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REGOLAMENTO (UE) N. 548/2014 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2014

G.U.U.E. 22 maggio 2014, n. L 152

Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1783)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 11 giugno 2014

Applicabile dal: 11 giugno 2014

______________________________________________________________________

Preambolo
(1)

GU L 285 del 31.10.2009.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali.

Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l'11 giugno 2014.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:

a) trasformatori di misura, progettati specificamente per trasmettere un segnale di informazione a strumenti di misura, contatori e dispositivi di controllo o protezione o altri apparecchi simili;

b) trasformatori specificamente progettati e destinati a fornire un'alimentazione in corrente continua ai carichi elettronici o raddrizzatori. Tale deroga non include i trasformatori che sono destinati a fornire un'alimentazione in corrente alternata da fonti di corrente continua, quali i trasformatori per le turbine eoliche o le applicazioni fotovoltaiche o i trasformatori progettati per applicazioni di distribuzione e trasmissione di corrente continua;

c) trasformatori progettati specificamente per essere collegati direttamente a un forno;

d) trasformatori progettati specificamente per essere installati su piattaforme offshore fisse o galleggianti, su turbine eoliche offshore o a bordo di navi e di tutti i tipi di imbarcazioni;

e) trasformatori progettati specificamente per fornire energia per un periodo limitato di tempo quando la normale alimentazione viene interrotta a causa di un evento non programmato (ad esempio un guasto) o della rimessa a nuovo dell'impianto, ma non per l'aggiornamento in via definitiva di una sottostazione esistente;

f) trasformatori (con avvolgimenti separati o auto-connessi) collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

g) trasformatori di messa a terra, progettati specificamente per essere collegati a un impianto elettrico al fine di fornire un collegamento neutro per la messa a terra, direttamente o mediante un'impedenza;

h) trasformatori di trazione progettati specificamente per essere montati su materiale rotabile, collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

i) trasformatori di avviamento progettati specificatamente per l'avviamento di motori trifase a induzione in modo da eliminare le cadute di tensione di alimentazione e che restano privi di alimentazione durante il funzionamento normale;

j) trasformatori di prova progettati specificamente per essere utilizzati in un circuito al fine di produrre una data tensione o una data corrente per testare materiale elettrico;

k) trasformatori per saldatrici progettati specificatamente per essere utilizzati in apparecchiature per la saldatura ad arco o apparecchiature per la saldatura a resistenza;

l) trasformatori progettati specificatamente per applicazioni antidetonanti in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

m) trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione);

n) trasformatori di interfaccia da media tensione (MT) a media tensione (MT) fino a 5 MVA usati come trasformatori di interfaccia in programmi di conversione della tensione di rete e posti in corrispondenza della giunzione tra due livelli di tensione di due reti a media tensione e che devono essere in grado di sopportare sovraccarichi di emergenza;

o) trasformatori di potenza medi e grandi progettati specificamente per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari quali definiti all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio **; (2);

p) trasformatori di potenza trifase medi con una potenza nominale inferiore a 5 kVA, ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento.

3. Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:

a) sostituzione del nucleo o di parte di esso;

b) sostituzione di uno o più avvolgimenti completi.

Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti.

(1)

Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere.

(2)

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. GU L 172 del 2.7.2009.

Art. 2

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

Ai fini del presente regolamento e dei suoi allegati si applicano le seguenti definizioni:

1) "trasformatore di potenza": un apparecchio statico ad induzione elettromagnetica a due o più avvolgimenti destinato a trasformare un sistema di tensione e di corrente alternate in un altro sistema di tensione e corrente alternate, generalmente di valori differenti, ma della stessa frequenza, al fine di trasmettere energia elettrica;

2) "piccolo trasformatore di potenza": un trasformatore di potenza la cui tensione d'uscita massima sia pari o inferiore a 1,1 kV;

3) "trasformatore di potenza medio": un trasformatore di potenza in cui tutti gli avvolgimenti hanno una potenza nominale inferiore o uguale a 3 150 kVA e una tensione d'uscita massima superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV;

4) "grande trasformatore di potenza": un trasformatore di potenza in cui almeno un avvolgimento ha una potenza nominale superiore a 3 150 kVA o una tensione d'uscita massima superiore a 36 kV;

5) "trasformatore immerso in un liquido": un trasformatore di potenza il cui circuito magnetico e i cui avvolgimenti sono immersi in un liquido;

6) "trasformatore di tipo a secco": un trasformatore di potenza il cui circuito magnetico e i cui avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante;

7) "trasformatore di potenza medio montato su palo": un trasformatore di potenza con una potenza nominale non superiore a 400 kVA, adatto a un uso esterno e progettato specificamente per essere montato su strutture di sostegno di linee elettriche aeree;

8) "trasformatore di distribuzione con regolazione della tensione": un trasformatore di potenza medio dotato di componenti aggiuntivi, all'interno o all'esterno del suo cassone, per il controllo automatico della tensione di ingresso o di uscita del trasformatore a fini di regolazione della tensione a carico;

9) "avvolgimento": l'insieme delle spire che formano un circuito elettrico associato ad una delle tensioni assegnate al trasformatore;

10) "tensione nominale di un avvolgimento" (Un): la tensione specificata per essere applicata o indotta a vuoto fra i terminali di linea di un avvolgimento senza prese o di un avvolgimento con prese collegati con l'avvolgimento primario;

11) "avvolgimento ad alta tensione": un avvolgimento con la più elevata tensione nominale;

12) "tensione d'uscita massima di un'apparecchiatura" (Um): applicabile ad un avvolgimento di un trasformatore, valore massimo di efficacia della tensione d'uscita concatenata in un sistema trifase per il quale è progettato tale avvolgimento in funzione del suo isolamento;

13) "potenza nominale" (Sr): valore convenzionale di potenza apparente assegnata ad un avvolgimento che, unitamente alla tensione nominale dell'avvolgimento, ne determina la corrente nominale;

14) "perdita a carico" (Pk): la potenza attiva relativa ad una coppia di avvolgimenti, assorbita alla frequenza nominale e alla temperatura di riferimento, quando la corrente nominale (corrente di presa) passa attraverso un terminale o terminali di linea di uno degli avvolgimenti e i terminali dell'altro avvolgimento sono in cortocircuito e ogni avvolgimento dotato di prese è connesso alla sua presa principale, mentre gli altri avvolgimenti, se esistenti, sono a circuito aperto;

15) "perdita a vuoto" (Po): la potenza attiva assorbita ad una frequenza nominale quando il trasformatore è alimentato e il circuito secondario è aperto; la tensione applicata è la tensione nominale e se l'avvolgimento di eccitazione è dotato di una presa è collegato alla sua presa primaria;

16) "indice di efficienza di picco" (PEI): valore massimo del rapporto tra la potenza apparente trasmessa da un trasformatore meno le perdite elettriche e la potenza apparente trasmessa dal trasformatore.

17) "valore/i dichiarato/i": i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE e, se del caso, i valori usati per calcolarli;

18) "trasformatore a doppia tensione": un trasformatore avente uno o più avvolgimenti con due tensioni disponibili, al fine di poter funzionare e fornire potenza nominale con uno dei due diversi valori di tensione;

19) "prova in presenza di testimoni": osservazione attiva delle prove fisiche effettuate sul prodotto in esame da un terzo, al fine di formulare conclusioni sulla validità e sui risultati della prova. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità delle prove e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;

20) "prova di accettazione in fabbrica": una prova effettuata sui prodotti ordinati, in cui i clienti utilizzano la prova in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali, prima che i prodotti siano accettati o messi in servizio;

21) "modello equivalente": il modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

22) "identificativo del modello": il codice, solitamente alfanumerico, che distingue uno specifico modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante o importatore.

Art. 3

Requisiti in materia di progettazione ecocompatibile

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell'energia elettrica si discostano dalla tensione normale all'interno dell'Unione (1), gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell'allegato I.

(1)

La norma Cenelec EN 60038 include nell'allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.

Art. 4

Valutazione di conformità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) dai calcoli effettuati in base al progetto o derivati per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o da entrambi, la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.

Art. 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nell'effettuare la verifiche della sorveglianza del mercato previste all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Art. 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i trasformatori con le migliori prestazioni tecnologicamente possibili al momento dell'adozione del presente regolamento figurano nell'allegato IV.

Art. 7

Riesame

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1° luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

- valutazione della misura in cui i requisiti stabiliti per la fase 2 sono stati efficaci in termini di costi e della necessità di introdurre requisiti più severi nella fase 3;

- adeguatezza delle concessioni introdotte per i trasformatori di potenza medi e grandi nei casi in cui i costi di installazione sarebbero sproporzionati;

- possibilità di utilizzare il calcolo del PEI per le perdite, oltre alle perdite in valori assoluti, per i trasformatori di potenza medi;

- possibilità di adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico ai requisiti minimi stabiliti per i trasformatori elettronici, di tipo a secco e immersi in un liquido;

- opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per i trasformatori di potenza piccoli;

- adeguatezza delle deroghe accordate per i trasformatori in applicazioni offshore;

- adeguatezza delle concessioni per i trasformatori montati su palo e per speciali combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

- possibilità e opportunità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, quali il rumore e l'efficienza dei materiali.

Art. 8

Elusione (1)

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, punto 6), del Reg. (UE) 2019/1783, l'articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8.

Art. 9

Entrata in vigore (1)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)

Ai sensi dell'art. 1, punto 6), del Reg. (UE) 2019/1783, il presente articolo è rinumerato come articolo 9.

Art. 9
(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783.

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

Metodi di misurazione

Ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni sono effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto dei metodi di misurazione generalmente riconosciuti e conformi allo stato dell'arte, compresi quelli definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Metodi di calcolo

Il metodo di calcolo dell'indice di efficienza di picco (PEI) per i trasformatori di potenza medi e grandi di cui all'allegato I, tabelle I.4, I.5, I.7, I.8 e I.9, si basa sul rapporto tra la potenza apparente trasferita di un trasformatore meno le perdite elettriche e la potenza apparente trasferita del trasformatore. Il calcolo del PEI deve essere effettuato utilizzando una metodologia conforme allo stato dell'arte disponibile nell'ultima versione delle pertinenti norme armonizzate per i trasformatori di potenza medi e grandi.

La formula da utilizzare per il calcolo dell'indice di efficienza di picco è:

dove:

P0 indica le perdite a vuoto misurate alla tensione nominale e alla frequenza nominale, sulla presa nominale;

Pc0 indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto, derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe dei liquidi (per i sistemi di raffreddamento ONAN e ONAN/ONAF Pc0 è sempre zero)

Pck (kPEI) indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento in aggiunta a Pc0 per funzionare al carico nominale moltiplicato per kPEI. Pck è una funzione del carico. Pck (kPEI) è derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe (per i sistemi di raffreddamento ONAN Pck è sempre zero)

Pk indica la perdita a carico misurata alla corrente nominale e alla frequenza nominale sulla presa nominale, adeguate alla temperatura di riferimento;

Sr indica la potenza nominale del trasformatore o dell'autotrasformatore su cui si basa Pk.

kPEI indica il fattore di carico in cui si verifica l'indice di efficienza di picco.

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato XIX del Reg. (UE) 2016/2282 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento e nei relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei trasformatori di potenza medi e grandi, le autorità degli Stati membri possono decidere di avviare la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nel loro luogo di destinazione finale le autorità dello Stato membro possono effettuare tale verifica utilizzando le loro apparecchiature di prova.

Se per tali trasformatori sono previste prove di accettazione in fabbrica (FAT), in cui saranno sottoposti a prova i parametri di cui all'allegato I del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono decidere di utilizzare la prova in presenza di testimoni per raccogliere i risultati delle prove che possono essere utilizzati per verificare la conformità del trasformatore in esame. Le autorità possono chiedere al fabbricante di fornire informazioni sulle eventuali FAT previste che siano pertinenti per la prova in presenza di testimoni.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità dello Stato membro devono comunicare tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3) Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento.

4) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 4 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Perdite a carico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%.

Perdite a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%.

Potenza elettrica necessaria per il sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%.

ALLEGATO IV

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1783)

Parametri di riferimento indicativi

Al momento dell'adozione del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i trasformatori di potenza medi è stata identificata come segue:

a) trasformatori di potenza medi immersi in un liquido: Ao - 20%, Ak - 20%;

b) trasformatori di potenza medi del tipo a secco: Ao - 20%, Ak - 20%;

c) trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo: Ao-50 %, Ak.

La disponibilità di materiale per la fabbricazione di trasformatori con anima di acciaio amorfo deve essere ulteriormente sviluppata prima che tali valori delle perdite possano essere considerati in futuro requisiti minimi.