
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 8 aprile 2014
G.U.R.S. 23 maggio 2014, n. 21
Approvazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione della riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera e) del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale e in particolare l'art. 15 riguar-dante "Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali";
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 13;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, con il quale la quota corrente del Fondo autonomie locali 2013 destinata ai comuni è stata incrementata di ulteriori 23.500 migliaia di euro;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2013, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;
Accertato che l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie locali in favore degli enti locali per l'anno 2013, giusto art. 15, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e giusto art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 novembre 2013 è di euro 690.055.469, di cui:
CAPITOLO |
TIPOLOGIA |
COMUNI |
PROVINCE |
SOMMA |
191301 |
FAL parte corrente "ordinario" |
euro 305.000.000 |
euro 0 |
euro 305.000.000 |
191301 |
FAL parte corrente "riserve" |
euro 48.500.000 |
euro 0 |
euro 48.500.000 |
191302 |
FAL parte corrente "ordinario" |
euro 0 |
euro 14.571.469 |
euro 14.571.469 |
191307 |
Importo rimborso "accise" |
euro 66.910.032 |
euro 50.073.968 |
euro 116.984.000 |
590402 |
FAL quota investimenti |
euro 180.000.000 |
euro 0 |
euro 180.000.000 |
183337 |
Dip. Famiglia ricovero minori A.G. |
euro 20.000.000 |
euro 0 |
euro 20.000.000 |
182519 |
Dip. Famiglia ex osp. Psichiatrici |
euro 5.000.000 |
euro 0 |
euro 5.000.000 |
. |
TOTALI |
euro 625.410.032 |
euro 64.645.437 |
euro 690.055.469 |
Considerato che l'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, stabilisce che le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e ciascuna provincia regionale, a seguito di riparto effettuato sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali;
Considerato, inoltre, che l'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, stabilisce che le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate ai comuni in quattro trimestralità posticipate;
Accertato che, a seguito delle disposizioni legislative fin qui richiamate, l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie locali in favore dei comuni per l'anno 2013 viene determinato in euro 625.410.032 di cui euro 378.500.000 migliaia di euro di parte corrente e euro 180.000.000 di quota investimenti e euro 66.910.032 quale somma dovuta a titolo di compensazione per minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale sulla energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012;
Considerato che l'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 e dal comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, individua le seguenti riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali destinate ai comuni:
a) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;
b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;
d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 10.000 migliaia di euro;
e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle Unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;
f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;
g) contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro;
i) una quota pari a 4.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 individua un'ulteriore riserva, a valere sul Fondo delle autonomie locali destinato ai comuni, pari a 5000 migliaia di euro, per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il D.A. n. 340 del 19 novembre 2013, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, reso nella seduta straordinaria del 31 ottobre 2013, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha individuato i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo autonomie locali rimandando alla successiva riunione l'acquisizione del parere sui criteri relativi al riparto della riserva di cui alla lettere e) di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 15;
Considerato che l'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20 ha confermato le previsioni finanziarie su cui è basato il D.A. n. 340 del 19 novembre 2013;
Vista la nota n. 4468 del 17 marzo 2014, con la quale, nelle more della stesura e definizione del verbale relativo alla seduta ordinaria del 3 marzo 2014 della Conferenza Regione-Autonomie locali, al fine di dare un immediato impulso all'attività amministrativa del Dipartimento autonomie locali si sono ufficializzate le decisioni assunte in sede di Conferenza;
Considerato, altresì, che, nella medesima seduta straordinaria, la Conferenza Regione Autonomie locali ha espresso il proprio parere favorevole circa le modalità da seguire per la ripartizione delle somme riguardanti la riserva di cui alla lettera e), comma 4, dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 (sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) condividendo la proposta dell'Amministrazione così articolata:
1) Per l'anno 2013 la riserva finanziaria sul Fondo regionale delle Autonomie locali e la quota statale di riferimento saranno ripartite a seguito della pubblicazione di un unico bando a cui potranno accedere le Unioni dei comuni, in attività alla data del 31 dicembre 2013 ed ancora esistenti alla scadenza del bando, per la concessione di contributi per il rimborso di spese o impegni già sostenuti per gli anni 2011-2012-2013 e/o a spese ancora da sostenere per eventuali iniziative da realizzare.
2) I criteri che trovano applicazione per la ripartizione complessiva delle somme per gli anni 2011-2012-2013, ammontanti complessivamente a euro1.500.000,00 quale quota regionale e euro4.862.792,00 quale quota statale, sono, con qualche minore integrazione, quelli già previsti negli anni passati, in base al comma 5, dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 6:
a) euro 30.000,00 quota fissa per ciascuna Unione di Comuni;
b) euro 25.000,00 per ciascun servizio gestito, fino ad un massimo di quattro, effettivamente delegato da tutti i comuni all'Unione;
c) euro 5.000,00 per ciascun comune aderente;
d) euro 5.000,00 per la durata superiore ai 5 anni;
e) euro 2.000,00 per ciascun comune aderente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3) In ogni caso, il contributo, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo richiesto, restando a carico quindi delle Unioni la quota del 10%; altresì il contributo non potrà essere superiore all'importo di 180.000,00 euro.
4) Operativamente la ripartizione della quota regionale sarà effettuata in prima applicazione sulla scorta dei parametri approvati e nel caso le risorse dovessero risultare insufficienti si provvederà alla riduzione proporzionale di quanto assegnato.
5) Nell'ipotesi, invece, in cui dopo l'assegnazione derivante dai parametri approvati dovessero residuare ulteriori risorse finanziarie, queste saranno assegnate secondo il parametro risorse residue/numero di abitanti (unione) moltiplicando il coefficiente per il numero abitanti (unione).
6) La quota statale sarà ripartita proporzionalmente all'assegnazione della quota regionale;
Considerato che, al fine della definizione di alcuni procedimenti amministrativi, in essere fin dall'esercizio finanziario 2008, risulta necessario provvedere all'accantonamento di una somma non inferiore a euro 68.000,00 sulla quota regionale ed una somma non inferiore a euro 125.000,00 sulla quota statale a valere sulle risorse finanziarie disponibili al 31 dicembre 2013 per le medesime finalità;
Ritenuto di dovere accantonare, per la definizione di tali procedimenti amministrativi, la somma di euro68.000,00 sulla quota regionale ed una somma di euro 125.000,00 sulla quota statale a valere sulle risorse finanziarie disponibili al 31 dicembre 2013 per le medesime finalità;
Considerato, altresì, che su proposta della Conferenza Regione Autonomie locali, al fine di tutelare la specificità dell'attività dell'Unione dei Comuni Besa - riconosciuta dal comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 8 - che ha per finalità principale la salvaguardia delle minoranze linguistiche dei comuni aderenti, è stato deliberato che l'entità del contributo assegnabile alla stessa Unione non potrà essere inferiore a quella del contributo assegnato per l'anno 2010;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere agli atti conseguenziali a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza di cui al 2 comma dell'art. 15 della legge 15 maggio 2013, n. 9 ed a seguito delle considerazioni sopra esposte;
Ritenuto, altresì, di approvare i criteri e le modalità di ripartizione della riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera e) del 4° comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che sarà ripartita secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 3 marzo 2014;
Decreta:
Sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Sono approvati i seguenti criteri e le modalità per la ripartizione della riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera e) del 4° comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9:
1) Per l'anno 2013 la riserva finanziaria sul Fondo regionale delle autonomie locali e la quota statale di riferimento saranno ripartite a seguito della pubblicazione di un unico bando a cui potranno accedere le Unioni dei comuni, in attività alla data del 31 dicembre 2013 ed ancora esistenti alla scadenza del bando, per la concessione di contributi per il rimborso di spese o impegni già sostenuti per gli anni 2011-2012-2013 e/o a spese ancora da sostenere per eventuali iniziative da realizzare.
2) I criteri che trovano applicazione per la ripartizione complessiva delle somme per gli anni 2011-2012-2013, ammontanti complessivamente a euro1.500.000,00 quale quota regionale e euro4.862.792,00 quale quota statale, sono, con qualche minore integrazione, quelli già previsti negli anni passati, in base al comma 5, dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 6:
a) euro 30.000,00 quota fissa per ciascuna Unione di comuni;
b) euro 25.000,00 per ciascun servizio gestito, fino ad un massimo di quattro, effettivamente delegato da tutti i comuni all'Unione;
c) euro 5.000,00 per ciascun comune aderente;
d) euro 5.000,00 per la durata superiore ai 5 anni;
e) euro 2.000,00 per ciascun comune aderente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 3) In ogni caso, il contributo, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo richiesto,
restando a carico quindi delle Unioni la quota del 10%; altresì il contributo non potrà essere superiore all'importo di 180.000,00 euro.
4) Operativamente la ripartizione della quota regionale sarà effettuata in prima applicazione sulla scorta dei parametri approvati e nel caso le risorse dovessero risultare insufficienti si provvederà alla riduzione proporzionale di quanto assegnato.
5) Nell'ipotesi, invece, in cui dopo l'assegnazione derivante dai parametri approvati dovessero residuare ulteriori risorse finanziarie, queste saranno assegnate secondo il parametro risorse residue/numero di abitanti (unione) moltiplicando il coefficiente per il numero abitanti (unione).
6) La quota statale sarà ripartita proporzionalmente all'assegnazione della quota regionale.
Accantonamento
Dalle risorse finanziarie disponibili al 31 dicembre 2013 per il sostegno ed incentivo alle Unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono accantonate per la definizione di pregressi procedimenti amministrativi a favore delle Unioni di comuni la somma di euro68.000,00 sulla quota regionale ed una somma di euro125.000,00 sulla quota statale.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento autonomie locali.
Palermo, 8 aprile 2014.
VALENTI
N.B. - Il decreto non rientra nella categoria di atti da sottoporre al controllo della Ragioneria competente.