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N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2014

G.U.R.S. 8 agosto 2014, n. 32

Disposizioni correttive del decreto assessoriale n. 175 del 14 febbraio 2014 in materia di mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio 1934 n. 1265;

Vista la legge n. 833/78;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che sancisce la stretta connessione fra sistema dell'accreditamento istituzionale e programmazione sanitaria regionale;

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;

Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e modifica del D.A. n. 890 del 17 giugno 2002;

Visto il D.A. 1 luglio 2005, n. 5882;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.A. 14 febbraio 2014, n. 175 "Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 7 marzo 2014 - parte I, il quale dà atto:

- che la recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (decisione n. 2940/02 e n. 6938/10) conferma la non diretta trasferibilità dell'autorizzazione sanitaria a seguito di negozi privatistici, per il generale principio di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A. e che, da tale assunto, consegue che l'accreditamento istituzionale deve legarsi alla programmazione regionale ed alla compatibilità di finanza pubblica;

- dei pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 31712/08 e n. 55466/13 che, nell'affermare il principio della non automaticità del trasferimento di autorizzazione sanitaria ed accreditamento in conseguenza di un negozio giuridico di diritto privato, pur riconoscendo il carattere fiduciario dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, ritengono ammissibile il subentro nel provvedimento autorizzatorio o concessorio di altro soggetto purchè siano preventivamente verificati, da parte della P.A., oltre che i profili soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura) assicurando un elemento di continuità con l'originario assetto, anche la compatibilità con l'interesse pubblico, con la programmazione regionale e locale e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto che la titolarità dei provvedimenti di accreditamento istituzionale non è trasmissibile automaticamente, non potendo costituire oggetto di negozi giuridici privatistici senza il provvedimento di voltura dell'Assessorato regionale della salute;

Considerato che sono stati manifestati elementi di criticità, richiesti chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'articolato del D.A. n. 175/14 ed all'applicazione delle relative procedure sia da parte delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, e proposti ricorsi giurisdizionali da parte di alcuni rappresentanti delle strutture private accreditate;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rideterminazione delle procedure in materia di trasferimenti di titolarità degli accreditamenti istituzionali, per assicurare una corretta ed uniforme applicazione della disciplina della materia;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 1

Finalità

Per quanto motivato in premessa, è fatto divieto di automatismi nei mutamenti inerenti la titolarità degli accreditamenti istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere private.

Il presente decreto fissa le procedure inerenti i trasferimenti di titolarità degli accreditamenti istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere private come nei casi di:

- trasferimento della titolarità o del godimento di azienda;

- fusione/scissione societaria;

- trasformazione in società di soggetti titolari di strutture sanitarie gestite in forma individuale;

- trasformazione di società (configurabile nel cambiamento del tipo di società come, a titolo esemplificativo, la trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice).

Per le finalità di cui sopra assumono rilevanza esclusivamente le variazioni degli assetti societari, conseguenti o meno a trasformazione di società, che riguardano i soggetti di seguito indicati ai quali sono riferiti i requisiti di moralità ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.:

- titolare in caso di gestione individuale;

- ciascuno dei soci in caso di società semplice o in nome collettivo;

- il socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società.

Per ciò che riguarda la competenza al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private e delle strutture ospedaliere private nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi del D.A. n. 463/03 e ss.mm.ii.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 2

Variazione soggettiva dell'accreditamento istituzionale

Le variazioni di titolarità di cui all'articolo 1 sono consentite secondo modalità atte a salvaguardare sia il ruolo della Regione, cui compete la potestà di concedere l'accreditamento, che il mantenimento dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi preesistenti delle strutture già accreditate.

Il soggetto subentrante, dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento dell'intera azienda già accreditata, dovrà presentare all'Assessorato regionale della salute - D.A.S.O.E. - apposita istanza di voltura del relativo accreditamento istituzionale, corredata dal titolo giuridico di trasferimento, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del medesimo DPR, attestante analiticamente l'insussistenza delle situazioni ostative di cui al successivo articolo 3.

Il D.A.S.O.E., verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta, trasmetterà copia dell'istanza e della relativa documentazione all'Azienda sanitaria provinciale competente territorialmente, per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dal subentrante, questi ultimi individuati nel successivo articolo 3.

Qualora la verifica sul possesso dei requisiti abbia esito positivo, l'Azienda sanitaria provinciale competente procederà alla voltura dell'autorizzazione sanitaria, dandone comunicazione al D.A.S.O.E. che, acquisito l'esito della verifica, provvederà ad emanare il decreto di voltura dell'accreditamento istituzionale in capo al soggetto richiedente.

Nell'ipotesi di verifica negativa da parte dell'ASP, ferma restando la responsabilità normativamente prevista per le dichiarazioni mendaci, il D.A.S.O.E procederà alla revoca dell'accreditamento istituzionale, di cui era titolare la struttura cedente.

È facoltà delle parti (cedente e cessionario) formulare istanza a firma congiunta all'Assessorato regionale della salute - D.A.S.O.E, preventivamente alla stipula del negozio giuridico di trasferimento del titolo: in tale ipotesi, effettuate le verifiche sopra descritte in ordine al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi del cessionario da parte della Azienda sanitaria provinciale competente, verrà fornito riscontro all'istanza di subentro entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 3

Accertamento dei requisiti soggettivi

Ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di moralità dovrà essere acquisita da parte delle A.S.P., documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia indicati all'art. 85 del medesimo D.Lgs., nonché la documentazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

L'accertamento della moralità riferita ai soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per quanto concerne le cause ostative, è limitato alle fattispecie di seguito elencate con esclusione delle altre fattispecie di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006:

a) che il subentrante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), o che nei confronti del subentrante non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una della misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011).

La causa ostativa opera se la pendenza del procedimento è riferita al titolare dell'accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; a ciascuno dei soci in caso di società in nome collettivo; al socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società;

c) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, comprese le condanne penali per le quali sia stato applicato il beneficio della non menzione.

La causa ostativa opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare dell'accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; di ciascuno dei soci in caso di società in nome collettivo; del socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società.

In ogni caso la causa ostativa opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data dell'istanza di subentro, qualora il subentrante non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

d) che non sia stata applicata nei confronti della società subentrante la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le articolazioni delle Aziende sanitarie provinciali preposte alla conclusione e mantenimento del rapporto contrattuale/convenzionale con le strutture private accreditate ed alla liquidazione delle prestazioni dalle stesse erogate, avranno cura di acquisire, una volta notificato il decreto di voltura dell'accreditamento istituzionale e preventivamente alla contrattualizzazione/convenzione ed alla liquidazione delle competenze, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) al fine di verificare che il soggetto subentrante è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 4

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sostituisce il D.A. n. 175 del 14 febbraio 2014, sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato della salute ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 luglio 2014.

BORSELLINO