
N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 1 settembre 2014
G.U.R.S. 26 settembre 2014, n. 41
Modifica del decreto assessoriale 8 gennaio 2014, concernente approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT.
N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e s.m.i.;
Visto l'art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001, che dà facoltà alle regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15, della legge medesima;
Visto l'articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007 che identifica nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale - Territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell'articolo 11 della legge regionale n. 12/07;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il patto per la salute 2010-2012 di cui all'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
Visto il D.L. n. 95/12, articolo 15, c. 11 bis e s.m.i.;
Visto il D.A. 8 gennaio 2014 di approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT;
Visto, in particolare, il disciplinare tecnico allegato al suddetto Accordo, di cui ne costituisce parte integrante, nella parte in cui prevede che "Le farmacie, al fine di razionalizzare le scorte ed i costi, in caso di ricette relative a prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto e inclusi nei PHT oggetto del presente accordo, consegneranno il principio attivo acquistato a seguito di aggiudicazione dell'ASP e pertanto non sarà possibile la sostituzione. In caso di documentata insostituibilità, con attestazione di invio dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa, la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata...";
Considerato che la ditta Sanofi Aventis SpA ha promosso un'azione legale presso il T.A.R. di Palermo per l'annullamento, previa sospensione, della circolare del 27 marzo 2014 dell'ASP di Palermo contenente gli "elenchi definitivi dei farmaci in DPC e in distribuzione diretta" nonché dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT approvato con decreto 8 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 31 gennaio 2014, nella parte in cui non prevede la possibilità di sostituzione per continuità terapeutica, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12;
Vista l'ordinanza del TAR di Palermo n. 52 del 26 giugno 2014, con la quale accoglie e sospende l'efficacia degli atti impugnati nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, nelle more dei conducenti approfondimenti e al fine di mantenere efficienza nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche ed economicità del sistema;
Considerato che è stato proposto appello per la riforma della suddetta ordinanza;
Ritenuto, in via temporanea e, comunque, fino a definizione del contenzioso in essere, in ottemperanza alla superiore ordinanza e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dover modificare il disciplinare tecnico allegato al D.A. 8 gennaio 2014, nel seguente modo: dopo le parole "In caso di documentata insostituibilità," le parole "con attestazione di invio dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa" sono sostituite con le seguenti "ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12, art. 15, c. 11 bis", e dopo le parole "la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata" sono aggiunte le seguenti "richiedendo all'utente il pagamento della differenza tra il costo del farmaco erogato e quello di acquisto del corrispondente equivalente acquistato dall'ASP per l'erogazione in regime di DPC";
Decreta:
N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".
Il disciplinare tecnico allegato al D.A. 8 gennaio 2014 è modificato e integrato nel seguente modo: dopo le parole "In caso di documentata insostituibilità," le parole "con attestazione di invio dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa" sono sostituite con le seguenti "ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12, art. 15, c. 11 bis", e dopo le parole "la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata" sono aggiunte le seguenti "richiedendo all'utente il pagamento della differenza tra il costo del farmaco erogato e quello di acquisto del corrispondente equivalente acquistato dall'ASP per l'erogazione in regime di DPC".
N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".
Le aziende sanitarie provinciali, attraverso i responsabili del servizio farmaceutico, dovranno comunicare i prezzi di acquisto dei principi attivi equivalenti aggiudicati per l'erogazione in regime di DPC alle farmacie convenzionate, al fine di consentire il calcolo delle quote di compartecipazione che l'utente deve corrispondere.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 1 settembre 2014.
BORSELLINO