
REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 2014, n. 5
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 16 giugno 2014, n. 40
Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 244, della legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2011-2013 della Regione Campania- Legge Finanziaria regionale 2011).
LA GIUNTA REGIONALE HA DELIBERATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 206 del 28 giugno 2013;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto
EMANA
il seguente Regolamento:
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 1, comma 244, della legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2011 -2013 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2011), così come modificata dall'articolo 1, comma 44, della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria 2013), è finalizzato a disciplinare funzioni e l'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARSAN, quale tecnostruttura a supporto dell'attività del Consiglio regionale e dell'azione della Giunta regionale al fine di migliorare il coordinamento tra soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell'ottica della promozione dell'appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, nel rispetto delle norme generali elencate alla lettera a) dell'articolo 1, comma 44, della L.R. 5/2013.
2. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, le competenze gestionali rimessa all'ARSAN sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad Acta.
Assetto organizzativo e definizione delle aree di attività
1. Per l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, l'Agenzia si articola in quattro sezioni operative con riferimento alle seguenti aree di attività
a) Sistemi informativi, analisi e programmazione;
b) ricerca e innovazione;
c) formazione e qualità
d) gestione economica e finanziaria.
2. La sezione operativa Gestione economica e finanziaria oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) è deputata allo svolgimento delle attività del funzionamento degli uffici dell'ARSAN, inerenti la gestione delle risorse umane, gli affari legali ed il contenzioso, la gestione economico - finanziaria, il controllo di gestione e l'acquisizione di beni e servizi.
3. La dotazione organica dell'ARSAN, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4, è stabilita dal Direttore generale con apposito disciplinare sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
4. Per i lavoratori dipendenti, la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5. Gli organi istituzionali dell'ARSAN, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità ispirano l'esercizio delle rispettive funzioni al principio di massima collaborazione e integrazione operativa, favorendo reciproche forme di coinvolgimento e consultazione.
Compiti
1. All'ARSAN sono attribuiti specifici compiti, distribuiti tra le diverse aree di attività come di seguito indicato:
a) Sistemi informativi, analisi e programmazione
1) Partecipazione alla progettazione, realizzazione e messa a regime del sistema informativo sanitario regionale;
2) gestione del sistema informativo regionale, ossia: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione e comunicazione delle informazioni ai competenti uffici regionali, di cui l'Agenzia garantisce la qualità e la validazione, al fine di consentire alla regione di trasformare i dati in informazioni a supporto delle decisioni strategiche ed operative, nonchè di adempiere ai propri fini istituzionali;
3) analisi dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari e socio-sanitari, a supporto dell'attività di pianificazione regionale;
4) monitoraggio delle attività del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo ai livelli di assistenza erogati dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere della Regione;
5) monitoraggio dei processi di attuazione dei piani sanitari e delle scelte della programmazione regionale e aziendale;
6) controllo e monitoraggio dell'assistenza farmaceutica, protesica e integrativa e relativa predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale;
7) analisi e monitoraggio del flusso informativo relativo alla mobilità sanitaria interaziendale, interregionale ed internazionale, al fine di supportare le competenti strutture regionali nel ripensamento dell'offerta, riprogettazione della rete assistenziale e riqualificazione del sistema sanitario regionale;
8) istruzione degli atti di programmazione connessi all'assistenza sanitaria, nelle sue varie articolazioni;
9) supporto alla definizione di parametri di finanziamento e remunerazione delle aziende sanitarie e dei soggetti accreditati;
10) elaborazione di criteri per la determinazione delle tariffe inerenti alle prestazioni sanitarie;
11) sviluppo dell'integrazione dei processi assistenziali e delle reti cliniche fra le aziende sanitarie sulla base delle scelte effettuate dalla pianificazione e programmazione regionale;
12) azioni di coordinamento e monitoraggio finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa.
b) Ricerca e innovazione:
1) Studi, analisi e ricerche in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e socio-sanitaria e relativo supporto tecnico-scientifico alla Regione;
2) studi, analisi e ricerche in materia di formazione sanitaria e supporto tecnicoscientifico alla Regione per la programmazione in materia;
3) studi, analisi e ricerche in materia di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa e supporto tecnico-scientifico alla Regione per la programmazione in materia;
4) studi, analisi e ricerche in materia di mobilità sanitaria, con particolare riguardo alle dinamiche che caratterizzano, al fine di elaborare proposte innovative per la costruzione di strumenti in grado di governare il fenomeno;
5) analisi epidemiologica e valutazione dello stato di salute della popolazione con particolare riguardo a fattori di rischio e diseguaglianza;
6) partecipazione alla elaborazione, realizzazione e gestione di specifici progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale sulle materie di competenza;
7) supporto per la selezione di programmi di ricerca in campo sanitario;
8) svolgimento di attività in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con l'istituto Superiore di Sanità nonchè con le altre Agenzie sanitarie attraverso la definizione di intese e convenzioni;
9) supporto e proposte per la comunicazione in campo sanitario e sociosanitario.
c) Formazione e Qualità
1) elaborazione di criteri, standard e supporto tecnico-amministrativo nelle procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione;
2) promozione e sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei sistemi di qualità dell'assistenza sanitaria;
3) sperimentazione e messa a regime di un modello regionale di carta dei servizi sanitari e di metodologie e strumenti di rilevazione e analisi delle segnalazioni, esperienze e aspettative dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario regionale;
4) analisi del fabbisogno formativo del sistema sanitario e socio sanitario regionale ed elaborazione di programmi per l'aggiornamento del personale delle Aziende sanitarie;
5) promozione, progettazione e realizzazione di attività formative di interesse del Servizio sanitario e relativa verifica dei risultati;
6) sviluppo, elaborazione e realizzazione di attività formative di interesse del Servizio sanitario e relativa verifica dei risultati;
7) monitoraggio e valutazione degli effetti conseguenti all'attuazione dei programmi di formazione continua;
8) analisi e controllo della qualità dell'appropriatezza e della congruità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, definizione delle prestazioni riconoscibili e relativa valorizzazione ai fini dell'elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento e delle direttive regionali in materia.
d) Gestione economica finanziaria:
1) Assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
2) individuazione delle aree di attività su cui intervenire per migliorare i risultati economici e finanziari della gestione delle Aziende sanitarie regionali;
3) verifica sistematica dei risultati di gestione delle Aziende sanitarie regionali attraverso l'utilizzo di indicatori di efficacia, di efficienza ed economicità
4) elaborazione di una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende sanitarie regionali e sui risultati conseguiti da tutte le istituzioni sanitarie della regione, sia pubbliche che private accreditate, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria, da presentare annualmente alla Giunta regionale;
5) ricerche orientate all'introduzione e sviluppo di strumenti e meccanismi di controllo e misure delle performance economico-finanziarie delle attività e dell'output dei tre macro-livelli di assistenza ospedaliera, territoriale e di prevenzione;
6) analisi delle dinamiche economico-finanziarie, relative al settore sanitario, derivanti da dati contabili ed extracontabili e ricerche volte ad approfondire le potenzialità applicative degli strumenti di contabilità analitica tradizionali (contabilità per centri di costo ed analisi dei fattori produttivi e innovativi);
7) supporto al monitoraggio della spesa sanitaria regionale;
8) supporto alla predisposizione del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato della sanità
9) supporto alla Regione relativamente alla programmazione, gestione e controllo dei finanziamenti relativi ai singoli programmi inerenti la materia sanitaria e socio-sanitaria.
2. L'ARSAN può inoltre:
a) realizzare attività per conto delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, di IRCCS e di aziende ospedaliero-universitarie, su delega dei direttori generali e previa stipula di convenzioni;
b) fornire prestazioni di consulenze e servizi su richiesta delle aziende del Servizio sanitario regionale e di altri enti pubblici, previa stipula di convenzioni.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può affidare all'ARSAN specifici incarichi a termine connessi alle competenze dell'Agenzia.
Direttore generale
1. L'ARSAN è retta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, tra i soggetti inseriti nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a Direttore generale di aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ( Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. Il contratto, di durata triennale, è rinnovabile e individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
2. Al Direttore generale è corrisposto un trattamento economico pari a quello riconosciuto ai Direttori generali delle aziende sanitarie, ai sensi del DPCM 19 luglio 1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Se il Direttore generale è un pubblico dipendente il predetto trattamento economico non è cumulabile con qualsiasi altra retribuzione percepita.
Se il Direttore generale è titolare di assegno di quiescenza, lo stesso trattamento economico è ridotto del 50 per cento.
3. L'individuazione del candidato idoneo alla nomina a Direttore generale avviene previo invito a manifestazione di interesse rivolto ai soggetti di cui al comma 1, che, in sede di prima applicazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
4. Il Direttore generale è il legale rappresentate dell'Agenzia di cui ha la responsabilità amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale e adotta tutte le determinazioni necessarie per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4.
Collegio Sindacale
1. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, e un terzo designato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. Il presidente del collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta ed è individuato tra i componenti di designazione regionale. I componenti del collegio sindacale, ad eccezione della rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle finanze, sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio svolge i seguenti compiti:
a) verifica l'amministrazione della Agenzia sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge e del presente regolamento;
c) redige la relazione al bilancio di esercizio;
d) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
e) effettua periodicamente verifiche di cassa;
f) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sul risultato del riscontro eseguito, denunciando i fatti, se sussiste fondato sospetto di gravi responsabilità
g) trasmette periodicamente una relazione, almeno semestrale, sull'attività della Agenzia alla Giunta regionale.
3. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente.
4. Le indennità spettanti al Collegio sindacale, nonché le cause di decadenza e le modalità di ricostituzione, restano quelle disciplinate dal combinato disposto del comma 13 articolo 3 e articolo 3 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992.
Personale
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'ARSAN si avvale di personale comandato dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, da IRCCS di diritto pubblico della Campania e da altri enti strumentali della Regione Campania, secondo le necessità della dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il direttore generale dell'ARSAN assegna il personale comandato di cui al comma 1 alle rispettive sezioni operative di cui all'articolo 3, comma 1, assicurandone la piena integrazione. Gli oneri per il personale comandato, salvo quanto diversamente stabilito, sono a carico del Bilancio dell'Agenzia, che provvede al rimborso degli stessi previa richiesta degli enti di provenienza.
3. Le amministrazioni di provenienza del personale comandato ne anticipano le spettanze.
4. Ad ogni sezione operativa di cui all'articolo 3, comma 1, è preposto un dirigente responsabile, nominato dal direttore generale tra persone di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale acquisita in strutture sanitarie pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile. Il contratto, di durata triennale, è rinnovabile e individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Ai dirigenti responsabili è corrisposto un trattamento economico corrispondente a quello riconosciuto ai direttori sanitari o amministrativi delle aziende sanitarie.
5. I dirigenti responsabili di cui al comma 5, sono deputati a fornire supporto tecnico al direttore generale e ad assicurare il raccordo e il coordinamento tra le funzioni di indirizzo e di programmazione della direzione generale e gli specifici obiettivi assegnati alle sezioni operative al fine di assicurare l'integrazione fra le diverse aree di attività e di intervento. Il direttore generale, con propria deliberazione, individua tra i dirigenti responsabili un vicedirettore generale che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore generale, nonché le attribuzioni indicate nel disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3.
6. Per i lavoratori dipendenti la nomina a dirigente responsabile determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
7. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali, L'ARSAN, facendo ricorso a procedure di evidenza pubblica, può avvalersi, inoltre, per lo svolgimento delle attività istituzionali o di progettualità di carattere regionale, nazionale e comunitario, di rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale e/o coordinata e continuativa, con soggetti altamente qualificati, oppure esperti di particolare e comprovata specializzazione, cui non può far fronte con il personale in servizio.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità, l'ARSAN non può avvalersi di rapporti di consulenza retribuita affidati a professionalità esterne all'amministrazione.
9. L'Agenzia si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di commissioni, comitati o gruppi di lavoro, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.
Finanziamento
1. Il finanziamento dell'ARSAN avviene mediante:
2. contributo ordinario determinato annualmente dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario regionale;
3. eventuali quote aggiuntive determinate dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario regionale per il finanziamento di specifici progetti assegnati all'Agenzia dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale.
4. L'ARSAN redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende sanitarie.
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell'ARSAN è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale.
Nucleo di valutazione edilizia sanitaria
1. Per garantire una completa attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e sociosanitaria è costituito presso l'ARSAN il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-sanitaria (NVES).
2. Il NVES è composto:
a) dal Direttore generale dell'ARSAN, in qualità di Presidente, o da un dirigente dallo stesso delegato;
b) dal direttore generale della direzione per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario della Giunta regionale;
c) da dipendenti della Giunta regionale che abbiano maturato positiva e consolidata esperienza in materia di edilizia sanitaria, lavori pubblici e urbanistica, comandati all'ARSAN, su richiesta del direttore generale, sulla base della dotazione organica prevista dall'articolo 3, comma 3.
3. Compete al NVES esprimere pareri in tema di edilizia sanitaria e socio sanitaria su progetti preliminari, se posti a base di gare per l'affidamento di concessioni, definitivi ed esecutivi redatti dalle Aziende sanitarie.
4. Il parere del nucleo è finalizzato ad accertare la conformità delle progettazioni alla vigente normativa, la conformità delle stesse alla programmazione sanitaria, nonchè l'impiego ottimale delle risorse disponibili.
5. Il NVES fornisce consulenza tecnica alle aziende sanitarie ed esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dei lavori nella fase di esecuzione di grandi opere e sulle opere che presentino criticità nella realizzazione, qualora le Aziende sanitarie stesse ne facciano richiesta.
Controlli
1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'ARSAN per le seguenti materie:
a) Disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3;
b) bilancio preventivo;
c) conto consuntivo, cui vanno obbligatoriamente allegati gli atti relativi alle convenzioni nonchè alle assunzioni dirette di attività gestionale di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a).
2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) sono inviati alla Giunta regionale corredati dal parere 16 Giugno 2014 del Collegio sindacale. I medesimi atti sono approvati dalla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti dalla Giunta regionale.
3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma 2 devono pervenire, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di venti giorni.
4. Gli atti del direttore generale non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'Agenzia.
Norme transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei nuovi organi dell'ARSAN, sono prorogate le funzioni degli organi preesistenti, per un periodo di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta il disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, per la nuova organizzazione e relativa dotazione organica dell'ARSAN e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del disciplinare, di cui all'articolo 3, comma 3, da parte della Giunta regionale, il direttore generale dell'ARSAN ne adegua l'organizzazione.
Abrogazioni
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 45, della legge regionale n. 5 del 2013, dalla data di entrata del presente regolamento è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'agenzia regionale sanitaria), ad eccezione dell'articolo 13.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
CALDORO