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DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2014, n. 18

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 11 luglio 2014, n. 28

Regolamento recante "Costituzione della Consulta delle attività produttive" (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Vista la legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17;

Visto il parere prot. n. 5826 dell'11 marzo 2014, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto il parere n. 260 (numero affare n. 402/14) del 19 marzo 2014, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 91 del 28 aprile 2014;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, nell'ambito delle procedure per la costituzione della Consulta delle attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, emana un avviso pubblico per la individuazione della maggiore rappresentatività a livello regionale dell'associazione regionale degli industriali, delle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative, degli agricoltori nonché delle organizzazioni sindacali e per la successiva designazione nella suddetta Consulta delle attività produttive dei seguenti membri:

- tre membri individuati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali che risulti essere maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;

- due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni dei commercianti che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

- due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli artigiani che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

- due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni delle cooperative che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

- due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli agricoltori che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

- quattro membri indicati, rispettivamente, uno ciascuno dalle prime quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 2

Durata

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i componenti della Consulta delle attività produttive restano in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto presidenziale di nomina adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, anche nel caso di sostituzione ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 3

Ambiti economici

1. Gli ambiti economici rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, per determinare la maggiore rappresentatività nell'ambito dell'intero territorio regionale ai fini della designazione dei componenti della Consulta delle attività produttive sono:

- industria;

- commercio;

- artigianato;

- cooperazione;

- agricoltura.

2. Le associazioni regionali di categoria appartenenti ai settori sopra elencati presentano istanza per la partecipazione all'avviso di cui all'articolo 1 purché, a pena di esclusione, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nel territorio della Regione Siciliana da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni regionali di categoria

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, che nell'ultimo biennio hanno pagato almeno una quota annuale di adesione, alla data del 31 dicembre antecedente dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

Art. 5

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel territorio regionale è definito dal numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, indicando il numero di iscritti per ogni impresa, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 6

Assegnazione dei seggi

1. I tre seggi relativi al settore industria, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. c), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente articolo 1, sono assegnati all'associazione degli industriali che è risultata maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. I seggi relativi agli altri settori, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente articolo 1, sono assegnati uno ciascuno, rispettivamente, alle prime due associazioni che sono risultate maggiormente rappresentative a livello regionale nel relativo settore economico (commercio, artigianato, cooperazione ed agricoltura).

3. I seggi previsti per le organizzazioni sindacali, invece, sono assegnati alle prime quattro organizzazioni sindacali che sono risultate maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza

1. La domanda, da compilarsi utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti ed allegati all'avviso di cui al precedente articolo 1, inserita in unico plico, in busta chiusa, dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle attività produttive, via Degli Emiri, 45, 90135 Palermo, ovvero attraverso posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it al quale allegare la documentazione munita di firma digitale, con la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione per la costituzione della consulta delle attività produttive".

2. La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La domanda spedita oltre il predetto termine è irricevibile.

3. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Le domande che dovessero pervenire oltre il ventesimo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle richieste, ancorché spedite utilmente, non verranno esaminate e quindi archiviate. A tal fine fa fede il timbro postale.

Art. 8

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda delle associazioni regionali degli industriali nonché delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori deve indicare l'ambito economico per il quale la stessa è presentata e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1 che sono in regola, con riferimento all'ultimo biennio, con il pagamento di almeno una quota annuale di adesione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero degli occupati delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

2. Ai fini di cui alla precedente lett. c), vanno indicati i titolari, soci e amministratori d'impresa, prestatori d'opera e familiari/coadiuvanti prestatori d'opera nonché i dipendenti. Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di remunerazione e/o di formazione. Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

3. Le organizzazioni rappresentative di più ambiti economici, di cui al precedente articolo 3, devono presentare una domanda per ogni ambito economico.

4. La domanda delle organizzazioni sindacali a livello regionale è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscitta dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero degli iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 9

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Commissione nominata all'uopo dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive ed è composta da un dirigente, da due funzionari direttivi e da un istruttore direttivo (con il compito di verbalizzante), in servizio presso lo stesso Assessorato.

Art. 10

Procedura per l'istruttoria delle domande

1. La Commissione di cui al precedente articolo 9 a seguito dell'istruttoria provvede a:

a) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna associazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

b) individuare, per ogni settore economico di cui al precedente articolo 3, l'associazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta la designazione dei componenti della Consulta;

c) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale alla quale spetta la designazione dei componenti della Consulta;

d) assegnare i seggi ai sensi dell'articolo 6.

2. Espletata l'istruttoria della Commissione, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvederà a:

a) comunicare, alle associazioni ed alle organizzazioni che hanno inviato la domanda di cui al precedente articolo 8, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi delle precedenti lettere del presente articolo;

b) inviare le richieste di designazione dei membri ovvero delle relative terne alle associazioni dei settori economici maggiormente rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente articolo nonché le richieste di designazione dei membri alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale individuate sempre ai sensi del presente articolo.

Art. 11

Modalità di designazione dei componenti

1. L'associazione degli industriali nonché le associazioni delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali, individuate ai sensi dell'articolo 10, inviano all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, le proprie designazioni dei membri ovvero la relativa terna di soggetti che intendono sottoporre per la designazione, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta e con le modalità di cui all'articolo 7. I designati devono essere scelti, ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori di riferimento. A tal uopo dovrà essere allegato apposito curriculum.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le associazioni e le organizzazioni di cui sopra abbiano provveduto alla comunicazione, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria.

3. Le designazioni dei singoli membri ovvero della terna dei soggetti dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ogni soggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'inesistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione.

4. In particolare, ogni soggetto deve dichiarare che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'inesistenza delle cause ostative di cui agli articoli 67 e 84, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Deve altresì dichiarare l'inesistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nonché l'inesistenza delle ipotesi di cui alle lett. a) e c) dell'articolo 1, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Il soggetto designato deve infine produrre apposita dichiarazione recante accettazione senza riserva alcuna della propria automatica decadenza nelle ipotesi di avveramento di una delle condizioni di sopravvenuta impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché in particolare, per l'ipotesi di avveramento di una delle ipotesi di cause ostative di cui ai precedenti commi 4 e 5 nonché ancora, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, per l'ipotesi in cui il medesimo venga rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 12

Definizione del procedimento

1. Esaurite le attività di cui ai precedenti articoli 10 ed 11, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvede a trasmettere prontamente all'Assessore regionale delle attività produttive una relazione contenente gli esiti del procedimento con l'indicazione specifica delle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della Consulta.

2. Unitamente alla suddetta relazione, il Dirigente generale trasmette altresì i nominativi dei membri designati ovvero le relative terne, comprensive di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, al fine di consentire all'Assessore regionale delle attività produttive di formulare la relativa proposta da inoltrare alla Giunta regionale per l'approvazione e, quindi, per la definizione del procedimento di nomina ai sensi dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

3. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della Consulta, così come individuate in esito alla definizione delle procedure avviate con l'avviso di cui al precedente articolo 1, saranno altresì successivamente consultate ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Art. 13

Sostituzione componenti

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta, I'IRSAP dà l'immediato avviso al Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive il quale, entro i successivi quindici giorni, provvede a richiedere la nuova designazione ovvero la nuova terna all'organizzazione imprenditoriale o sindacale che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto la quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le organizzazioni di cui sopra hanno provveduto alle comunicazione, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria la quale dovrà provvedere alla designazione ovvero alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

3. Ricevute le nuove designazioni ovvero la nuova terna, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive inoltra immediatamente la relativa documentazione all'Assessore regionale delle attività produttive per la definizione del procedimento di subentro e la nomina del nuovo componente, ai sensi dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

4. Il componete sostituito resta in carica sino alla scadenza originaria del mandato del componente deceduto, dimesso o decaduto.

Art. 14

Riservatezza dei dati

1. Tutti i dati personali in possesso dell'Amministrazione regionale procedente, in ragione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, verranno trattati nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo verrà redatta apposita dichiarazione per il consenso al relativo trattamento dei dati ivi indicati. Tutte le informazioni rese nell'ambito del procedimento avviato con l'avviso di cui al precedente articolo 1 saranno conservate sino al termine del rinnovo della Consulta e rese disponibili a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Pubblicità

1. L'avviso di cui al precedente articolo 1, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recepi-ta nella Regione Siciliana con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recepito con l'articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, viene pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle attività produttive nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 maggio 2014.

CROCETTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 24 giugno 2014, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 50.