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REGOLAMENTO (UE) 2019/1783 DELLA COMMISSIONE 1° ottobre 2019

G.U.U.E. 25 ottobre 2019, n. L 272

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 novembre 2019

Applicabile dal: 14 novembre 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione (2) prevede che la Commissione proceda al riesame dello stesso regolamento, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenti i risultati di tale riesame al forum consultivo del 2017.

2) La Commissione ha effettuato uno studio di riesame che ha analizzato gli aspetti specificati all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell'Unione e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

3) Lo studio ha confermato che l'impatto del consumo di energia durante l'uso del prodotto sul potenziale di riscaldamento globale rimane prevalente. L'analisi effettuata non ha fornito prove sufficienti a sostegno di proposte relative ai requisiti ambientali diversi dai requisiti minimi in materia di rendimento.

4) Lo studio ha confermato che il regolamento (UE) n. 548/2014 ha avuto un effetto positivo sull'efficienza dei trasformatori immessi sul mercato e ha rilevato che i modelli di trasformatori disponibili possono soddisfare senza problemi i requisiti minimi stabiliti per la fase 1 (luglio 2015).

5) E' generalmente riconosciuto che il metodo più opportuno per ottimizzare la progettazione dei trasformatori al fine di ridurre al minimo le perdite di energia elettrica continua a essere la valutazione e la capitalizzazione delle perdite future utilizzando fattori di capitalizzazione appropriati per le perdite a carico e per le perdite a vuoto nella procedura di gara. Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei prodotti, è possibile solo prescrivere valori per l'efficienza minima o per le perdite massime.

6) Lo studio ha inoltre confermato che per i fabbricanti non vi sono grossi ostacoli tecnici alla produzione di trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2, la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021.

7) Lo studio ha analizzato la sostenibilità economica dei trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2 applicabili a partire da luglio 2021 e ha riscontrato che i costi del ciclo di vita per i trasformatori di potenza medi e grandi conformi ai requisiti stabiliti per la fase 2 sono sempre inferiori a quelli dei modelli conformi ai requisiti stabiliti per la fase 1, quando questi sono messi in servizio in siti di installazione nuovi. Tuttavia in situazioni specifiche in cui trasformatori di potenza medi vengono installati in sottostazioni urbane esistenti, possono esserci vincoli di peso e di spazio che incidono sulle dimensioni e sul peso massimi del trasformatore sostitutivo. Pertanto quando la sostituzione di un trasformatore esistente non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati è opportuno prevedere una semplificazione degli obblighi normativi.

8) Per la sostituzione di grandi trasformatori di potenza, la deroga già esistente nella normativa, relativa ai costi sproporzionati legati al loro trasporto e/o alla loro installazione, dovrebbe essere integrata da una deroga per le nuove installazioni, ove siano applicabili anche tali vincoli di costo.

9) L'esperienza dimostra che i fornitori di servizi di pubblica utilità e gli altri operatori economici possono tenere i trasformatori in magazzino per lunghi periodi di tempo prima di installarli nei loro siti finali. Deve tuttavia restare chiaro che la conformità ai requisiti applicabili dovrebbe essere dimostrata quando il trasformatore viene immesso sul mercato o quando viene messo in servizio, ma non in entrambi i casi.

10) L'esistenza di un mercato per la riparazione dei trasformatori rende necessario fornire orientamenti in merito alle circostanze in cui un trasformatore che ha subito determinate operazioni di riparazione dovrebbe essere considerato equivalente a un prodotto nuovo e dovrebbe quindi essere conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.

11) Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento e di tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova al fine di migliorare i parametri dichiarati.

12) Al fine di agevolare le verifiche, dovrebbe essere consentito alle autorità di vigilanza del mercato di sottoporre a prova, o di assistere alle prove, dei trasformatori più grandi nei locali del fabbricante o in altri locali adeguati.

13) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (UE) n. 548/2014 ha evidenziato che in alcuni Stati membri esistono variazioni nazionali della tensione normale delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Tali variazioni giustificano diversi livelli di soglia della tensione nella categorizzazione dei trasformatori e forniscono informazioni su quali requisiti minimi in materia di rendimento energetico è opportuno applicare. Pertanto l'inclusione di un meccanismo di notifica per garantire la pubblicità in merito a specifiche situazioni negli Stati membri è giustificata.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)

Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 548/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali.

Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l'11 giugno 2014.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:

a) trasformatori di misura, progettati specificamente per trasmettere un segnale di informazione a strumenti di misura, contatori e dispositivi di controllo o protezione o altri apparecchi simili;

b) trasformatori specificamente progettati e destinati a fornire un'alimentazione in corrente continua ai carichi elettronici o raddrizzatori. Tale deroga non include i trasformatori che sono destinati a fornire un'alimentazione in corrente alternata da fonti di corrente continua, quali i trasformatori per le turbine eoliche o le applicazioni fotovoltaiche o i trasformatori progettati per applicazioni di distribuzione e trasmissione di corrente continua;

c) trasformatori progettati specificamente per essere collegati direttamente a un forno;

d) trasformatori progettati specificamente per essere installati su piattaforme offshore fisse o galleggianti, su turbine eoliche offshore o a bordo di navi e di tutti i tipi di imbarcazioni;

e) trasformatori progettati specificamente per fornire energia per un periodo limitato di tempo quando la normale alimentazione viene interrotta a causa di un evento non programmato (ad esempio un guasto) o della rimessa a nuovo dell'impianto, ma non per l'aggiornamento in via definitiva di una sottostazione esistente;

f) trasformatori (con avvolgimenti separati o auto-connessi) collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

g) trasformatori di messa a terra, progettati specificamente per essere collegati a un impianto elettrico al fine di fornire un collegamento neutro per la messa a terra, direttamente o mediante un'impedenza;

h) trasformatori di trazione progettati specificamente per essere montati su materiale rotabile, collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

i) trasformatori di avviamento progettati specificatamente per l'avviamento di motori trifase a induzione in modo da eliminare le cadute di tensione di alimentazione e che restano privi di alimentazione durante il funzionamento normale;

j) trasformatori di prova progettati specificamente per essere utilizzati in un circuito al fine di produrre una data tensione o una data corrente per testare materiale elettrico;

k) trasformatori per saldatrici progettati specificatamente per essere utilizzati in apparecchiature per la saldatura ad arco o apparecchiature per la saldatura a resistenza;

l) trasformatori progettati specificatamente per applicazioni antidetonanti in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [*1]

m) trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione);

n) trasformatori di interfaccia da media tensione (MT) a media tensione (MT) fino a 5 MVA usati come trasformatori di interfaccia in programmi di conversione della tensione di rete e posti in corrispondenza della giunzione tra due livelli di tensione di due reti a media tensione e che devono essere in grado di sopportare sovraccarichi di emergenza;

o) trasformatori di potenza medi e grandi progettati specificamente per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari quali definiti all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio **; [*2];

p) trasformatori di potenza trifase medi con una potenza nominale inferiore a 5 kVA, ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento.

3. Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:

a) sostituzione del nucleo o di parte di esso;

b) sostituzione di uno o più avvolgimenti completi.

Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti.

_____________

[*1] Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere;"

[*2] Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. GU L 172 del 2.7.2009»;"

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3) "trasformatore di potenza medio": un trasformatore di potenza in cui tutti gli avvolgimenti hanno una potenza nominale inferiore o uguale a 3 150 kVA e una tensione d'uscita massima superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV;

4) "grande trasformatore di potenza": un trasformatore di potenza in cui almeno un avvolgimento ha una potenza nominale superiore a 3 150 kVA o una tensione d'uscita massima superiore a 36 kV;»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) "trasformatore di potenza medio montato su palo": un trasformatore di potenza con una potenza nominale non superiore a 400 kVA, adatto a un uso esterno e progettato specificamente per essere montato su strutture di sostegno di linee elettriche aeree;»;

c) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 22):

«17) "valore/i dichiarato/i": i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE e, se del caso, i valori usati per calcolarli;

18) "trasformatore a doppia tensione": un trasformatore avente uno o più avvolgimenti con due tensioni disponibili, al fine di poter funzionare e fornire potenza nominale con uno dei due diversi valori di tensione;

19) "prova in presenza di testimoni": osservazione attiva delle prove fisiche effettuate sul prodotto in esame da un terzo, al fine di formulare conclusioni sulla validità e sui risultati della prova. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità delle prove e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;

20) "prova di accettazione in fabbrica": una prova effettuata sui prodotti ordinati, in cui i clienti utilizzano la prova in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali, prima che i prodotti siano accettati o messi in servizio;

21) "modello equivalente": il modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

22) "identificativo del modello": il codice, solitamente alfanumerico, che distingue uno specifico modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante o importatore.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell'energia elettrica si discostano dalla tensione normale all'interno dell'Unione [*3], gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell'allegato I.

_____________

[*3] La norma Cenelec EN 60038 include nell'allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.»;"

4) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) dai calcoli effettuati in base al progetto o derivati per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o da entrambi, la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.»;

5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1° luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

- valutazione della misura in cui i requisiti stabiliti per la fase 2 sono stati efficaci in termini di costi e della necessità di introdurre requisiti più severi nella fase 3;

- adeguatezza delle concessioni introdotte per i trasformatori di potenza medi e grandi nei casi in cui i costi di installazione sarebbero sproporzionati;

- possibilità di utilizzare il calcolo del PEI per le perdite, oltre alle perdite in valori assoluti, per i trasformatori di potenza medi;

- possibilità di adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico ai requisiti minimi stabiliti per i trasformatori elettronici, di tipo a secco e immersi in un liquido;

- opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per i trasformatori di potenza piccoli;

- adeguatezza delle deroghe accordate per i trasformatori in applicazioni offshore;

- adeguatezza delle concessioni per i trasformatori montati su palo e per speciali combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

- possibilità e opportunità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, quali il rumore e l'efficienza dei materiali.»;

6) l'articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8 come segue:

«Articolo 8

Elusione

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

7) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO A

Gli allegati del regolamento (UE) n. 548/2014 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato: a) il punto 1 è così modificato:

i) il titolo della tabella I.1 è sostituito dal seguente:

«Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase medi immersi in un liquido con un avvolgimento con U≤ 24 kV e l'altro con Um ≤ 3,6 kV»;

ii) il titolo della tabella I.2 è sostituito dal seguente:

«Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase medi di tipo a secco con un avvolgimento con Um ≤ 24 kV e l'altro con Um ≤ 3,6 kV»;

iii) sono aggiunti i seguenti capoversi dopo il primo capoverso:

«A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1° luglio 2021), quando la sostituzione uno a uno di un trasformatore di potenza medio esistente comporta costi sproporzionati associati alla sua installazione, il trasformatore sostitutivo deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti previsti per la fase 1.

A tale proposito i costi di installazione sono ritenuti sproporzionati se i costi per la sostituzione dell'intera sottostazione che ospita il trasformatore e/o per l'acquisto o l'affitto di ulteriore spazio sono superiori al valore attuale netto delle perdite di energia elettrica aggiuntive (escluse tariffe, imposte e tributi) evitate mediante la sostituzione con un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 2 nel corso della normale durata di vita prevista. Il valore attuale netto deve essere calcolato in base al valore della perdita capitalizzato utilizzando i tassi di sconto sociali comunemente accettati [1].

In tal caso il fabbricante, l'importatore o il mandatario deve indicare nella documentazione tecnica del trasformatore sostitutivo le seguenti informazioni:

- indirizzo e recapiti del committente del trasformatore sostitutivo;

- la stazione in cui deve essere installato il trasformatore sostitutivo, che deve essere univocamente identificata da un luogo specifico o un tipo specifico di installazione (ad esempio modello di stazione o cabina);

- la motivazione tecnica o economica del costo sproporzionato per cui si procede all'installazione di un trasformatore conforme solo ai requisiti stabiliti per la fase 1, invece che di un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 2. Se i trasformatori sono stati commissionati mediante una procedura di gara, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie in merito all'analisi delle offerte e alla decisione di aggiudicazione.

Nei casi summenzionati il costruttore, l'importatore o il mandatario deve informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

______________

[1] Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

iv) la tabella I.3 è sostituita dalle seguenti tabelle I.3a e I.3b:

«Tabella I.3a:

Fattori di correzione da applicare alle perdite a carico e a vuoto indicate nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 per i trasformatori di potenza medi con combinazioni speciali di tensioni degli avvolgimenti (per potenza nominale ≤ 3150 kVA).

Combinazione speciale di tensioni in un avvolgimento Perdite a carico (Pk) Perdite a vuoto (Po)
Sia per il tipo immerso in un liquido (tabella I.1) che per il tipo a secco (tabella I.2) Nessuna correzione Nessuna correzione
Tensione massima primaria per apparecchiature con Um ≤ 24kV Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV
Per il tipo immerso in un liquido (tabella I.1) 10 % 15 %
Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um ≤ 3,6kV
Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV 10 % 15 %
Per il tipo a secco (tabella I.2) 10 % 15 %
Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um ≤ 3,6kV
Tensione massima primaria per apparecchiature con U= 36kV Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV 15 % 20 %

.

Tabella I.3b:

Fattori di correzione da applicare alle perdite a carico e a vuoto indicate nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 per i trasformatori di potenza medi con doppia tensione in uno o in entrambi gli avvolgimenti che differiscono per più del 10 % e potenza nominale ≤ 3150 kVA.

Tipo di doppia tensione Tensione di riferimento per l'applicazione dei fattori di correzione Perdite a carico (Pk) [*1] Perdite a vuoto (Po) [*1]

Doppia tensione in un avvolgimento con potenza in uscita ridotta sull'avvolgimento inferiore di bassa tensione

E

potenza massima disponibile alla tensione inferiore dell'avvolgimento di bassa tensione limitata allo 0,85 della potenza nominale assegnata all'avvolgimento di bassa tensione alla sua tensione più elevata

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell'avvolgimento di bassa tensione Nessuna correzione Nessuna correzione

Doppia tensione in un avvolgimento con potenza in uscita ridotta sull'avvolgimento inferiore ad alta tensione

E

potenza massima disponibile alla tensione inferiore dell'avvolgimento ad alta tensione limitata allo 0,85 della potenza nominale assegnata all'avvolgimento ad alta tensione alla sua tensione più elevata

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell'avvolgimento ad alta tensione Nessuna correzione Nessuna correzione

Doppia tensione su un avvolgimento

E

potenza nominale disponibile nella sua totalità su entrambi gli avvolgimenti, cioè l'intera potenza nominale è disponibile indipendentemente dalla combinazione di tensioni

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell'avvolgimento a doppia tensione 10 % 15 %

Doppia tensione su entrambi gli avvolgimenti 

E

potenza nominale disponibile su tutte le combinazioni di avvolgimenti, cioè entrambe le tensioni su un avvolgimento sono calcolate in combinazione con una delle tensioni sull'altro avvolgimento

le perdite devono essere calcolate sulla base delle tensioni più elevate di entrambi gli avvolgimenti a doppia tensione 20 % 20 %

.

b) al punto 1.4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«1.4. Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori di potenza medi esistenti montati su palo con potenza nominale compresa tra 25 kVA e 400 kVA, i livelli massimi di potenza applicabili per le perdite a carico o a vuoto sono indicati nella tabella I.6 di seguito e non nelle tabelle I.1 e I.2. Le perdite massime ammissibili per le potenze nominali in kVA diverse da quelle espressamente menzionate nella tabella I.6 devono essere ottenute mediante interpolazione o estrapolazione lineare. Sono applicabili anche i fattori di correzione per le combinazioni speciali di tensioni degli avvolgimenti indicate nelle tabelle I.3a e I.3b.Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori di potenza medi esistenti montati su palo, il fabbricante, l'importatore o il mandatario devono indicare nella documentazione tecnica del trasformatore le seguenti informazioni:

- indirizzo e recapiti del committente del trasformatore sostitutivo;

- la stazione in cui deve essere installato il trasformatore sostitutivo, che dev'essere univocamente identificata da un luogo specifico o un tipo specifico di installazione (ad esempio descrizione tecnica del palo).

Nei casi summenzionati il costruttore, l'importatore o il mandatario deve informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Per quanto riguarda l'installazione di nuovi trasformatori montati su palo, si applicano i requisiti di cui alle tabelle I.1 e I.2 in combinato disposto con le tabelle I.3a e I.3b ove giustificato.»;

c) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Requisiti minimi in materia di efficienza energetica applicabili ai trasformatori di grande potenza I requisiti minimi di efficienza applicabili ai grandi trasformatori di potenza sono riportati nelle tabelle I.7, I.8 e I.9.

Possono esserci casi specifici in cui la sostituzione di un trasformatore esistente e l'installazione di un nuovo trasformatore conforme ai requisiti minimi di cui alle tabelle I.7, I.8 e I.9 comporterebbe costi sproporzionati. Come regola generale i costi possono essere ritenuti sproporzionati quando i costi di trasporto e/o di installazione aggiuntivi per un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 o per la fase 2, a seconda dei casi, sarebbero superiori al valore attuale netto delle perdite di energia elettrica aggiuntive (escluse tariffe, imposte e tributi) evitate nel corso della normale durata di vita prevista. Tale valore attuale netto deve essere calcolato in base al valore della perdita capitalizzato utilizzando i tassi di sconto sociali comunemente accettati [2].

In tali casi si applicano le seguenti disposizioni alternative.

A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1° luglio 2021), quando la sostituzione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un sito esistente comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il trasformatore sostitutivo deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1.

Inoltre se anche i costi di installazione di un trasformatore sostitutivo conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 sono sproporzionati, o qualora non esistano soluzioni tecnicamente fattibili, non si applicano requisiti minimi alla sostituzione del trasformatore.

A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1° luglio 2021), quando l'installazione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un nuovo sito comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il nuovo trasformatore deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1.

In questi casi il fabbricante, l'importatore o il mandatario responsabile dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del trasformatore devono:

indicare nella documentazione tecnica del trasformatore nuovo o sostitutivo le seguenti informazioni:

- indirizzo e recapiti del committente del trasformatore;

- il luogo specifico in cui il trasformatore deve essere installato;

- la motivazione tecnica o economica per cui si procede all'installazione di un trasformatore nuovo o sostitutivo che non è conforme ai requisiti previsti per la fase 1 o per la fase 2. Se i trasformatori sono stati commissionati mediante una procedura di gara, devono essere inoltre fornite tutte le informazioni necessarie in merito all'analisi delle offerte e alla decisione di aggiudicazione;

- informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Tabella I.7:

Requisiti minimi relativi all'indice di efficienza di picco (PEI) applicabili ai grandi trasformatori di potenza immersi in un liquido

Potenza nominale (MVA) Fase 1 (1.7.2015) Fase 2 (1.7.2021)
Valore minimo dell'indice di efficienza di picco (%)
≤ 0,025 97,742 98,251
0,05 98,584 98,891
0,1 98,867 99,093
0,16 99,012 99,191
0,25 99,112 99,283
0,315 99,154 99,320
0,4 99,209 99,369
0,5 99,247 99,398
0,63 99,295 99,437
0,8 99,343 99,473
1 99,360 99,484
1,25 99,418 99,487
1,6 99,424 99,494
2 99,426 99,502
2,5 99,441 99,514
3,15 99,444 99,518
4 99,465 99,532
5 99,483 99,548
6,3 99,510 99,571
8 99,535 99,593
10 99,560 99,615
12,5 99,588 99,640
16 99,615 99,663
20 99,639 99,684
25 99,657 99,700
31,5 99,671 99,712
40 99,684 99,724
50 99,696 99,734
63 99,709 99,745
80 99,723 99,758
100 99,737 99,770
125 99,737 99,780
160 99,737 99,790
≥ 200 99,737 99,797

.

I valori minimi dell'indice di efficienza di picco per potenze assegnate in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.7 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

Tabella I.8:

Requisiti minimi relativi all'indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um ≤ 36kV

Potenza nominale (MVA) Fase 1 (1.7.2015) Fase 2 (1.7.2021)
Valore minimo dell'indice di efficienza di picco (%)
3,15 < Sr ≤ 4 99,348 99,382
5 99,354 99,387
6,3 99,356 99,389
8 99,357 99,390
≥ 10 99,357 99,390

.

I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.8 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

Tabella I.9:

Requisiti minimi relativi all'indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um > 36kV

Potenza nominale (MVA) Fase 1 (1.7.2015) Fase 2 (1.7.2021)
Valore minimo dell'indice di efficienza di picco (%)
≤ 0,05 96,174 96,590
0,1 97,514 97,790
0,16 97,792 98,016
0,25 98,155 98,345
0,4 98,334 98,570
0,63 98,494 98,619
0,8 98,677 98,745
1 98,775 98,837
1,25 98,832 98,892
1,6 98,903 98,960
2 98,942 98,996
2,5 98,933 99,045
3,15 99,048 99,097
4 99,158 99,225
5 99,200 99,265
6,3 99,242 99,303
8 99,298 99,356
10 99,330 99,385
12,5 99,370 99,422
16 99,416 99,464
20 99,468 99,513
25 99,521 99,564
31,5 99,551 99,592
40 99,567 99,607
50 99,585 99,623
≥ 63 99,590 99,626

.

I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.9 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

______________

[2] Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto socialehttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

d) al punto 3, l'ultimo capoverso è sostituito da:

«Solo per i trasformatori di potenza medi e grandi le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) devono figurare anche sulla targhetta dei dati di funzionamento del trasformatore.»;

e) al punto 4, l'ultimo capoverso è soppresso,

ed è aggiunto il seguente nuovo punto d):

«d) le specifiche motivazioni per cui i trasformatori sono considerati esonerati dalle disposizioni del regolamento conformemente all'articolo 1.2.»;

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

««ALLEGATO II

Metodi di misurazione

Ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni sono effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto dei metodi di misurazione generalmente riconosciuti e conformi allo stato dell'arte, compresi quelli definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Metodi di calcolo

Il metodo di calcolo dell'indice di efficienza di picco (PEI) per i trasformatori di potenza medi e grandi di cui all'allegato I, tabelle I.4, I.5, I.7, I.8 e I.9, si basa sul rapporto tra la potenza apparente trasferita di un trasformatore meno le perdite elettriche e la potenza apparente trasferita del trasformatore. Il calcolo del PEI deve essere effettuato utilizzando una metodologia conforme allo stato dell'arte disponibile nell'ultima versione delle pertinenti norme armonizzate per i trasformatori di potenza medi e grandi.

La formula da utilizzare per il calcolo dell'indice di efficienza di picco è:

dove:

P0 indica le perdite a vuoto misurate alla tensione nominale e alla frequenza nominale, sulla presa nominale;

Pc0 indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto, derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe dei liquidi (per i sistemi di raffreddamento ONAN e ONAN/ONAF Pc0 è sempre zero)

Pck (kPEI) indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento in aggiunta a Pc0 per funzionare al carico nominale moltiplicato per kPEI. Pck è una funzione del carico. Pck (kPEI) è derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe (per i sistemi di raffreddamento ONAN Pck è sempre zero)

Pk indica la perdita a carico misurata alla corrente nominale e alla frequenza nominale sulla presa nominale, adeguate alla temperatura di riferimento;

Sr indica la potenza nominale del trasformatore o dell'autotrasformatore su cui si basa Pk.

kPEI indica il fattore di carico in cui si verifica l'indice di efficienza di picco»;

3) l'allegato III [3] è così modificato: 

dopo il terzo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

alla fine del punto 1) è aggiunto quanto segue:

«le autorità dello Stato membro possono effettuare tale verifica utilizzando le loro apparecchiature di prova.

Se per tali trasformatori sono previste prove di accettazione in fabbrica (FAT), in cui saranno sottoposti a prova i parametri di cui all'allegato I del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono decidere di utilizzare la prova in presenza di testimoni per raccogliere i risultati delle prove che possono essere utilizzati per verificare la conformità del trasformatore in esame. Le autorità possono chiedere al fabbricante di fornire informazioni sulle eventuali FAT previste che siano pertinenti per la prova in presenza di testimoni.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità dello Stato membro devono comunicare tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»;

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento.»;

4)   all'allegato IV, la lettera c) è così modificata: «c) trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo: Ao-50 %, Ak.».

______________

[1] Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

[2] Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;»

[*1] Le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione dell'avvolgimento specificato nella seconda colonna e possono essere aumentate mediante i fattori di correzione indicati nelle ultime due colonne. In ogni caso, indipendentemente dalle combinazioni di tensioni degli avvolgimenti, le perdite non possono superare i valori indicati nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 corretti dai fattori indicati nella presente tabella.»;

[3] Allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 346 del 20.12.2016,).

Art. 2