Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 settembre 2014

G.U.R.S. 17 ottobre 2014, n. 44

Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed, in particolare, l'art. 10 che dispone in ordine alle Prescrizioni di massima e polizia forestale (P.M.P.F.);

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 950 e s.m.i.;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 114 così come modificata dalla legge n. 94/2009, art. 3, comma 64;

Visto l'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 così come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che dispone in ordine alle Prescrizioni di massima e polizia forestale (P.M.P.F.);

Viste le P.M.P.F. vigenti nelle province siciliane, approvate con i decreti dell'Assessore regionale per agricoltura e le foreste di seguito riportati:

- Agrigento D.A. n. 13 del 20 gennaio 2006;

- Caltanissetta D.A. n. 12 del 20 gennaio 2006;

- Catania D.A. n. 11 del 20 gennaio 2006;

- Enna D.A. n. 10 del 20 gennaio 2006;

- Messina D.A. n. 9 del 20 gennaio 2006;

- Palermo D.A. n. 8 del 20 gennaio 2006;

- Ragusa D.A. n. 7 del 20 gennaio 2006;

- Siracusa D.A. n. 6 del 20 gennaio 2006;

- Trapani D.A. n. 5 del 20 gennaio 2006;

Visto l'art. 3 "Applicazione delle norme statali" della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e s.m.i., con il quale viene recepita, dalla Regione Siciliana, la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi approvato con decreto presidenziale 12 gennaio 2005;

Visto l'art.13 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205 che ha riscritto l'art. 185 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" disponendo che...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e per l'ambiente n. 117/GAB del 20 luglio 2011 con il quale all'art. 1 sono stati modificati gli articoli relativi alle Prescrizioni di massima e polizia forestale (P.M.P.F.) vigenti titolati: - "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" - delle province di: Agrigento art. 28, Caltanissetta art. 25, Catania art. 28, Enna art. 28, Messina art. 36, Palermo art. 26, Ragusa art. 28, Siracusa art. 28 e Trapani art. 28;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e per l'ambiente n. 117/GAB del 20 luglio 2011, con il quale all'art. 1 sono stati modificati gli articoli relativi alle Prescrizioni di massima e polizia forestale (P.M.P.F.) vigenti titolati: - "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi - delle province di: Agrigento art. 30; Caltanissetta art. 27; Catania art. 30; Enna art. 30; Messina art. 38; Palermo art. 27; Ragusa art. 29; Siracusa art. 29; Trapani art. 30;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 ed particolare l'art. 14, comma 8;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all'ex Dipartimento regionale delle foreste, incardinato presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, la nuova denominazione di "Comando del corpo forestale della Regione Siciliana" adesso facente capo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Considerato che bisogna necessariamente adeguare le suddette P.M.P.F. alla vigente normativa dello Stato ed, in particolare, nella parte relativa alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi delle province che di seguito si riportano: Agrigento art. 28; Caltanissetta art. 25; Catania art. 28; Enna art. 28; Messina art. 36; Palermo art. 26; Ragusa art. 28; Siracusa art. 28 e Trapani art. 28;

Visto l'art. 2 del D.A. n. 117/GAB/2011 - provvedimenti per la prevenzione degli incendi - delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale delle province di: Agrigento art. 30; Caltanissetta art. 27; Catania art. 30; Enna art. 30; Messina art. 38; Palermo art. 27; Ragusa art. 29; Siracusa art. 29; Trapani art. 30;

Ritenuto che sulla scorta delle nuove disposizioni normative dettate dallo Stato risulta necessario riscrivere quanto disposto dal citato D.A. n. 117/GAB del 20 luglio 2011;

A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi

L'art. 1 del D.A. n.117/GAB del 20 luglio 2011 è così sostituito:

A) E' consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

B) E' vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio - 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

D) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere "a" e "b" devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "a" e "b" tranne nel periodo di massimo rischio 15 luglio - 15 settembre, con appositi atti autorizzativi;

F) per le attività di cui alle lettere "a" e "b" la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori e dovrà contenere:

- la motivazione;

- indicazione precisa del luogo;

- la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;

- la superficie oggetto dell'abbruciamento riportata su cartografia 1:10.000;

- le modalità di esecuzione;

- le cautele che si intendono adottare;

- il numero degli operatori che in ogni caso non deve essere inferiore a tre;

- i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;

- le generalità dei responsabili delle operazioni e i recapiti telefonici.

L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;

- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);

- l'area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;

- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;

F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all'uopo destinati;

G) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno - 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere "a" e "b" si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Al fine di prevenire gli incendi boschivi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate.

Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento.

Per la violazione delle suddette norme si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 tenuto conto dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi come modificato dall'art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

A far data dalla pubblicazione del presente decreto è abrogato il D.A. n. 117/GAB del 20 luglio 2011 e ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché al sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, 30 settembre 2014.

GERRATANA