuale del tasso d'inflazione ufficiale dell'anno 2013 è pari all'1,1%;

Ritenuto di dovere rivalutare per l'anno 2014 l'indennità di residenza da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87 e ai soggetti titolari dei dispensari farmaceutici ai sensi della legge n. 221 dell'8 marzo 1968 come modificata dalla legge n. 362 dell'8 novembre 1991 per effetto dell'indice ISTAT dell'anno 2013 pari all'1,1%;

Decreta:

Art. 1

L'indennità di residenza, per l'anno 2014, da erogare ai soggetti di cui all'art.1 della legge regionale del 17 febbraio 1987, n. 8 è rivalutata per effetto dell'indice ISTAT dell'1,1% nella misura sotto indicata:

- euro. 7.053,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1000 abitanti;

- euro. 5.169.00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;

- euro. 2.938,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

Art. 2

L'indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico ai sensi della legge dell'8 marzo 1968, n. 221 come modificata dalla legge dell'8 novembre 1991, n. 362, per l'anno 2014, viene rivalutata in euro. 784,00.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 9 ottobre 2014.

SCHIFAUDO