
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 5 settembre 2014
G.U.R.S. 17 ottobre 2014, n. 44
Disciplina dei rapporti organizzativi ed economici tra l'Assessorato della salute e le aziende sanitarie di appartenenza del personale in servizio presso il Centro regionale sangue.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;
Visto l'art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti";
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 di attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2012, recante "Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 su "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 ottobre 2011, recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali";
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011 "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta associative";
Visto il D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, recante "Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali" ed in particolare:
- l'art. 3 che statuisce l'operatività del Centro regionale sangue presso il servizio 6 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
- l'art. 4 laddove si statuisce che il responsabile del Centro regionale sangue è scelto tra i dirigenti del S.S.R. con specifica esperienza curriculare in materia trasfusionale e che l'incarico viene conferito con decreto dell'Assessore per la salute e ha durata quinquennale con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo;
Visto il D.A. n. 1062/13 del 30 maggio 2013, recante "Linee guida per l'accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
Visto il D.A. n. 1335/13 del 9 luglio 2013, recante "Requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue";
Visto il D.A. n. 1458/13 del 30 luglio 2013, recante "Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi";
Considerata l'esigenza di dare compiuta attuazione al citato D.A. n. 1019/12 contestualmente introducendo misure di contenimento della spesa regionale attraverso il razionale utilizzo dei finanziamenti ministeriali, previsti dalla normativa vigente in materia, erogati alla Regione per sostenere gli oneri di funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
Considerato, altresì, che con nota prot. 16869 del 18 giugno 2014 la Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute ha ribadito che la Regione, nell'ambito della propria autonomia nella programmazione ed organizzazione delle attività sanitarie in materia trasfusionale, può autonomamente utilizzare le risorse ministeriali destinate al sistema trasfusionale secondo criteri e modalità coerenti con le finalità ed i principi previsti dalle norme;
Considerato che, con nota prot. 2157 dell'1 agosto 2014, la Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nell'ambito dell'attività di controllo sull'effettivo utilizzo dei finanziamenti ministeriali già corrisposti, ha richiesto alla Regione Sicilia di predisporre un piano della spesa che attesti l'utilizzo delle somme erogate nel corso degli anni precedenti, che risultano attualmente disponibili in forma di economie riproducibili sul capitolo 417311 del bilancio regionale;
Considerato che, con nota prot. 64181 del 13 agosto 2014, è stato comunicato alla Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute l'intendimento di questo Assessorato di avvalersi di specificità professionali del ruolo sanitario selezionate presso le aziende sanitarie e che il trattamento economico sarà garantito dai fondi ministeriali erogati per sostenere gli oneri di funzionamento della struttura regionale di coordinamento;
Ritenuto di dovere, pertanto, provvedere ad una revisione del modello organizzativo del Centro regionale sangue che introduca misure di contenimento della spesa, definisca il fabbisogno di risorsa professionale occorrente e disciplini i rapporti intercorrenti tra l'Assessorato della salute e le aziende sanitarie di appartenenza del personale designato in possesso di specifici requisiti curriculari in materia trasfusionale;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
Ambito di applicazione
Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito definito il nuovo modello organizzativo e gestionale del Centro regionale sangue (di seguito CRS), organismo tecnico-organizzativo dell'Assessorato della salute già inserito in seno al servizio 6 "Trasfusionale" del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro nazionale sangue.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
Oneri di funzionamento
Per garantire l'ordinario funzionamento e l'assolvimento delle funzioni specifiche del CRS, l'Assessorato della salute si avvale, in via prioritaria, delle risorse ministeriali destinate annualmente alle regioni poiché previste dalle seguenti norme:
- legge 21 ottobre 2005, n. 219 le cui risorse sono destinate al funzionamento delle Strutture regionali di coordinamento individuate dalla Regione con apposito provvedimento;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, art. 12, le cui risorse vengono destinate all'attuazione dei requisiti europei sulla tracciabilità e alla segnalazione di eventi avversi previsti dalla normativa comunitaria;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, articolo 5, le cui risorse hanno lo scopo di assicurare che le strutture trasfusionali e le unità di raccolta attuino un sistema di gestione per la qualità conformemente alle norme e alle specifiche comunitarie.
In particolare, ai sensi del punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, la Regione, che disciplina peraltro i criteri e le modalità di finanziamento del sistema trasfusionale regionale compresa la politica tariffaria regionale:
- definisce, sulla base delle proposte formulate dal CRS, i criteri e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali dedicati al sistema trasfusionale in ottemperanza agli obiettivi della rete trasfusionale nazionale;
- mette a disposizione del CRS strumenti e risorse (personale, risorse economiche, tecnologie, etc) adeguati per il suo corretto funzionamento;
- realizza progetti specifici a valere sui fondi ministeriali predetti.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
Direzione del Centro regionale sangue
Il dirigente responsabile del CRS è scelto tra i dirigenti medici del S.S.R. in attività di servizio e con specifica esperienza curriculare in materia trasfusionale con particolare riferimento agli aspetti gestionali, di programmazione e di coordinamento delle attività trasfusionali.
Al fine di evitare una duplicazione delle postazioni dirigenziali e di dare organicità e indirizzo univoco alla materia, l'incarico di dirigente responsabile del CRS coincide, di norma, con quello di dirigente del servizio 6 "Trasfusionale".
L'incarico, stante la valenza sovra aziendale e sovra regionale del mandato, viene conferito, ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 1019/12, con decreto dall'Assessore per la salute, su proposta del dirigente generale del Dipartimento ASOE, con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo.
Al dirigente responsabile del CRS viene riconosciuta la retribuzione spettante presso l'azienda sanitaria di provenienza e un'indennità di posizione nel rispetto dei parametri previsti dal C.C.R.L. per la dirigenza regionale, che verrà definita, unitamente agli ulteriori aspetti del rapporto contemplati dal comma 7 dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel protocollo d'intesa da sottoscriversi tra l'Assessorato della salute e l'azienda sanitaria di appartenenza.
L'ammontare del compenso, che sarà corrisposto al dirigente responsabile del CRS da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, risulterà rimborsato annualmente alla medesima mediante trasferimento diretto.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 9, comma 1, del D.A. Salute 3 settembre 2021.
Dotazione organica
Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni ascritte dalla normativa di riferimento applicabile, il CRS si avvale di un dirigente del ruolo sanitario scelto tra i dirigenti del SSR in attività di servizio e con specifica esperienza curriculare in materia trasfusionale nonché del supporto amministrativo del personale non dirigenziale del comparto della struttura intermedia del Dipartimento ASOE.
Al dirigente del ruolo sanitario, designato dal dirigente generale del Dipartimento ASOE, viene riconosciuta la retribuzione spettante presso l'azienda sanitaria di provenienza e un'indennità di posizione, nel rispetto dei parametri previsti dal C.C.R.L. per la dirigenza regionale, che verrà anch'essa definita, unitamente agli ulteriori aspetti del rapporto contemplati dal comma 7 dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel protocollo d'intesa tra l'Assessorato della salute e l'azienda sanitaria di appartenenza.
L'ammontare complessivo del compenso corrisposto al dirigente del ruolo sanitario del CRS da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza risulterà anch'esso rimborsato annualmente alla medesima mediante trasferimento diretto.
Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute.
Palermo, 5 settembre 2014.
BORSELLINO
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 11 settembre 2014 al n. 368.